ART. 36 - ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1     Nella realizzazione delle opere pubbliche previste dal P.R.G. e graficamente riportate nelle tavole dello stesso, sono consentite modeste modificazioni di tracciato rese necessarie dalla concreta verifica dei luoghi a livello progettuale esecutivo. Tali modifiche non costituiscono variante al P.R.G..