Art. 4 - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

1     Il Piano regolatore Generale Comunale si attua mediante la realizzazione delle opere pubbliche previste e mediante gli interventi soggetti a Denuncia di inizio attività o Permesso di costruire.

2     Il Piano stesso determina ed indica le parti del territorio in cui il rilascio del Permesso di costruire o la presentazione della Denuncia di inizio attività é subordinato alla formazione ed alla approvazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi.

3     Il P.R.G.C. assicura la dotazione di aree per servizi, pubbliche o di uso pubblico, richiesta dalle disposizioni di legge in relazione all'entità degli insediamenti esistenti e previsti, attraverso le modalità ed i mezzi specificati nei successivi commi.

4     Nelle aree per insediamenti residenziali la dotazione predetta é garantita :

- mediante gli spazi pubblici rappresentati negli elaborati grafici del P.R.G.C.;

- mediante la cessione di aree da effettuarsi, a norma di legge, nell'ambito degli Strumenti Urbanistici Esecutivi.

5     Nelle aree per insediamenti industriali, artigianali, le dotazioni degli spazi pubblici prescritte dalla legge per ciascuno di tali tipi di insediamento è garantita mediante la cessione di aree, contestuale all'insediamento, nella misura del 20% della superficie territoriale a tale scopo destinata.

6     Nelle aree per insediamenti di attività terziarie la dotazione degli spazi pubblici é garantita mediante la cessione di aree, contestuale all'insediamento, nella misura prevista dall'art. 21 comma 1°  punto 3 L.R.U. 56/77 e s.m.i..

7     Le cessioni o dismissioni od asservimenti di aree per l'urbanizzazione, specificatamente statuite da singole norme del presente P.R.G.C., sono gratuite.

8     Le disposizioni che precedono non limitano né derogano alla facoltà, che il Comune conserva, di acquisire nelle forme e con i mezzi di legge, le aree necessarie per la realizzazione di impianti ed opere pubbliche, anche anteriormente alla formazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi.