ART. 35 -    ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DELLA PIETRA ESISTENTI NELLE AREE RESIDENZIALI ED AGRICOLE

1     Le attivitą di lavorazione della pietra che, alla data di adozione delle presenti Norme risultino insediate nelle aree destinate dal P.R.G. alla residenza (Centro Urbano ed aree di completamento) devono trasferire la lavorazione entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del P.R.G. da parte della Regione.

2     Le stesse attivitą che risultano insediate nelle aree agricole (propriamente dette e montane) non comprese fra quelle indicate al precedente art. 22, non possono procedere ad ulteriori ampliamenti e devono, entro il predetto termine di 5 anni, adeguare i propri locali alle norme di cui al citato articolo 22.