ART. 30 -    AREE UTILIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA (CAVE)

1          Il P.R.G. conferma nella loro ubicazione e destinazione tutte le aree su cui, alla data di approvazione del P.R.G. vige diritto di concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva ovvero è stata autorizzata dal Comune tale attività e richiama integralmente il testo della L.R. Piem. n. 69 del 22/11/1978 "Coltivazione di cave e torbiere".

2          Nelle aree estrattive individuate sul Montebracco con le denominazioni di Pian Martino e Pian Lavarino, compatibilmente con l’attività estrattiva propriamente detta, è ammesso l’insediamento di attività sportive in ambiti non confliggenti con l’attività prevalente; in particolare è ammessa la realizzazione di un campo per l’esercizio del tiro a segno con armi da caccia, in tale ambito è consentito collocare manufatti realizzati con materiali compatibili con l’ambiente necessari per il riparo delle postazioni di tiro, da utilizzarsi per servizi igienici e per le sagome bersaglio;

3          I fabbricati esistenti possono essere recuperati e rifunzionalizzati mediante interventi di restauro, risanamento e di ristrutturazione edilizia, nel rispetto dei caratteri tipologici e strutturali dell’esistente, per essere adibiti ad attività culturali, turistico ricettive e pubbliche di interesse generale;

4          Le aree circostanti, ancorchè oggetto di recupero ambientale successivo all’attività estrattiva, in connessione con le destinazioni previste al comma 3 possono essere trasformate mediante la realizzazione di percorsi pedonali, di piccole aree panoramiche attrezzate per la sosta.

5          Coerentemente con la finalità di utilizzo pubblico per attività inerenti al tempo libero, alla cultura, allo spettacolo ed allo sport, sono ammesse le attività  e gli usi utili alla realizzazione delle predette finalità.