ART. 32 bis  -  PROTEZIONE  IDROGEOLOGICA

1     Nelle porzioni di territorio comunale soggette a vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 R.D. 30/12/1923, n. 3267 non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterare l'equilibrio idrogeologico.

2     Perciò, ai sensi della L.R. n.45/89 per gli interventi in subdelega comunale (e cioè comportanti scavi e riporti di volumetria inferiore a 2500 mc o modifiche dell’uso del suolo su una superficie inferiore a 5000 mq), la documentazione progettuale dev'essere integrata da uno "studio geologico" che evidenzi la situazione geologica locale con definizione dei processi geomorfologici in atto e nella loro evoluzione, in funzione dell'intervento previsto con indicazione dei caratteri idrogeologici locali e delle condizioni di rischio idrogeologico.

3     Lo "studio geologico" é richiesto anche per le opere che interessano aree agricole di protezione naturale.

5     Sempre sensi delle L.R. 45/89 per gli interventi non rientranti nella subdelega comunale il rilascio del Permesso di costruire o  da parte del Responsabile del procedimento é subordinato alla presentazione del predetto provvedimento autorizzativo  provinciale o regionale

6     Nella parte del territorio comunale non soggetta a vincolo idrogeologico, agli atti progettuali concernenti interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto assoggettati a S.U.E., dovrà essere allegata una "Relazione geologica" con relativo calcolo che illustri il risultato di prove geotecniche di superficie e di profondità eseguite in sito, previste in numero e profondità tali da permettere una caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e da giustificare le soluzioni progettuali adottate.

7     La fascia di protezione idrografica di cui all'art. 32 é elevata a m. 25 per le aree residenziali di completamento e di nuovo impianto ubicate in prossimità di corsi d'acqua Ghiandone, Chiappera, Infernotto e Battibò.

8     Prima di qualsiasi intervento nelle aree residenziali di nuovo impianto C4 e C5 si dovrà provvedere ad adeguate opere di difesa spondale, localizzate lungo la scarpata sinistra del Rio Infernotto, nel tratto corrispondente alle aree stesse.

9     Per le aree che risultano soggette a dissesto, potenzialmente dissestabili e potenzialmente esondabili (cfr. All. A e All. F) si richiamano le disposizioni del precedente art. 24.

10      Nelle parti di territorio individuate sulle carte dei dissesti, con specifica simbologia, sono consentiti i seguenti tipi di intervento:

Ø      Fa     Frane attive:

-           interventi di demolizione senza ricostruzione, sono vietate nuove costruzioni;

-           interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti all’art.31 della L.n.457/78, su fabbricati esistenti e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

-          le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;

-          le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee.

Ø      FQ     Fenomeni franosi quiescenti ed aree potenzialmente instabili per fluidificazione dei terreni di copertura:

-          gli interventi ammessi per le aree Fa;

-          gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

-          l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente, in base ad una verifica tecnica  condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.

Ø      FS      Fenomeni franosi stabilizzati:

           -  gli interventi ammessi per le aree Fq, nonché nuove edificazioni se ammesse dal PRGC, e previo studio che ne dimostri la compatibilità con le condizioni di dissesto.

Ø      Ca     Conoidi attive non protette:

-           interventi di demolizione senza ricostruzione;

-           interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti all’art.31 della L.n.457/78, sul patrimonio edilizio esistente e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

-          gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;

-          le opere di difesa e di sistemazione idraulica;

Ø      Cam2  Conoidi attive parzialmente o completamente protette di pericolosità medio-moderata:

-          gli interventi ammessi per le aree Ca;

-          gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, come definiti alle lettere b) e c) dell’art.31 della L.457/78, senza aumenti di superficie e volume;

-          gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

-          la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente, in base ad una verifica tecnica  condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.

Ø      CS     Conoidi stabilizzate:

- sono consentiti tutti gli interventi previsti dal PRGC, purché i progetti siano corredati da una verifica tecnica  condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.