1 Le attivitą di lavorazione della pietra
che, alla data di adozione delle presenti Norme risultino insediate nelle aree
destinate dal P.R.G. alla residenza (Centro Urbano ed aree di completamento)
devono trasferire la lavorazione entro 5 (cinque) anni dalla data di
approvazione del P.R.G. da parte della Regione.
2 Le stesse attivitą che risultano insediate
nelle aree agricole (propriamente dette e montane) non comprese fra quelle
indicate al precedente art. 22, non possono procedere ad ulteriori ampliamenti
e devono, entro il predetto termine di 5 anni, adeguare i propri locali alle
norme di cui al citato articolo 22.