ART. 33 - FASCE DI RISPETTO PER IMPIANTI PROTETTI

 

1          Si definiscono impianti protetti le opere di presa degli acquedotti, gli impianti di depurazione delle acque di rifiuto, le pubbliche discariche.

2          Fatte salve le indicazioni di cui alla tavola All. d ed il rispetto di m. 200 per le opere di presa degli acquedotti, lungo il perimetro del territorio destinato all'impianto di depurazione e a pubbliche discariche, é imposta una fascia di rispetto rispettivamente non inferiore a m. 50 per le pubbliche discariche e non inferiore a mt. 100 per l’impianto di depurazione, di assoluta inedificabilità con obbligo di piantumazione di essenze a fogliame non caduco.

3          Nell’ambito urbanistico destinato all’impianto di depurazione di via Chiappere è consentita la realizzazione di depositi di attrezzature e macchine a cielo aperto, adeguatamente protetti da fasce di piantumazione, nel rispetto delle normative specifiche di settore  e comunque senza opere edili.