1 Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente - a norma
dell'ultimo comma dell'art. 43 della Legge 5 agosto 1978 n° 457 - possono
prevedere caratteristiche tecniche degli edifici e delle singole unitą
immobiliari esistenti non completamente rispondenti ai parametri fissati per le
nuove costruzioni.
2 Pertanto, nel caso di interventi di recupero degli edifici
esistenti, che non comportino l'integrale demolizione e ricostruzione tanto in
presenza quanto in assenza di mutamento della destinazione d'uso, il Responsabile del procedimento, esperite
le formalitą di legge, rilascia i relativi Permessi di costruire qualora:
- le opere progettate comportino comunque migliorie igieniche e
risanamento degli ambienti;
- l'altezza minima dei solai sia almeno m. 2,40, nel caso di solai
curvi tale altezza é misurata al centro della volta;
- per i locali lavorativi (esclusi i locali
commerciali) siano rispettate le norme legislative sull'igiene del lavoro.