ART. 34  -  STRUTTURE  TECNICHE  PER  SERVIZI  DI  INTERESSE  GENERALE

1     Gli impianti e le strutture tecniche necessarie per la produzione, il trasporto, la distribuzione e la somministrazione dei servizi di interesse generale (energia elettrica, gas, metano, acqua potabile, telefono, ecc.) possono essere installati in qualsiasi area di P.R.G. compatibilmente con la zonizzazione elettromagnetica e salva restando la facoltą del Comune di imporre speciali cautele.

5        L'installazione degli impianti e delle strutture di cui al precedente comma deve essere effettuata con modalitą e caratteri idonei ad evitare danni all'ambiente.