1 Nelle porzioni di territorio comunale
soggette a vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 R.D. 30/12/1923, n. 3267 non
sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterare
l'equilibrio idrogeologico.
2 Perciò, ai sensi della L.R. n.45/89 per gli
interventi in subdelega comunale (e cioè comportanti scavi e riporti di
volumetria inferiore a 2500 mc o modifiche dell’uso del suolo su una superficie
inferiore a 5000 mq), la documentazione progettuale dev'essere integrata da uno
"studio geologico" che evidenzi la situazione geologica locale con
definizione dei processi geomorfologici in atto e nella loro evoluzione, in
funzione dell'intervento previsto con indicazione dei caratteri idrogeologici
locali e delle condizioni di rischio idrogeologico.
3 Lo "studio geologico" é richiesto
anche per le opere che interessano aree agricole di protezione naturale.
5 Sempre sensi delle L.R. 45/89 per gli
interventi non rientranti nella subdelega comunale il rilascio del Permesso
di costruire o da parte del Responsabile
del procedimento é subordinato alla presentazione del predetto
provvedimento autorizzativo provinciale
o regionale
6 Nella parte del territorio comunale non
soggetta a vincolo idrogeologico, agli atti progettuali concernenti interventi
di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto assoggettati a S.U.E.,
dovrà essere allegata una "Relazione geologica" con relativo calcolo
che illustri il risultato di prove geotecniche di superficie e di profondità
eseguite in sito, previste in numero e profondità tali da permettere una
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e da giustificare le soluzioni
progettuali adottate.
7 La fascia di protezione idrografica di cui
all'art. 32 é elevata a m. 25 per le aree residenziali di completamento e di
nuovo impianto ubicate in prossimità di corsi d'acqua Ghiandone, Chiappera,
Infernotto e Battibò.
8 Prima di qualsiasi intervento nelle aree
residenziali di nuovo impianto C4 e C5 si dovrà provvedere ad adeguate opere di
difesa spondale, localizzate lungo la scarpata sinistra del Rio Infernotto, nel
tratto corrispondente alle aree stesse.
9 Per le aree che risultano soggette a
dissesto, potenzialmente dissestabili e potenzialmente esondabili (cfr. All. A
e All. F) si richiamano le disposizioni del precedente art. 24.
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Nelle
parti di territorio individuate sulle carte
dei dissesti, con specifica simbologia, sono consentiti i seguenti tipi di
intervento:
Ø Fa Frane attive:
-
interventi di demolizione senza
ricostruzione, sono vietate nuove costruzioni;
-
interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, come definiti all’art.31 della L.n.457/78, su fabbricati
esistenti e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di
consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;
-
le
opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;
-
le
opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee.
Ø FQ Fenomeni franosi quiescenti ed aree potenzialmente instabili
per fluidificazione dei terreni di copertura:
-
gli
interventi ammessi per le aree Fa;
-
gli
interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di
sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
-
l’ampliamento
o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico
esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente, in base ad
una verifica tecnica condotta anche in
ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.
Ø
FS Fenomeni franosi stabilizzati:
-
gli interventi ammessi per le aree Fq, nonché nuove edificazioni se
ammesse dal PRGC, e previo studio che ne dimostri la compatibilità con le
condizioni di dissesto.
Ø Ca Conoidi
attive non protette:
-
interventi di demolizione senza
ricostruzione;
-
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
come definiti all’art.31 della L.n.457/78, sul patrimonio edilizio esistente e
delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di
consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;
-
gli
interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e
volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del
carico insediativo;
-
le
opere di difesa e di sistemazione idraulica;
Ø Cam2 Conoidi
attive parzialmente o completamente protette di pericolosità medio-moderata:
-
gli
interventi ammessi per le aree Ca;
-
gli
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento
conservativo, come definiti alle lettere b) e c) dell’art.31 della L.457/78,
senza aumenti di superficie e volume;
-
gli
interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di
sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
-
la
realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché
l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo
stato di dissesto esistente, in base ad una verifica tecnica condotta anche in ottemperanza alle
prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.
- sono consentiti tutti gli interventi
previsti dal PRGC, purché i progetti siano corredati da una verifica
tecnica condotta anche in ottemperanza
alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.