ART. 39 - POTERI DI DEROGA

1     Ai sensi dell'art. 16 della Legge 6/08/1967 n° 765, il Consiglio Comunale può deliberare specifiche deroghe, per casi singolarmente esaminati, alle norme del presente P.R.G.C. ed alle altre norme comunali in materia urbanistica ed edilizia, limitatamente ad edifici od impianti pubblici o di interesse pubblico.

2     E' data applicazione all'art. 3 della Legge 21/12/55 n° 1357, modificata dall'art. 1 lett. b) del D.P.R. 15/01/72 n° 8.

3     L'atto di assenso conseguente alla procedura di cui ai precedenti commi, é rilasciato dal Sindaco.

4     Il Responsabile del procedimento può autorizzare, anche in deroga alle norme del presente P.R.G.C. ed alle norme comunali in materia urbanistica ed edilizia, opere strettamente finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, primo comma, della Legge 30 marzo 1971, n° 118 ed all'art. 1, primo comma, del D.P.R. 27 aprile 1978 n° 384, ed all'art. 3 della Legge 9 gennaio 1989 n° 13 e s.m.i..