1 Ai fini
dell'applicazione delle norme che seguono e delle prescrizioni del P.R.G.C.,
valgono le seguenti definizioni :
2 AREA : é
la porzione limitata del territorio, edificata e non, topograficamente
individuata nelle tavole di piano e catastalmente precisabile.
3 AMBITO
NORMATIVO : é la porzione limitata di territorio, edificata e non,
costituita da una o più aree, caratterizzata al suo interno da omogeneità di
condizioni e da uniformità di prescrizioni e regolamentazione normativa del
presente Piano; essa é individuata e rappresentata nelle tavole di P.R.G.C..
4 UNITA'
EDILIZIA : é l'insieme organico di edifici e di aree libere funzionalmente
ad essi aggregate, delimitato o meno con strutture fisiche, dotato di accesso
diretto od indiretto da vie o spazi pubblici.
5 UNITA'
IMMOBILIARE : é la porzione in cui é suddivisa ogni unità edilizia ai fini
catastali (singolo alloggio, negozio, magazzeno, ecc.).
6 DESTINAZIONE
D'USO : é l'attività, l'utilizzazione o l'insieme delle stesse che sono
svolte, prescritte od ammesse nell'area, nell'unità edilizia o nell'ambito
considerato.
7 SUPERFICIE
TERRITORIALE : é la somma delle superfici fondiarie e delle superfici delle
aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità, pedonale e
veicolare, e ad impianti pubblici e servizi pubblici.
Le aree
destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e a impianti e servizi
pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica
Amministrazione, sia quelle già assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico.
8 SUPERFICIE
FONDIARIA : é la superficie di pertinenza delle costruzioni, misurata al
netto delle aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità pedonale
e veicolare, e di quelle destinate a impianti pubblici e servizi pubblici di
ogni tipo.
Detta superficie
dovrà essere interamente e permanentemente asservita al fabbricato e/o
complesso di fabbricati di cui é pertinenza e destinata alla fruibilità degli
abitanti dei fabbricati stessi.
9 DENSITA'
TERRITORIALE : é il rapporto tra il volume edilizio edificato od
edificabile e la superficie territoriale dell'area di riferimento; essa é
espressa in metri cubi di volume per metro quadrato di area.
10 DENSITA'
FONDIARIA : è il rapporto fra il volume o la superficie edificata od
edificabile e la superficie fondiaria dell'area di pertinenza; essa é espressa
:
- INDICE FONDIARIO DI
CUBATURA : in metri cubi di volume per metro quadrato di area;
- INDICE FONDIARIO DI COPERTURA : in metri
quadrati di superfici lorde di pavimento ai diversi piani di calpestio f.t. dei
fabbricati, esclusi i sottotetti non abitabili e fienili, tettoie, portici e
pilotis e compresi i bassi fabbricati.
L'indice
di densità fondiario viene utilizzato:
- nell'intervento diretto per calcolare la
quantità di edificazione realizzabile sul lotto;
- in sede di S.U.E. per verificare la
distribuzione sui singoli lotti, della volumetria complessivamente consentita.
11 SUPERFICIE
COPERTA : é la sommatoria di tutte le costruzioni presenti sul lotto
edificabile (compresi bassi fabbricati e tettoie) e si misura come proiezione
verticale sul piano orizzontale di tutti i volumi, compresi tetti, cornicioni,
balconi, pensiline di ogni tipo, terrazze e simili quando aggettano per oltre
m. 1,50 dal piano verticale del prospetto.
12 RAPPORTO DI
COPERTURA : é il rapporto tra la superficie coperta e la superficie
fondiaria.
13 ALTEZZA MASSIMA
: é l'altezza massima assoluta che si può raggiungere nell'edificazione di
fabbricati a destinazione residenziale e terziaria.
Tale altezza é
la maggiore fra le altezze delle singole fronti misurata come descritto nel
seguente capoverso.
Ai fini del
calcolo della volumetria costruibile l'altezza di un fabbricato é rappresentata
dalla media delle altezze delle singole fronti, misurata ciascuna sull'asse del
prospetto a partire dalla quota media del sedime stradale o, in mancanza di
strada, del piano di campagna, fino all'intradosso del solaio di copertura
dell'ultimo piano abitabile per gli edifici residenziali, ovvero fino al piano
di imposta della copertura per gli edifici a diversa destinazione.
14 VOLUME : si
suddivide in :
* volume lordo
esistente di un fabbricato é la volumetria totale compresa fra la
superficie esterna delle mura del fabbricato stesso, il piano medio di spiccato
e la parte esterna della copertura. Qualora vi siano muri in comune con
fabbricati contigui il volume lordo si misura partendo dalla linea mediana di
tali muri. Le tettoie chiuse con tamponamenti fissi da almeno tre lati e i
bassi fabbricati sono compresi nel volume lordo esclusivamente quando fanno
corpo unico con il fabbricato principale.
* volume nuovi
edifici : é il volume dell'intero solido emergente dal terreno dopo la
sistemazione definitiva di questo nei modi risultanti dal progetto approvato,
data applicazione a quanto disposto dal successivo comma 16. La determinazione
del volume edilizio, ai fini della applicazione delle prescrizioni del P.R.G.C.
per nuovi edifici, é effettuata detraendo dal volume del solido emergente :
- i porticati e le
logge aperte su almeno due lati;
- le strutture
puramente tecniche e le torrette delle scale e degli ascensori;
- il volume dei locali
seminterrati di edifici con piani rialzati aventi quota di pavimento non
superiore a m. 1,20, qualora i locali stessi abbiano destinazione accessoria
alla funzione residenziale (autorimesse, cantine, ecc.);
- i sottotetti di
altezza virtuale (volume del sottotetto: superficie di calpestio del sottotetto
calcolata per ogni singolo vano) minore a 1,90. Le falde del tetto dovranno
avere andamento lineare con pendenza non superiore al 40%. Eventuali balconi,
compatibili con le soluzioni architettoniche proposte, dovranno essere
realizzati non in aggetto.
15 SOTTOTETTI :
sono sottotetti abitabili quelli aventi altezza virtuale (volume del
sottotetto: superficie di calpestio del sottotetto calcolata per ogni singolo
vano) uguale o maggiore a m. 2,70 con altezza minima di m. 1,70.
Confermato
quanto sopra, rientrano nel calcolo del volume di cui al precedente comma 14 e
della superficie utile di cui al successivo comma 19, i sottotetti aventi
altezza virtuale (calcolata per ogni singolo vano come detto in precedenza)
uguale o maggiore a mt. 1,90.
16 PIANO DI
PROGETTO : é il piano del terreno attorno al fabbricato, sistemato secondo
quanto indicato nello S.U.E. o nel progetto approvati.
Tale
sistemazione non dovrà essere artificiosamente diretta a modificare l'altezza
reale del fabbricato né altri elementi dello stesso. Il terreno dovrà quindi
essere sistemato alle stesse quote altimetriche e con le medesime pendenze
delle strade e/o spazi pubblici esistenti od in progetto. I lotti non
prospicienti le strade e/o spazi pubblici, dovranno essere riferiti
altimetricamente al piano campagna esistente antecedentemente all'intervento in
progetto.
Le rampe e le
fosse di accesso alle autorimesse od ai locali interrati e/o seminterrati,
aventi dimensione, localizzazione e forma necessarie e sufficienti a consentire
l'accesso e l'uscita degli autoveicoli, nonché le altre analoghe strutture, non
sono tenute in conto ai fini della determinazione del piano di progetto e
quindi del calcolo del volume del fabbricato.
Le difformità o
comunque gli abusi compiuti nell'edificazione, attinenti alle prescrizioni del
presente comma, sono da considerarsi equipollenti a quelli che riguardano
l'opera edilizia in senso stretto e sono perseguiti con le medesime sanzioni.
17 PARTI LIMITATE
DI ELEMENTI STRUTTURALI, DI MURI PERIMETRALI, DI TAMPONAMENTI, DI TRAMEZZATURE
: sono una quantità delle stesse non superiore ad 1/3 dell'esistente, espressa
in mq. di superficie.
18 ELEMENTI
STRUTTURALI : sono le fondazioni, le strutture portanti verticali ed
orizzontali, le scale, le rampe, il tetto.
19 SUPERFICIE UTILE
: é la superficie di pavimento dei locali posti ai diversi piani di calpestio
del fabbricato.
Non sono da
considerarsi piani di calpestio quelli delle cantine, dei sottotetti aventi
altezza virtuale (volume del sottotetto: superficie di calpestio calcolata per
ogni singolo vano) inferiore a m. 2,20, dei vani occupati da impianti
tecnologici (ascensori, centrali termiche, ecc.) nonché quelli dei locali di
sgombero, deposito, magazzino, quando siano interrati per una profondità
superiore a m. 1,50 della quota media del piano stradale o di campagna.
La superficie di
pavimento si misura al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di
porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi.
20 SUPERFICIE
UTILE ABITABILE : é quella dei locali che al momento della richiesta di
intervento risulta destinata alla residenza.
21 SUPERFICIE
LORDA DI PAVIMENTO : é la superficie degli orizzontamenti ivi inclusi i
muri perimetrali; nel calcolo devono essere compresi gli avancorpi (bovindi,
verande e simili) ed escluse le logge aperte, i balconi, gli incavi di
qualsiasi natura e valore architettonico.
22 LOTTO LIBERO
: é la e/o le particelle, secondo le risultanze catastali, prive di fabbricati.
23 DISTACCHI DALLE
STRADE : sono le distanze minime intercorrenti fra il massimo sporto delle
pareti esterne dell'edificio ed il confine stradale, determinato come limite
della sede stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che
pedonali, ivi incluse le banchine e le altre strutture laterali alle predette
sedi quando siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non
transitabili (parapetti e simili).
Non
costituiscono sporto gli aggetti di modesta entità aventi funzione accessoria,
ornamentale o di rifinitura, quali i cornicioni, le pensiline, i balconi
aggettanti per non più di m. 1,50.
24 DISTACCHI DAI
CONFINI : sono le distanze minime intercorrenti fra il massimo sporto delle
pareti esterne dell'edificio e le linee di confine del lotto in proprietà: si
applica l'ultimo periodo del comma 23 che precede.
25 DISTACCHI DAI
FABBRICATI : sono le distanze minime intercorrenti fra il massimo sporto
delle pareti esterne di fabbricati diversi fronteggiantesi anche in minima
misura.
Non
costituiscono sporto gli aggetti di modesta entità aventi funzione accessoria,
ornamentale o di rifinitura, quali i cornicioni, le pensiline, i balconi
aggettanti per non più di m. 1,50.
26 NUMERO DEI
PIANI FUORI TERRA : é il numero dei piani utili emergenti dal suolo.
27 INTERVENTO
EDILIZIO : é il complesso delle operazioni, soggette ad Autorizzazione e/o
Concessione Edilizia, volte a realizzare le trasformazioni urbanistiche ed
edilizie dell'area o del fabbricato interessati.
28
INTERVENTO
URBANISTICO : é il complesso
delle operazioni e degli interventi edilizi previsto da uno S.U.E. nell'ambito
interessato.
29 STRUMENTI
URBANISTICI ATTUATIVI PER L'ESERCIZIO DEGLI INTERVENTI URBANISTICI : sono
costituiti dai Piani Particolareggiati (P.P.), dai Piani per l'Edilizia
Economica e Popolare (P.E.E.P.), dai Piani per gli insediamenti produttivi
(P.I.P.), dai Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.), dai Piani di Recupero
(P.di R.), dai Piani Esecutivi Convenzionati Obbligatori (P.E.C.O.), dai Piani Tecnici Esecutivi di opere pubbliche
(P.T.E.) e da ogni altro Strumento Attuativo previsto dalla Legge.
30 CONFRONTANZA
: Le distanze fra i fabbricati (confrontanze) sono regolate dall'art. 9 del
D.M. 2/04/1968, n. 1444 e cioè :
- Nel Centro Storico le
distanze fra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti
fra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni
aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale;
- nelle aree
residenziali di completamento e di nuovo impianto la confrontanza fra le fronti
opposte dei fabbricati dovrà essere uguale al rapporto 1:1 fra l'altezza e la
distanza dei fabbricati stessi e comunque mai inferiore a m. 10,00 per le aree
di completamento ed all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di m. 10
per le aree di nuovo impianto.
Dai suddetti limiti sono esclusi i
frontespizi di fabbricati, ivi compresi quelli a fabbricazione isolata, fino ad
una profondità di m. 12 ove non vi siano aperture o vi si aprano soltanto luci
o vedute di locali di servizio.
Tali frontespizi dovranno rispettare
soltanto la distanza dai confini stabilita dal Regolamento edilizio vigente.
In presenza di strumenti urbanistici
esecutivi con previsioni planovolumetriche -fatte salve le disposizioni di
P.R.G. per le singole zone- la confrontanza fra i fabbricati all'interno dei
piani esecutivi (con esclusione dei fabbricati che prospettano direttamente sui
confini del piano) può ridursi a 2/3 dell'altezza.
31 ALLINEAMENTI DI
FABBRICAZIONE : In tutto il territorio comunale dovranno osservarsi negli
interventi edilizi i fili di fabbricazione previsti dal P.R.G., indicati nella
cartografia o precisati nelle presenti Norme.
Quando
l'allineamento da rispettare é quello in atto si dovrà procedere ad un minimo
accertamento dell'allineamento stesso conducendo una congiungente fra la
massima sporgenza dei muri perimetrali (balconi esclusi) di almeno tre
fabbricati esistenti sulle proprietà confinanti rispetto a quelle che si
intende edificare (e comunque comprese in un cerchio di m. 100 di diametro) e
prospicienti il medesimo ciglio stradale.
Le fasce di
arretramento dei fabbricati dal ciglio stradale sono inedificabili. Esse devono
essere sistemate e mantenute a cura del proprietario, a verde privato e/o a parcheggio.
Nelle aree agricole tali fasce di arretramento possono essere mantenute allo
stato di natura o coltivate a fini agricoli.
E' ammessa,
nelle fasce di arretramento, la costruzione di piste pedonali e ciclabili
nonché di impianti di distribuzione del carburante; questi ultimi sono
consentiti nelle fasce di arretramento uguali o superiori a m. 10,00 e sempre a
titolo precario.
Nelle fasce di
arretramento di larghezza compresa fra m. 0 e m. 5 non sono consentiti aggetti
(balconi compresi) sporgenti oltre m. 0,50 dal filo di fabbricazione. Tale
norma vale anche in presenza di arretramenti in atto. Le aree di arretramento
destinate a verde privato possono essere recinte in via provvisoria secondo le
indicazioni fornite di volta in volta dal Comune.
32 in relazione alla zonizzazione
commerciale valgono le seguenti definizioni
1)
SUPERFICIE DI
VENDITA: ai sensi dell’art.
4, comma 1, lettera c) del Dlgs. N. 114/1998, la superficie di vendita di un
esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l’area destinata alla
vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non
costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici, servizi. La superficie di vendita si determina
per ciascun esercizio commerciale calcolando l’area coperta, interamente
delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie
lorda di pavimento ai fini del rilascio del titolo abilitativo. Per ogni altro
approfondimento rif. Art. 5 del Testo coordinato dell’allegato A alla DCR
563-13414 del 1999 e s.m.i.;
2)
ESERCIZIO DI
VICINATO: esercizio
commerciale per la vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore
a mq 150;
3)
MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA: esercizi commerciale la cui superficie di vendita
è compresa tra mq 151 e mq 1500. Secondo le disposizioni vigenti possono essere
articolate in:
a. M-SAM1 (offerta alimentare e/o mista con superficie di vendita da
151 a 250 mq);
b. M-SAM2 (offerta alimentare e/o mista con superficie di vendita da
251 a 900 mq);
c. M-SAM3 (offerta alimentare e/o mista con superficie di vendita da
901 a 1500 mq)
d. M-SE1 (offerta extralimentare con superficie di vendita da 151 a
400 mq);
e. M-SE2 (offerta extralimentare con superficie di vendita da 401 a
900 mq);
f. M-SE3 (offerta extralimentare con superficie di vendita da 901 a
1500 mq);
4)
GRANDI
STRUTTURE DI VENDITA: esercizi commerciali la cui superficie di vendita è
superiore a 1500 mq. Secondo le disposizioni vigenti possono essere articolate
in:
a.
G-SM1 (offerta commerciale
mista, con superficie di vendita da 1501 a 4500 mq);
b.
G-SE1 (offerta
commerciale extralimentare con superficie di vendita da 1501 a 3500 mq);
5)
CENTRO
COMMERCIALE: è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente
a specifica destinazione d’uso commerciale, costituita da almeno due esercizi
commerciali al dettaglio. Secondo le disposizioni vigenti possono essere
articolate in :
a.
M-CC ( medie
strutture, con superficie di vendita da 151 a 1500 mq);
b.
G-CC1 (grandi
strutture, con superficie di vendita fino a 6000 mq);
c. Per ogni altro
approfondimento rif. Art. 6 del Testo coordinato dell’allegato A alla DCR
563-13414 del 1999 e s.m.i.;
3.
In relazione alla
zonizzazione valgono le indicazioni contenute nel Piano di classificazione
acustica e relativo regolamento vigente.
4.
In relazione
alla zonizzazione elettromagnetica valgono le indicazioni contenute nel
relativo Piano di protezione dall’esposizione a campi elettromagnetici e suo
regolamento vigente.
5.
In relazione
alle norme sul contenimento dei consumi energetici da utilizzare nella
progettazione vale quanto segue:
6.
In relazione alle norme per il risparmio
idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche da utilizzare nella
progettazione vale quanto segue: