ART. 41 -    INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1     Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente - a norma dell'ultimo comma dell'art. 43 della Legge 5 agosto 1978 n° 457 - possono prevedere caratteristiche tecniche degli edifici e delle singole unitą immobiliari esistenti non completamente rispondenti ai parametri fissati per le nuove costruzioni.

2     Pertanto, nel caso di interventi di recupero degli edifici esistenti, che non comportino l'integrale demolizione e ricostruzione tanto in presenza quanto in assenza di mutamento della destinazione d'uso, il Responsabile del procedimento, esperite le formalitą di legge, rilascia i relativi Permessi di costruire qualora:

- le opere progettate comportino comunque migliorie igieniche e risanamento degli ambienti;

- l'altezza minima dei solai sia almeno m. 2,40, nel caso di solai curvi tale altezza é misurata al centro della volta;

- per i locali lavorativi (esclusi i locali commerciali) siano rispettate le norme legislative sull'igiene del lavoro.