ART. 32 - PROTEZIONE  IDROGRAFICA

1     Indipendentemente dalla individuazione sulla cartografia di P.R.G. e fatte salve le disposizioni della legge 8/08/1985, n. 431, tutti i corsi d'acqua con caratteristiche di fiume, torrente, canale naturale o artificiale, impongono una fascia di rispetto di profondità non inferiore a m. 15,00 misurati dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita.

2     In detta fascia é vietata ogni nuova edificazione; sono ammessi percorsi pedonali o ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura e delle coltivazioni agricole e, ove occorrano, parcheggi pubblici, comprese le opere di protezione ed assestamento idraulico delle sponde. Sono infine ammessi, sempre in detta fascia, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti ed interventi di manutenzione ordinaria (Categ. I), straordinaria (Categ. II), restauro conservativo (Categ. IV) e ristrutturazione edilizia di tipo "A" (Categ. VI) sui fabbricati eventualmente esistenti.

3     Limitatamente alle aree agricole comprese nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 22, dove é consentita la lavorazione della pietra, a motivo della particolare accidentalità orografica dei luoghi, la profondità di m. 15,00 può ridursi alla metà esclusivamente per il deposito delle pietre.

4     Confermato quanto sopra, nelle aree urbanizzate ed urbanizzande la fascia di rispetto relativa ai canali irrigatori é stabilita in m. 5.

5          Nelle parti di territorio individuate sulle carte dei dissesti sono consentiti i seguenti tipi di intervento:

Ø      EeAEeL - EmL     Dissesto areale e lineare di intensità/pericolosità molto elevata

 -    gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

-          gli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti alla lettera a) dell’art.31 della L.n.457/78;

-          gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;

-          gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

-          i cambi colturali, purché non interessanti una ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda;

-          gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

-          le opere di difesa e di sistemazione idraulica;

-          la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia dimostrata l’assenza di alternative di localizzazione, interventi comunque subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988, volta a dimostrarne la compatibilità con le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente.

Ø      EbA – EbL   Dissesto areale e lineare di intensità/pericolosità elevata:

-          gli interventi ammessi per le aree EeA;

-          gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti alle lettere b) e c) dell’art.31 della L.457/78, senza aumenti di superficie e volume;

-          gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

-          la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purchè compatibili con lo stato di dissesto esistente, in base ad una verifica tecnica  condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.

Ø      EmA – EmL Dissesto areale di intensità/pericolosità medio-moderata:

-sono consentiti gli interventi manutentivi e conservativi sugli edifici esistenti, nonché nuove costruzioni se previsto dal PRGC, previa verifica tecnica condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.