ART. 37 - FASCE  DI  RISPETTO  STRADALE

1     Nell’intero territorio comunale, al di fuori delle aree di insediamento il P.R.G. individua:

a)      le strade di particolare rilevanza regionale, provinciale

b)      le strade di interesse locale a sezione variabile

c)      le strade vicinali a sezione variabile

d)      i sedimi stradali non classificati quali ad esempio le strade private interpoderali

2     Per le strade di tipo a) è riportato in cartografia l’arretramento minimo di ml. 30,00.

3     Per le strade di tipo b) è riportato in cartografia l’arretramento minimo di m. 20,00.

4     Per le strade di tipo c) l’arretramento minimo è di m. 10,00 dal ciglio nelle aree agricole montane e di pianura.

5     Per i sedimi stradali di tipo d) si conferma l’allineamento di fabbricati esistenti o, in assenza, l’arretramento di m. 5,00 dal ciglio.

6     Nelle aree di insediamento, per le strade di cui sopra valgono le disposizioni delle presenti Norme per le singole aree nonché quelle di cui al punto 31 del precedente art.5.

       In ogni altro caso ai fini delle distanze trovano applicazione le disposizioni della legge statale in tema di strade, aree pubbliche e di circolazione sulle stesse.

7     Si richiamano integralmente i contenuti della D.G. n. 127 del 21.06.2011 della Provincia di Cuneo con particolare riguardo all’apertura di nuovi accessi sulla viabilità di competenza.