Art. 5 - DEFINIZIONI  E  PRESCRIZIONI  GENERALI

1     Ai fini dell'applicazione delle norme che seguono e delle prescrizioni del P.R.G.C., valgono le seguenti definizioni :

2     AREA : é la porzione limitata del territorio, edificata e non, topograficamente individuata nelle tavole di piano e catastalmente precisabile.

3     AMBITO NORMATIVO : é la porzione limitata di territorio, edificata e non, costituita da una o più aree, caratterizzata al suo interno da omogeneità di condizioni e da uniformità di prescrizioni e regolamentazione normativa del presente Piano; essa é individuata e rappresentata nelle tavole di P.R.G.C..

4     UNITA' EDILIZIA : é l'insieme organico di edifici e di aree libere funzionalmente ad essi aggregate, delimitato o meno con strutture fisiche, dotato di accesso diretto od indiretto da vie o spazi pubblici.

5     UNITA' IMMOBILIARE : é la porzione in cui é suddivisa ogni unità edilizia ai fini catastali (singolo alloggio, negozio, magazzeno, ecc.).

6     DESTINAZIONE D'USO : é l'attività, l'utilizzazione o l'insieme delle stesse che sono svolte, prescritte od ammesse nell'area, nell'unità edilizia o nell'ambito considerato.

7     SUPERFICIE TERRITORIALE : é la somma delle superfici fondiarie e delle superfici delle aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità, pedonale e veicolare, e ad impianti pubblici e servizi pubblici.

       Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e a impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle già assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico.

8     SUPERFICIE FONDIARIA : é la superficie di pertinenza delle costruzioni, misurata al netto delle aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità pedonale e veicolare, e di quelle destinate a impianti pubblici e servizi pubblici di ogni tipo.

       Detta superficie dovrà essere interamente e permanentemente asservita al fabbricato e/o complesso di fabbricati di cui é pertinenza e destinata alla fruibilità degli abitanti dei fabbricati stessi.

9     DENSITA' TERRITORIALE : é il rapporto tra il volume edilizio edificato od edificabile e la superficie territoriale dell'area di riferimento; essa é espressa in metri cubi di volume per metro quadrato di area.

10   DENSITA' FONDIARIA : è il rapporto fra il volume o la superficie edificata od edificabile e la superficie fondiaria dell'area di pertinenza; essa é espressa :

- INDICE FONDIARIO DI CUBATURA : in metri cubi di volume per metro quadrato di area;

- INDICE FONDIARIO DI COPERTURA : in metri quadrati di superfici lorde di pavimento ai diversi piani di calpestio f.t. dei fabbricati, esclusi i sottotetti non abitabili e fienili, tettoie, portici e pilotis e compresi i bassi fabbricati.

L'indice di densità fondiario viene utilizzato:

- nell'intervento diretto per calcolare la quantità di edificazione realizzabile sul lotto;

- in sede di S.U.E. per verificare la distribuzione sui singoli lotti, della volumetria complessivamente consentita.

11   SUPERFICIE COPERTA : é la sommatoria di tutte le costruzioni presenti sul lotto edificabile (compresi bassi fabbricati e tettoie) e si misura come proiezione verticale sul piano orizzontale di tutti i volumi, compresi tetti, cornicioni, balconi, pensiline di ogni tipo, terrazze e simili quando aggettano per oltre m. 1,50 dal piano verticale del prospetto.

12   RAPPORTO DI COPERTURA : é il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

13   ALTEZZA MASSIMA : é l'altezza massima assoluta che si può raggiungere nell'edificazione di fabbricati a destinazione residenziale e terziaria.

       Tale altezza é la maggiore fra le altezze delle singole fronti misurata come descritto nel seguente capoverso.

       Ai fini del calcolo della volumetria costruibile l'altezza di un fabbricato é rappresentata dalla media delle altezze delle singole fronti, misurata ciascuna sull'asse del prospetto a partire dalla quota media del sedime stradale o, in mancanza di strada, del piano di campagna, fino all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile per gli edifici residenziali, ovvero fino al piano di imposta della copertura per gli edifici a diversa destinazione.

14   VOLUME : si suddivide in :

*   volume lordo esistente di un fabbricato é la volumetria totale compresa fra la superficie esterna delle mura del fabbricato stesso, il piano medio di spiccato e la parte esterna della copertura. Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui il volume lordo si misura partendo dalla linea mediana di tali muri. Le tettoie chiuse con tamponamenti fissi da almeno tre lati e i bassi fabbricati sono compresi nel volume lordo esclusivamente quando fanno corpo unico con il fabbricato principale.

*   volume nuovi edifici : é il volume dell'intero solido emergente dal terreno dopo la sistemazione definitiva di questo nei modi risultanti dal progetto approvato, data applicazione a quanto disposto dal successivo comma 16. La determinazione del volume edilizio, ai fini della applicazione delle prescrizioni del P.R.G.C. per nuovi edifici, é effettuata detraendo dal volume del solido emergente :

- i porticati e le logge aperte su almeno due lati;

- le strutture puramente tecniche e le torrette delle scale e degli ascensori;

- il volume dei locali seminterrati di edifici con piani rialzati aventi quota di pavimento non superiore a m. 1,20, qualora i locali stessi abbiano destinazione accessoria alla funzione residenziale (autorimesse, cantine, ecc.);

- i sottotetti di altezza virtuale (volume del sottotetto: superficie di calpestio del sottotetto calcolata per ogni singolo vano) minore a 1,90. Le falde del tetto dovranno avere andamento lineare con pendenza non superiore al 40%. Eventuali balconi, compatibili con le soluzioni architettoniche proposte, dovranno essere realizzati non in aggetto.

15   SOTTOTETTI : sono sottotetti abitabili quelli aventi altezza virtuale (volume del sottotetto: superficie di calpestio del sottotetto calcolata per ogni singolo vano) uguale o maggiore a m. 2,70 con altezza minima di m. 1,70.

       Confermato quanto sopra, rientrano nel calcolo del volume di cui al precedente comma 14 e della superficie utile di cui al successivo comma 19, i sottotetti aventi altezza virtuale (calcolata per ogni singolo vano come detto in precedenza) uguale o maggiore a mt. 1,90.

16   PIANO DI PROGETTO : é il piano del terreno attorno al fabbricato, sistemato secondo quanto indicato nello S.U.E. o nel progetto approvati.

       Tale sistemazione non dovrà essere artificiosamente diretta a modificare l'altezza reale del fabbricato né altri elementi dello stesso. Il terreno dovrà quindi essere sistemato alle stesse quote altimetriche e con le medesime pendenze delle strade e/o spazi pubblici esistenti od in progetto. I lotti non prospicienti le strade e/o spazi pubblici, dovranno essere riferiti altimetricamente al piano campagna esistente antecedentemente all'intervento in progetto.

       Le rampe e le fosse di accesso alle autorimesse od ai locali interrati e/o seminterrati, aventi dimensione, localizzazione e forma necessarie e sufficienti a consentire l'accesso e l'uscita degli autoveicoli, nonché le altre analoghe strutture, non sono tenute in conto ai fini della determinazione del piano di progetto e quindi del calcolo del volume del fabbricato.

       Le difformità o comunque gli abusi compiuti nell'edificazione, attinenti alle prescrizioni del presente comma, sono da considerarsi equipollenti a quelli che riguardano l'opera edilizia in senso stretto e sono perseguiti con le medesime sanzioni.

17   PARTI LIMITATE DI ELEMENTI STRUTTURALI, DI MURI PERIMETRALI, DI TAMPONAMENTI, DI TRAMEZZATURE : sono una quantità delle stesse non superiore ad 1/3 dell'esistente, espressa in mq. di superficie.

18   ELEMENTI STRUTTURALI : sono le fondazioni, le strutture portanti verticali ed orizzontali, le scale, le rampe, il tetto.

19   SUPERFICIE UTILE : é la superficie di pavimento dei locali posti ai diversi piani di calpestio del fabbricato.

       Non sono da considerarsi piani di calpestio quelli delle cantine, dei sottotetti aventi altezza virtuale (volume del sottotetto: superficie di calpestio calcolata per ogni singolo vano) inferiore a m. 2,20, dei vani occupati da impianti tecnologici (ascensori, centrali termiche, ecc.) nonché quelli dei locali di sgombero, deposito, magazzino, quando siano interrati per una profondità superiore a m. 1,50 della quota media del piano stradale o di campagna.

       La superficie di pavimento si misura al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi.

20   SUPERFICIE UTILE ABITABILE : é quella dei locali che al momento della richiesta di intervento risulta destinata alla residenza.

21   SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO : é la superficie degli orizzontamenti ivi inclusi i muri perimetrali; nel calcolo devono essere compresi gli avancorpi (bovindi, verande e simili) ed escluse le logge aperte, i balconi, gli incavi di qualsiasi natura e valore architettonico.

22   LOTTO LIBERO : é la e/o le particelle, secondo le risultanze catastali, prive di fabbricati.

23   DISTACCHI DALLE STRADE : sono le distanze minime intercorrenti fra il massimo sporto delle pareti esterne dell'edificio ed il confine stradale, determinato come limite della sede stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine e le altre strutture laterali alle predette sedi quando siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti e simili).

       Non costituiscono sporto gli aggetti di modesta entità aventi funzione accessoria, ornamentale o di rifinitura, quali i cornicioni, le pensiline, i balconi aggettanti per non più di m. 1,50.

24   DISTACCHI DAI CONFINI : sono le distanze minime intercorrenti fra il massimo sporto delle pareti esterne dell'edificio e le linee di confine del lotto in proprietà: si applica l'ultimo periodo del comma 23 che precede.

25   DISTACCHI DAI FABBRICATI : sono le distanze minime intercorrenti fra il massimo sporto delle pareti esterne di fabbricati diversi fronteggiantesi anche in minima misura.

       Non costituiscono sporto gli aggetti di modesta entità aventi funzione accessoria, ornamentale o di rifinitura, quali i cornicioni, le pensiline, i balconi aggettanti per non più di m. 1,50.

26   NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA : é il numero dei piani utili emergenti dal suolo.

27   INTERVENTO EDILIZIO : é il complesso delle operazioni, soggette ad Autorizzazione e/o Concessione Edilizia, volte a realizzare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'area o del fabbricato interessati.

28    INTERVENTO URBANISTICO : é il complesso delle operazioni e degli interventi edilizi previsto da uno S.U.E. nell'ambito interessato.

29   STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI PER L'ESERCIZIO DEGLI INTERVENTI URBANISTICI : sono costituiti dai Piani Particolareggiati (P.P.), dai Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), dai Piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.), dai Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.), dai Piani di Recupero (P.di R.), dai Piani Esecutivi Convenzionati Obbligatori (P.E.C.O.), dai  Piani Tecnici Esecutivi di opere pubbliche (P.T.E.) e da ogni altro Strumento Attuativo previsto dalla Legge.

30   CONFRONTANZA : Le distanze fra i fabbricati (confrontanze) sono regolate dall'art. 9 del D.M. 2/04/1968, n. 1444 e cioè :

- Nel Centro Storico le distanze fra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale;

- nelle aree residenziali di completamento e di nuovo impianto la confrontanza fra le fronti opposte dei fabbricati dovrà essere uguale al rapporto 1:1 fra l'altezza e la distanza dei fabbricati stessi e comunque mai inferiore a m. 10,00 per le aree di completamento ed all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di m. 10 per le aree di nuovo impianto.

       Dai suddetti limiti sono esclusi i frontespizi di fabbricati, ivi compresi quelli a fabbricazione isolata, fino ad una profondità di m. 12 ove non vi siano aperture o vi si aprano soltanto luci o vedute di locali di servizio.

       Tali frontespizi dovranno rispettare soltanto la distanza dai confini stabilita dal Regolamento edilizio vigente.

       In presenza di strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planovolumetriche -fatte salve le disposizioni di P.R.G. per le singole zone- la confrontanza fra i fabbricati all'interno dei piani esecutivi (con esclusione dei fabbricati che prospettano direttamente sui confini del piano) può ridursi a 2/3 dell'altezza.

31   ALLINEAMENTI DI FABBRICAZIONE : In tutto il territorio comunale dovranno osservarsi negli interventi edilizi i fili di fabbricazione previsti dal P.R.G., indicati nella cartografia o precisati nelle presenti Norme.

       Quando l'allineamento da rispettare é quello in atto si dovrà procedere ad un minimo accertamento dell'allineamento stesso conducendo una congiungente fra la massima sporgenza dei muri perimetrali (balconi esclusi) di almeno tre fabbricati esistenti sulle proprietà confinanti rispetto a quelle che si intende edificare (e comunque comprese in un cerchio di m. 100 di diametro) e prospicienti il medesimo ciglio stradale.

       Le fasce di arretramento dei fabbricati dal ciglio stradale sono inedificabili. Esse devono essere sistemate e mantenute a cura del proprietario, a verde privato e/o a parcheggio. Nelle aree agricole tali fasce di arretramento possono essere mantenute allo stato di natura o coltivate a fini agricoli.

       E' ammessa, nelle fasce di arretramento, la costruzione di piste pedonali e ciclabili nonché di impianti di distribuzione del carburante; questi ultimi sono consentiti nelle fasce di arretramento uguali o superiori a m. 10,00 e sempre a titolo precario.

       Nelle fasce di arretramento di larghezza compresa fra m. 0 e m. 5 non sono consentiti aggetti (balconi compresi) sporgenti oltre m. 0,50 dal filo di fabbricazione. Tale norma vale anche in presenza di arretramenti in atto. Le aree di arretramento destinate a verde privato possono essere recinte in via provvisoria secondo le indicazioni fornite di volta in volta dal Comune.

32   in relazione alla zonizzazione commerciale valgono le seguenti definizioni

1)        SUPERFICIE DI VENDITA: ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del Dlgs. N. 114/1998, la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando l’area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio del titolo abilitativo. Per ogni altro approfondimento rif. Art. 5 del Testo coordinato dell’allegato A alla DCR 563-13414 del 1999 e s.m.i.;

2)        ESERCIZIO DI VICINATO: esercizio commerciale per la vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a mq 150;

3)      MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: esercizi commerciale la cui superficie di vendita è compresa tra mq 151 e mq 1500. Secondo le disposizioni vigenti possono essere articolate in:

a.    M-SAM1 (offerta alimentare e/o mista con superficie di vendita da 151 a 250 mq);

b.    M-SAM2 (offerta alimentare e/o mista con superficie di vendita da 251 a  900 mq);

c.    M-SAM3 (offerta alimentare e/o mista con superficie di vendita da 901 a 1500 mq)

d.    M-SE1 (offerta extralimentare con superficie di vendita da 151 a 400 mq);

e.    M-SE2 (offerta extralimentare con superficie di vendita da 401 a 900 mq);

f.      M-SE3 (offerta extralimentare con superficie di vendita da 901 a 1500 mq);

 

4)    GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: esercizi commerciali la cui superficie di vendita è superiore a 1500 mq. Secondo le disposizioni vigenti possono essere articolate in:

a.    G-SM1 (offerta commerciale mista, con superficie di vendita da 1501 a 4500 mq);

b.    G-SE1 (offerta commerciale extralimentare con superficie di vendita da 1501 a 3500 mq);

5)    CENTRO COMMERCIALE: è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente a specifica destinazione d’uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Secondo le disposizioni vigenti possono essere articolate in :

a.    M-CC ( medie strutture, con superficie di vendita da 151 a 1500 mq);

b.    G-CC1 (grandi strutture, con superficie di vendita fino a 6000 mq);

c.    Per ogni altro approfondimento rif. Art. 6 del Testo coordinato dell’allegato A alla DCR 563-13414 del 1999 e s.m.i.;

3.        In relazione alla zonizzazione valgono le indicazioni contenute nel Piano di classificazione acustica e relativo regolamento vigente.

4.        In relazione alla zonizzazione elettromagnetica valgono le indicazioni contenute nel relativo Piano di protezione dall’esposizione a campi elettromagnetici e suo regolamento  vigente.

5.        In relazione alle norme sul contenimento dei consumi energetici da utilizzare nella progettazione vale quanto segue:

 

6.         In relazione alle norme per il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche da utilizzare nella progettazione vale quanto segue: