1 Indipendentemente dalla individuazione
sulla cartografia di P.R.G. e fatte salve le disposizioni della legge 8/08/1985,
n. 431, tutti i corsi d'acqua con caratteristiche di fiume, torrente, canale
naturale o artificiale, impongono una fascia di rispetto di profondità non
inferiore a m. 15,00 misurati dal limite del demanio o, in caso di canali
privati, dal limite della fascia direttamente asservita.
2 In detta fascia é vietata ogni nuova
edificazione; sono ammessi percorsi pedonali o ciclabili, piantumazioni e
sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura e delle coltivazioni
agricole e, ove occorrano, parcheggi pubblici, comprese le opere di protezione
ed assestamento idraulico delle sponde. Sono infine ammessi, sempre in detta
fascia, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti ed interventi di
manutenzione ordinaria (Categ. I), straordinaria (Categ. II), restauro
conservativo (Categ. IV) e ristrutturazione edilizia di tipo "A"
(Categ. VI) sui fabbricati eventualmente esistenti.
3 Limitatamente alle aree agricole comprese
nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 22, dove é consentita la
lavorazione della pietra, a motivo della particolare accidentalità orografica
dei luoghi, la profondità di m. 15,00 può ridursi alla metà esclusivamente per
il deposito delle pietre.
4 Confermato quanto sopra, nelle aree
urbanizzate ed urbanizzande la fascia di rispetto relativa ai canali irrigatori
é stabilita in m. 5.
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Nelle
parti di territorio individuate sulle carte
dei dissesti sono consentiti i seguenti tipi di intervento:
Ø EeA – EeL - EmL Dissesto areale e lineare di
intensità/pericolosità molto elevata
-
gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
-
gli
interventi di manutenzione ordinaria, come definiti alla lettera a) dell’art.31
della L.n.457/78;
-
gli
interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e
volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del
carico insediativo;
-
gli
interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere
pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro
conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di
tutela;
-
i
cambi colturali, purché non interessanti una ampiezza di 4 m dal ciglio della
sponda;
-
gli
interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla
eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza
antropica;
-
le
opere di difesa e di sistemazione idraulica;
-
la
realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a
condizione che sia dimostrata l’assenza di alternative di localizzazione,
interventi comunque subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in
ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988, volta a dimostrarne la
compatibilità con le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente.
Ø EbA – EbL Dissesto areale e lineare di intensità/pericolosità elevata:
-
gli
interventi ammessi per le aree EeA;
-
gli
interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
come definiti alle lettere b) e c) dell’art.31 della L.457/78, senza aumenti di
superficie e volume;
-
gli
interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di
sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
-
la
realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché
l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purchè compatibili con lo
stato di dissesto esistente, in base ad una verifica tecnica condotta anche in ottemperanza alle
prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.
Ø EmA – EmL Dissesto areale di
intensità/pericolosità medio-moderata:
-sono consentiti gli interventi
manutentivi e conservativi sugli edifici esistenti, nonché nuove costruzioni se
previsto dal PRGC, previa verifica tecnica condotta anche in ottemperanza alle
prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.