Art. 6 - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI PER L'ESERCIZIO DEGLI INTERVENTI URBANISTICI

a)  PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (P.d.R.)

1     I P.d.R. di cui all'art. 28 della legge 5/08/1978, n. 457 ed all'art. 41 bis della L.R. Piem. n. 56/77 e s.m.i. sono piani urbanistici esecutivi che disciplinano gli interventi di mantenimento, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili e delle aree comprese nelle zone di recupero.

2     I P.d.R. possono essere proposti :

- dai proprietari singoli

- dai proprietari riuniti in consorzio quando rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i 3/4 del valore degli immobili interessati;

- dal Comune nei casi previsti dal citato art. 28 della legge 457/78.

3     I P.d.R. devono contenere :

1)  la delimitazione del perimetro del territorio interessato;

2)  la precisazione delle destinazioni d'uso in atto degli immobili, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti;

3)  l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

     Le analisi devono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture.

4)  La definizione progettuale degli interventi proposti con la valutazione sommaria dei relativi costi.

     Il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso, con piante, sezioni e profili nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.

5)  la individuazione degli immobili da espropriare ovvero da cedere da parte del privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie (ove richieste) e di quelle di urbanizzazione secondaria nella misura minima di cui all'art. 21 della L.R. Piem. 56/77.

     E' facoltà del Comune consentire che le aree per servizi sociali di cui al citato art. 21 della L.R. Piem. 56/77 e succ. modif., anziché essere reperite entro il perimetro del P.d.R., siano monetizzate, quando siano ritenute, per dimensione ed ubicazione, non idonee o non razionali, ovvero non necessarie in loco.

6)  I tempi previsti per l'attuazione del Piano con l'indicazione delle relative priorità.

4     Gli elaborati del P.d.R. sono quelli elencati all'art. 39 della L.R. Piem. 56/77 cui va aggiunto lo schema di convenzione con i contenuti di cui all'art. 45 della citata legge regionale, nel caso di P.d.R. di iniziativa privata.

5     I P.d.R. una volta adottati, sono depositati presso la Segreteria e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse alle quali il Comune controdeduce apportando eventuali modifiche al Piano.

6     I P.d.R. sono approvati, dopo aver acquisito il parere favorevole del Servizio Sismico Regionale, con deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono decise le osservazioni ed hanno efficacia con la pubblicazione del B.U.R. della deliberazione comunale di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

7     Il P.d.R. che interessi ambiti posti all'interno del Centro Storico - individuato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. - ovvero che comprenda immobili definiti dal P.R.G. beni culturali-ambientali é subordinato al parere vincolante della Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i.

8     Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano ai P.d.R. le disposizioni previste per i Piani Particolareggiati (P.P.E. e P.E.C.).

9     Sono comunque fatti salvi i disposti di cui all'art. 41 della L.R. 56/77 e succ. modif.

 

 

 

b) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE (P.P.E)

1     I P.P.E. sono piani urbanistici esecutivi redatti dal Comune secondo quanto disposto dagli art. 13 e segg. della legge 17/08/1942, n. 1150 e succ. modificazioni.

2     Il P.P.E. deve contenere :

a)  la delimitazione del perimetro del territorio interessato;

b)  l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi previsti dal piano;

c)  la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d)  la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni plani-volumetriche;

e)  l'individuazione degli immobili o di parte dei medesimi da espropriare o da sottoporre ad occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento e di consolidamento;

f)   i termini di attuazione del Piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti con l'indicazione delle relative priorità;

g)  le norme tecniche di attuazione del P.P.E.;

h)  la previsione della spesa occorrente per l'attuazione del P.P.E.

i) l’autorizzazione preventiva del Servizio Sismico Regionale.

3     Gli elaborati del P.P.E. sono quelli indicati dall'art. 39 della L.R. Piem. 56/77 e s.m.i..

4     Il P.P.E. adottato dal Consiglio Comunale é depositato presso la Segreteria e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 gg., osservazioni nel pubblico interesse.

5     Sono comunque fatte salve le disposizioni fissate dall'art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i..

6     Il P.P.E. viene approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono decise le osservazioni ed assume efficacia con la pubblicazione sul B.U.R., della deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

7     La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste dal P.P.E..

8     L'azione di aggregazione delle proprietà interessate dal P.P.E. svolta dal Comune mediante richiesta di adesione volontaria delle proprietà stesse alla attuazione del Piano Particolareggiato.

9     Il P.P.E. può prevedere la formazione di comparti edificatori secondo le norme e con la procedura di cui all'art. 23 della legge 1150/42 e succ. modif.

 

c) PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)

1     I P.E.E.P. sono strumenti urbanistici esecutivi redatti dal Comune ai sensi della legge 18/04/1962, n. 167 e succ. modif..

2     Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione e di approvazione del P.E.E.P., si applicano le norme di cui agli articoli 38,39 e 40 della L.R. Piem. 56/77 e s.m.i.

3     L'approvazione del P.E.E.P. equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso compresi.

 

d) PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI (P.E.C.)

1     I P.E.C. sono strumenti urbanistici esecutivi redatti da privati ed approvati dal Comune.

2     I P.E.C. possono essere di libera iniziativa od obbligatori.

3     Il progetto di P.E.C. comprende gli elaborati di cui all'art. 39 della L.R. Piem. e s.m.i. ed é presentato al Sindaco unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune.

4     La convenzione deve prevedere :

1)  la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, queste ultime in misura non inferiore a quanto richiesto dall'art. 21 della L.R. Piem. 56/77 e s.m.i.

     E' in facoltà del Comune consentire, limitatamente ai P.E.C. proposti nell'ambito delle aree residenziali di completamento, che le aree per i servizi sociali di cui all'art. 21 L.R. 56/77, anziché essere reperite totalmente nell'ambito del P.E.C., siano reperite all'interno delle aree di cui alla lettera b) del successivo art. 29 delle presenti Norme. Comunque mq. 2,50/abitante di aree per parcheggi pubblici devono sempre essere riservati all'interno del P.E.C. Ove il Comune accerti l'impossibilità da parte del privato proponente il P.E.C., di acquisire le aree per i servizi sociali necessarie a raggiungere i minimi di legge, può consentire la monetizzazione delle aree stesse valutandole allo stesso prezzo con il quale avrebbero dovuto essere acquistate. La possibilità di monetizzazione sarà valutata caso per caso in ordine alle caratteristiche dell'intervento ed alla situazione infrastrutturale secondaria dell'ambito territoriale in cui l'intervento ricade.

2)  Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 10/77 ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito.

     Qualora dette opere siano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell'art. 11 della legge 10/77 e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune;

3)  I progetti degli edifici e delle opere da realizzare, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per  il Permesso di costruire di cui agli art. 10 e 22 del Testo Unico in materia edilizia (DPR 6/6/2001 n°380).

4)  i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

5)  le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni d'uso fissate dal programma di intervento.

5     Entro 90 gg. dalla presentazione del progetto, il Responsabile del procedimento decide l'accoglimento o il motivato rigetto.

6     Il progetto é quindi depositato presso la Segreteria e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 gg. consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione. Entro i 15 gg. successivi alla scadenza del deposito del Piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.

7     Il progetto di P.E.C. ed il relativo schema di convenzione, previa acquisizione del parere sismico, sono approvati dal Consiglio Comunale. La deliberazione di approvazione con la quale si decidono le osservazioni, diviene esecutiva ai sensi di legge.

8     Le destinazioni d'uso fissate dal P.E.C. approvato, hanno efficacia nei confronti di chiunque.

9     I P.E.C. obbligatori devono essere presentati al Comune entro 60 gg. dalla data di approvazione della apposita delibera di intenti di C.C. che li prevede. Decorso inutilmente tale termine il Comune invita i proprietari alla formazione del piano entro il termine di 30 giorni; ove i proprietari non aderiscano all'invito, il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio del P.E.C.O..

10   Il progetto di P.E.C.O. e lo schema di convenzione sono notificati ai proprietari degli immobili con invito a dichiarare la propria accettazione entro 30 gg. dalla data della notifica, in difetto di accettazione e su richiesta dei proprietari il Sindaco ha facoltà di variare il progetto e lo schema di convenzione.

11   Esperite le procedure di cui al 5° e 6° comma del presente articolo, il P.E.C.O. viene approvato dal Consiglio Comunale.

12   Ad approvazione avvenuta il Comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di P.E.C.O. per cederli in proprietà o in diritto di superficie a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all'art. 35 della legge 22/10/1971, n. 865.

13   La convenzione dovrà prevedere il rimborso al Comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del Piano esecutivo. Valgono comunque sempre le disposizioni fissate dagli art. 43,44,45 della L.R. 56/77 e succ. modif.

 

e) PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)

1     I P.I.P. sono strumenti urbanistici esecutivi finalizzati sia alla formazione di aree attrezzate di nuovo impianto da destinare ad insediamenti artigianali ed industriali, sia al riordino ed alla riorganizzazione di quelle esistenti.

2     I P.I.P. sono redatti dal Comune ai sensi dell'art. 27 della legge 22/10/1971, N. 865 ed hanno valore di Piani Particolareggiati ai sensi della legge 1150/42.

3     I P.I.P. possono estendersi esclusivamente su aree destinate dal P.R.G. ad insediamenti produttivi.

4     Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione del piano si applicano gli articoli 38,39 e 40 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Si richiamano inoltre i contenuti dell'art. 42 della citata L.R. 56/77 e s.m.i..

 

f) PIANI TECNICI ESECUTIVI DI OPERE PUBBLICHE (P.T.)

1     I P.T. di cui all'art. 47 della L.R. Piem. 56/77 e s.m.i., sono strumenti urbanistici esecutivi finalizzati alla progettazione unitaria di un insieme di opere, attrezzature ed infrastrutture pubbliche di varia natura e fruizione, integrate fra loro.

2     Il P.T. é formato dal Comune o da un consorzio di Comuni, di intesa con gli enti pubblici cui compete istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle singole opere.

3     Il P.T. può interessare esclusivamente aree destinate dal P.R.G. a spazi pubblici; é approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed é vincolante nei confronti delle pubbliche amministrazioni interessate, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali.

4     L'approvazione del P.T. comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere.