1
Il P.R.G. conferma nella loro ubicazione e destinazione tutte
le aree su cui, alla data di approvazione del P.R.G. vige diritto di
concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva ovvero è stata autorizzata
dal Comune tale attività e richiama integralmente il testo della L.R. Piem. n.
69 del 22/11/1978 "Coltivazione di cave e torbiere".
2
Nelle aree estrattive individuate sul Montebracco con le
denominazioni di Pian Martino e Pian Lavarino, compatibilmente con l’attività
estrattiva propriamente detta, è ammesso l’insediamento di attività sportive in
ambiti non confliggenti con l’attività prevalente; in particolare è ammessa la
realizzazione di un campo per l’esercizio del tiro a segno con armi da caccia,
in tale ambito è consentito collocare manufatti realizzati con materiali
compatibili con l’ambiente necessari per il riparo delle postazioni di tiro, da
utilizzarsi per servizi igienici e per le sagome bersaglio;
3
I fabbricati esistenti possono essere recuperati e
rifunzionalizzati mediante interventi di restauro, risanamento e di
ristrutturazione edilizia, nel rispetto dei caratteri tipologici e strutturali
dell’esistente, per essere adibiti ad attività culturali, turistico ricettive e
pubbliche di interesse generale;
4
Le aree circostanti, ancorchè oggetto di recupero ambientale
successivo all’attività estrattiva, in connessione con le destinazioni previste
al comma 3 possono essere trasformate mediante la realizzazione di percorsi
pedonali, di piccole aree panoramiche attrezzate per la sosta.
5
Coerentemente con la finalità di utilizzo pubblico per
attività inerenti al tempo libero, alla cultura, allo spettacolo ed allo sport,
sono ammesse le attività e gli usi
utili alla realizzazione delle predette finalità.