1
Si definiscono
impianti protetti le opere di presa degli acquedotti, gli impianti di
depurazione delle acque di rifiuto, le pubbliche discariche.
2
Fatte salve le
indicazioni di cui alla tavola All. d ed il rispetto di m. 200 per le opere di
presa degli acquedotti, lungo il perimetro del territorio destinato all'impianto di depurazione
e a pubbliche discariche, é imposta una fascia di rispetto rispettivamente
non inferiore a m. 50 per le pubbliche discariche e non inferiore a mt. 100 per l’impianto di depurazione, di
assoluta inedificabilità con obbligo di piantumazione di essenze a fogliame non
caduco.
3
Nell’ambito urbanistico destinato all’impianto di depurazione di via
Chiappere è consentita la realizzazione di depositi di attrezzature e macchine
a cielo aperto, adeguatamente protetti da fasce di piantumazione, nel rispetto
delle normative specifiche di settore e
comunque senza opere edili.