1 Ai sensi dell'art. 16 della Legge 6/08/1967 n° 765, il Consiglio
Comunale può deliberare specifiche deroghe, per casi singolarmente esaminati,
alle norme del presente P.R.G.C. ed alle altre norme comunali in materia
urbanistica ed edilizia, limitatamente ad edifici od impianti pubblici o di
interesse pubblico.
2 E' data applicazione all'art. 3 della Legge 21/12/55 n° 1357,
modificata dall'art. 1 lett. b) del D.P.R. 15/01/72 n° 8.
3 L'atto di assenso conseguente alla procedura di cui ai
precedenti commi, é rilasciato
dal Sindaco.
4 Il Responsabile
del procedimento può
autorizzare, anche in deroga alle norme del presente P.R.G.C. ed alle norme
comunali in materia urbanistica ed edilizia, opere strettamente finalizzate ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, primo comma, della
Legge 30 marzo 1971, n° 118 ed all'art. 1, primo comma, del D.P.R. 27 aprile
1978 n° 384, ed all'art. 3 della Legge 9 gennaio 1989 n° 13 e s.m.i..