ART. 29 - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

 

 

1     Per soddisfare gli standard urbanistici di cui all'art. 21 della L.R. Piem. 56/77 e succ. modif. il P.R.G. procede nel modo seguente :

a)    perimetra le aree per i servizi sociali esistenti specificandone la destinazione anche in difformità dello stato di fatto;

b)    individua aree per servizi sociali integrative a quelle esistenti e ne fissa la destinazione;

c)    determina la quantità d’area per servizi sociali, che partecipa obbligatoriamente alla costituzione della dotazione complessiva di PRGC, da prevedersi in sede di strumento urbanistico esecutivo, in alcune aree residenziali di nuovo impianto, e n’evidenzia la destinazione e la dimensione nelle tabelle allegate alle presenti Norme. Per queste aree, stabilisce che sono vincolanti sia la superficie sia il tipo d’attrezzatura indicata nelle tabelle, mentre la localizzazione planimetrica definitiva avverrà in sede di strumento urbanistico esecutivo. La quantità d’aree per servizi sociali, non potrà mai essere inferiore ai minimi fissati dall'art. 21 della L.R. 56/77, tenuto conto che ad ogni abitante teorico insediabile corrispondono 90 mc. di volumetria;

d)   è sempre facoltà del Comune chiedere la monetizzazione di quote d’aree per servizi sociali, salvo i parcheggi e il verde elementare, quando la loro dismissione non fosse funzionale alle effettive necessità dell’utenza o all’organica distribuzione delle attrezzature sul territorio.

2     L'edificazione di tali aree avverrà nel rispetto delle norme di legge e di regolamento specifiche per ogni tipo di attrezzatura e comunque nel rispetto dei limiti di altezza, confrontanza ed allineamento fissati dal P.R.G. per l'area di appartenenza.

3     Per i fabbricati esistenti su tali aree alla data di approvazione del P.R.G. sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di modifiche interne, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A, fatte salve le disposizioni per i beni culturali ambientali di cui agli articoli 15 e 31 delle presenti Norme.

4          Per gli interventi di carattere commerciale si dovranno garantire le dotazioni previste dal comma 3 dell’art. 21 della L.U.R. 56/77 e s.m. ed in particolare secondo una percentuale pari all’80 % per il parcheggio e 20% a verde. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della tabella seguente:

 

FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO

 

 

 

 

Tipologia delle strutture distributive

Superficie di vendita mq (S)

Metodo di calcolo del numero di posti parcheggio N.

M-SAM2 (*)

400-900

N = 35 + 0,05(S-400)

M-SAM3

901-1500

N = 60 + 0,10(S-900)

G-SM1

1501-2500

N = 120 + 0,20(S-1500)

M-SE 2, 3

401 - 1500

N = 0,04 x S

M-CC

151-1500

NCC = N + N’ (***)

G-SE1

1501-3500

N = 40 + 0,08 (S-900)

G-CC1

Fino a 3.000

NCC = N + N’ (***)

 

(*) gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq 400 devono soddisfare la prescrizione di cui al comma 3 dell’art. 21 della L.U.R. 56/77.

(***) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale.

N’ è uguale a 0,12 x S’, dove S’ è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale.

5        Viene individuato l’ambito formato dalle aree a servizi n. 33 e 33/A, a corona degli impianti sportivi, quale sito per la futura ed eventuale collocazione di un centro socio-assistenziale per anziani mentre la nuova area 27/A per ospitare il nuovo polo dell’istruzione in ampliamento alla esistente 27.