a) PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ESISTENTE (P.d.R.)
1 I P.d.R. di cui all'art. 28 della legge
5/08/1978, n. 457 ed all'art. 41 bis della L.R. Piem. n. 56/77 e s.m.i. sono
piani urbanistici esecutivi che disciplinano gli interventi di mantenimento, di
restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o
urbanistica, necessari per il recupero degli immobili e delle aree comprese
nelle zone di recupero.
2 I P.d.R. possono essere proposti :
- dai proprietari singoli
- dai proprietari riuniti in consorzio quando
rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i 3/4 del valore degli
immobili interessati;
- dal Comune nei casi previsti dal citato art. 28
della legge 457/78.
3 I P.d.R. devono contenere :
1) la delimitazione del perimetro del territorio
interessato;
2) la precisazione delle destinazioni d'uso in
atto degli immobili, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria esistenti;
3) l'analisi dello stato di consistenza e di
degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Le analisi devono documentare i valori
storico-ambientali, le condizioni igienico sanitarie e la consistenza statica
degli edifici e delle loro strutture.
4) La definizione progettuale degli interventi
proposti con la valutazione sommaria dei relativi costi.
Il progetto deve documentare gli interventi
edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni
d'uso, con piante, sezioni e profili nella scala adeguata a definire le
caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.
5) la individuazione degli immobili da
espropriare ovvero da cedere da parte del privato per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primarie (ove richieste) e di quelle di urbanizzazione
secondaria nella misura minima di cui all'art. 21 della L.R. Piem. 56/77.
E' facoltà del Comune consentire che le
aree per servizi sociali di cui al citato art. 21 della L.R. Piem. 56/77 e
succ. modif., anziché essere reperite entro il perimetro del P.d.R., siano monetizzate,
quando siano ritenute, per dimensione ed ubicazione, non idonee o non
razionali, ovvero non necessarie in loco.
6) I tempi previsti per l'attuazione del Piano
con l'indicazione delle relative priorità.
4 Gli elaborati del P.d.R. sono quelli
elencati all'art. 39 della L.R. Piem. 56/77 cui va aggiunto lo schema di
convenzione con i contenuti di cui all'art. 45 della citata legge regionale,
nel caso di P.d.R. di iniziativa privata.
5 I P.d.R. una volta adottati, sono depositati
presso la Segreteria e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune per
30 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare,
entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse alle quali il
Comune controdeduce apportando eventuali modifiche al Piano.
6 I P.d.R. sono approvati, dopo aver acquisito il parere
favorevole del Servizio Sismico Regionale, con deliberazione del
Consiglio Comunale con la quale vengono decise le osservazioni ed hanno
efficacia con la pubblicazione del B.U.R. della deliberazione comunale di
approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge.
7 Il P.d.R. che interessi ambiti posti
all'interno del Centro Storico - individuato ai sensi dell'art. 24 della L.R.
56/77 e s.m.i. - ovvero che comprenda immobili definiti dal P.R.G. beni
culturali-ambientali é subordinato al parere vincolante della Commissione
Regionale per la tutela dei beni culturali, come previsto dall'ultimo comma
dell'art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i.
8 Per quanto non previsto dal presente
articolo, si applicano ai P.d.R. le disposizioni previste per i Piani
Particolareggiati (P.P.E. e P.E.C.).
9 Sono comunque fatti salvi i disposti di cui
all'art. 41 della L.R. 56/77 e succ. modif.
b) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE (P.P.E)
1 I P.P.E. sono piani urbanistici esecutivi
redatti dal Comune secondo quanto disposto dagli art. 13 e segg. della legge
17/08/1942, n. 1150 e succ. modificazioni.
2 Il P.P.E. deve contenere :
a) la delimitazione del perimetro del territorio
interessato;
b) l'individuazione degli immobili già
espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi previsti dal
piano;
c) la precisazione delle destinazioni d'uso delle
singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione
delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d) la definizione delle tipologie edilizie
costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative
precisazioni plani-volumetriche;
e) l'individuazione degli immobili o di parte dei
medesimi da espropriare o da sottoporre ad occupazione temporanea, al fine di
realizzare interventi di risanamento e di consolidamento;
f) i termini di attuazione del Piano ed i tempi
di attuazione degli interventi previsti con l'indicazione delle relative
priorità;
g) le norme tecniche di attuazione del P.P.E.;
h) la previsione della spesa occorrente per
l'attuazione del P.P.E.
i) l’autorizzazione
preventiva del Servizio Sismico Regionale.
3 Gli elaborati del P.P.E. sono quelli
indicati dall'art. 39 della L.R. Piem. 56/77 e s.m.i..
4 Il P.P.E. adottato dal Consiglio Comunale é
depositato presso la Segreteria e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del
Comune per 30 gg. consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e
presentare, entro i successivi 30 gg., osservazioni nel pubblico interesse.
5 Sono comunque fatte salve le disposizioni
fissate dall'art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i..
6 Il P.P.E. viene approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono decise le
osservazioni ed assume efficacia con la pubblicazione sul B.U.R., della
deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge.
7 La deliberazione di approvazione conferisce
carattere di pubblica utilità alle opere previste dal P.P.E..
8 L'azione di aggregazione delle proprietà
interessate dal P.P.E. svolta dal Comune mediante richiesta di adesione
volontaria delle proprietà stesse alla attuazione del Piano Particolareggiato.
9 Il P.P.E. può prevedere la formazione di
comparti edificatori secondo le norme e con la procedura di cui all'art. 23
della legge 1150/42 e succ. modif.
c) PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)
1 I P.E.E.P. sono strumenti urbanistici
esecutivi redatti dal Comune ai sensi della legge 18/04/1962, n. 167 e succ.
modif..
2 Per il contenuto, gli elaborati ed il
procedimento di formazione e di approvazione del P.E.E.P., si applicano le norme
di cui agli articoli 38,39 e 40 della L.R. Piem. 56/77 e s.m.i.
3 L'approvazione del P.E.E.P. equivale anche
a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed
edifici in esso compresi.
d) PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI (P.E.C.)
1 I P.E.C. sono strumenti urbanistici
esecutivi redatti da privati ed approvati dal Comune.
2 I P.E.C. possono essere di libera
iniziativa od obbligatori.
3 Il progetto di P.E.C. comprende gli
elaborati di cui all'art. 39 della L.R. Piem. e s.m.i. ed é presentato al
Sindaco unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune.
4 La convenzione deve prevedere :
1) la cessione gratuita, entro i termini
stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, queste ultime in misura non inferiore a quanto richiesto dall'art.
21 della L.R. Piem. 56/77 e s.m.i.
E' in facoltà del Comune consentire,
limitatamente ai P.E.C. proposti nell'ambito delle aree residenziali di
completamento, che le aree per i servizi sociali di cui all'art. 21 L.R. 56/77,
anziché essere reperite totalmente nell'ambito del P.E.C., siano reperite
all'interno delle aree di cui alla lettera b) del successivo art. 29 delle
presenti Norme. Comunque mq. 2,50/abitante di aree per parcheggi pubblici
devono sempre essere riservati all'interno del P.E.C. Ove il Comune accerti
l'impossibilità da parte del privato proponente il P.E.C., di acquisire le aree
per i servizi sociali necessarie a raggiungere i minimi di legge, può
consentire la monetizzazione delle aree stesse valutandole allo stesso prezzo
con il quale avrebbero dovuto essere acquistate. La possibilità di
monetizzazione sarà valutata caso per caso in ordine alle caratteristiche
dell'intervento ed alla situazione infrastrutturale secondaria dell'ambito
territoriale in cui l'intervento ricade.
2) Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto
disposto dall'art. 5 della legge 10/77 ed i criteri per il suo aggiornamento in
caso di pagamento differito.
Qualora dette opere siano eseguite a cura e
spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve
prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione
delle opere nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota
dovuta a norma dell'art. 11 della legge 10/77 e le modalità per il
trasferimento delle opere al Comune;
3) I progetti degli edifici e delle opere da
realizzare, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per il Permesso di costruire di
cui agli
art. 10 e 22 del Testo Unico in materia
edilizia (DPR 6/6/2001 n°380).
4) i termini di inizio e di ultimazione degli
edifici e delle opere di urbanizzazione;
5) le sanzioni convenzionali a carico dei privati
stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni d'uso fissate dal programma
di intervento.
5 Entro 90 gg. dalla presentazione del
progetto, il Responsabile del procedimento decide l'accoglimento
o il motivato rigetto.
6 Il progetto é quindi depositato presso la
Segreteria e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per la durata
di 15 gg. consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione. Entro i
15 gg. successivi alla scadenza del deposito del Piano possono essere
presentate osservazioni e proposte scritte.
7 Il progetto di P.E.C. ed il relativo schema
di convenzione, previa acquisizione del parere sismico, sono approvati dal
Consiglio Comunale. La deliberazione di approvazione con la quale si decidono le
osservazioni, diviene esecutiva ai sensi di legge.
8 Le destinazioni d'uso fissate dal P.E.C.
approvato, hanno efficacia nei confronti di chiunque.
9 I P.E.C. obbligatori devono essere
presentati al Comune entro 60 gg. dalla data di approvazione della apposita
delibera di intenti di C.C. che li prevede. Decorso inutilmente tale
termine il Comune invita i proprietari alla formazione del piano entro il
termine di 30 giorni; ove i proprietari non aderiscano all'invito, il Sindaco
provvede alla compilazione d'ufficio del P.E.C.O..
10 Il progetto di P.E.C.O. e lo schema di
convenzione sono notificati ai proprietari degli immobili con invito a
dichiarare la propria accettazione entro 30 gg. dalla data della notifica, in
difetto di accettazione e su richiesta dei proprietari il Sindaco ha facoltà di
variare il progetto e lo schema di convenzione.
11 Esperite le procedure di cui al 5° e 6° comma
del presente articolo, il P.E.C.O. viene approvato dal Consiglio Comunale.
12 Ad approvazione avvenuta il Comune procede
alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il
progetto di P.E.C.O. per cederli in proprietà o in diritto di superficie a
soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa
approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione
di cui all'art. 35 della legge 22/10/1971, n. 865.
13 La convenzione dovrà prevedere il rimborso al
Comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del Piano esecutivo.
Valgono comunque sempre le disposizioni fissate dagli art. 43,44,45 della L.R.
56/77 e succ. modif.
e) PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)
1 I P.I.P. sono strumenti urbanistici
esecutivi finalizzati sia alla formazione di aree attrezzate di nuovo impianto
da destinare ad insediamenti artigianali ed industriali, sia al riordino ed
alla riorganizzazione di quelle esistenti.
2 I P.I.P. sono redatti dal Comune ai sensi
dell'art. 27 della legge 22/10/1971, N. 865 ed hanno valore di Piani
Particolareggiati ai sensi della legge 1150/42.
3 I P.I.P. possono estendersi esclusivamente
su aree destinate dal P.R.G. ad insediamenti produttivi.
4 Per il contenuto, gli elaborati ed il
procedimento di formazione del piano si applicano gli articoli 38,39 e 40 della
L.R. 56/77 e s.m.i.. Si richiamano inoltre i contenuti dell'art. 42 della
citata L.R. 56/77 e s.m.i..
f) PIANI TECNICI ESECUTIVI DI OPERE PUBBLICHE (P.T.)
1 I P.T. di cui all'art. 47 della L.R. Piem.
56/77 e s.m.i., sono strumenti urbanistici esecutivi finalizzati alla
progettazione unitaria di un insieme di opere, attrezzature ed infrastrutture
pubbliche di varia natura e fruizione, integrate fra loro.
2 Il P.T. é formato dal Comune o da un
consorzio di Comuni, di intesa con gli enti pubblici cui compete
istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle singole opere.
3 Il P.T. può interessare esclusivamente aree
destinate dal P.R.G. a spazi pubblici; é approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale ed é vincolante nei confronti delle pubbliche
amministrazioni interessate, fatte salve le competenze delle amministrazioni
statali.
4 L'approvazione del P.T. comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere.