1 Nell’intero territorio comunale, al di
fuori delle aree di insediamento il P.R.G. individua:
a) le
strade di particolare rilevanza regionale, provinciale
b) le
strade di interesse locale a sezione variabile
c) le
strade vicinali a sezione variabile
d) i sedimi
stradali non classificati quali ad esempio le strade private interpoderali
2 Per le strade di tipo a) è riportato in
cartografia l’arretramento minimo di ml. 30,00.
3 Per le strade di tipo b) è riportato in
cartografia l’arretramento minimo di m. 20,00.
4 Per le strade di tipo c) l’arretramento
minimo è di m. 10,00 dal ciglio nelle aree agricole montane e di pianura.
5 Per i sedimi stradali di tipo d) si
conferma l’allineamento di fabbricati esistenti o, in assenza, l’arretramento
di m. 5,00 dal ciglio.
6 Nelle aree di insediamento, per le strade
di cui sopra valgono le disposizioni delle presenti Norme per le singole aree
nonché quelle di cui al punto 31 del precedente art.5.
In ogni altro caso ai fini delle distanze
trovano applicazione le disposizioni della legge statale in tema di strade,
aree pubbliche e di circolazione sulle stesse.
7 Si richiamano
integralmente i contenuti della D.G. n. 127 del 21.06.2011 della Provincia di
Cuneo con particolare riguardo all’apertura di nuovi accessi sulla viabilità di
competenza.