Art. 8 - CATEGORIE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1     Fatte salve le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1/06/1939, n. 1089 e 29/06/1939, n. 1497 e succ. modif. per gli edifici e le zone aventi caratteristiche di valore storico-artistico ed ambientale e nel rispetto delle limitazioni e modalità operative fissate nei successivi articoli, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, a qualsiasi uso destinato, sono previsti i seguenti interventi :

 

I -    MANUTENZIONE ORDINARIA

       Vale a dire gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle  strutture o all'organismo edilizio.

       Rientrano nella manutenzione ordinaria le seguenti opere :

- riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;

- riparazione e/o sostituzione di infissi interni, di pavimentazioni interne;

- sostituzione di intonaci e rivestimenti interni;

- riparazione, sostituzione2 ed ammodernamento di impianti che non comportino la sostituzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici, ne la collocazione di elementi esterni ai fabbricati2;

- riparazione di intonaci esterni, colorazioni esterne, verniciatura degli infissi.

-  la riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura, nonché la riparazione e sostituzione parziale dell’orditura secondaria delle coperture, con mantenimento dei caratteri tipologici originali.2

 

II -    MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazione della destinazione d'uso.

Sono compresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi :

- rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti esterni;

- sostituzione di infissi e ringhiere;

- coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura;

- consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati senza variazione nel posizionamento e nella quota;

- rifacimento di parti limitate di muri perimetrali o di tamponamenti esterni degradati purché ne siano mantenuti il posizionamento ed i caratteri originari. Non é ammessa l'alterazione dei prospetti, l'eliminazione o la realizzazione di aperture esterne;

- realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari;

- installazione ed integrazione di impianti igienico sanitari e tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici conseguenti all'installazione di tali impianti devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso. Sono ammesse limitate modificazioni distributive connesse alla realizzazione dei servizi igienici e dei relativi disimpegni in abitazioni che ne siano prive o che abbiano servizi igienici inadeguati o insufficienti. Nella realizzazione dei servizi igienici mancanti o insufficienti si dovrà tener conto della seguente dotazione ottimale degli stessi : 1 w.c., 1 doccia o vasca da bagno, 1 lavabo, 1 bidet ogni 4 abitanti.

Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, é ammessa l'installazione di impianti tecnologici nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sull'igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale e non alterino i caratteri compositivi delle facciate e dei prospetti.

E' ammesso altresì il miglioramento degli impianti igienico sanitari tenendo conto della dotazione ottimale degli stessi e cioè :

1 w.c., 1 doccia ogni 10 addetti per la destinazione industriale;

1 w.c., 1 lavabo ogni 5 addetti per la destinazione artigianale e commerciale.

Per quanto riguarda i manufatti la manutenzione straordinaria comprende sia il rinnovamento e la sostituzione parziale degli elementi strutturali sia la nuova formazione delle finiture esterne.

Uno stesso edificio o manufatto non potrà essere interessato da interventi di manutenzione straordinaria per più di una volta nel periodo di tre anni.

 

III -   MODIFICHE  INTERNE

       dovute  a  modesti  ampliamenti  delle  abitazioni necessarie al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedente il 20% della superficie utile abitabile esistente  della unità immobiliare che può essere interessata dall'intervento una sola volta dalla data di approvazione del P.R.G..

       Indipendentemente da tale percentuale sono consentiti 25 mq. di ampliamento per unità immobiliare.

 

IV -  RESTAURO CONSERVATIVO

       cioè gli interventi finalizzati principalmente alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione dei caratteri dei fabbricati di interesse storico, artistico, architettonico o ambientale.

       Pertanto l'intervento di restauro conservativo, dovrà sostanzialmente limitarsi ad eliminare le aggiunte deturpanti, a sostituire gli elementi strutturali ed architettonici degradati interni ed esterni con altri elementi aventi gli stessi requisiti di quelli precedenti senza alcuna modifica né di volume né del tipo di copertura, entrambe intese nel senso della sagoma del fabbricato come appare dopo l'eliminazione degli elementi deturpanti.

Gli interventi di restauro conservativo dovranno rispettare tanto l'aspetto esterno quanto l'impianto strutturale tipologico architettonico interno del fabbricato e le parti decorative, pur provvedendo in ordine alle esigenze igieniche e di abitabilità o agibilità del fabbricato stesso. Sono compresi nel restauro conservativo i seguenti interventi :

- restauro e ripristino delle finiture ovvero, se necessario, la loro sostituzione con l'impiego di materiali e tecniche originarie. Non é comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo; devono invece essere rimossi - usando le necessarie cautele - gli elementi aggiunti deturpanti e le superfetazioni storicamente non significative;

- ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali.

  Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado é ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate con l'impiego di tecniche e materiali originari.

  Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche di sagoma e dei prospetti né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture;

- ripristino e valorizzazione dei collegamenti originali, verticali ed orizzontali e di parti comuni dell'edificio (scale, androni, logge, portici, ecc.);

- rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari;

- ripristino di aperture originarie o eliminazione di aperture aggiunte;

- restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali : volte, soffitti, pavimenti, affreschi.

  Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d'uso sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio né modificare l'impianto distributivo dell'unità immobiliare e dell'edificio;

- restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non é comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo;

- realizzazione ed integrazione degli impianti e servizi igienico sanitari nel rispetto delle limitazioni di cui ai punti precedenti;

- installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti nel rispetto dei caratteri distributivi compositivi ed architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. Per quanto riguarda i manufatti, il restauro conservativo é finalizzato al recupero dei loro caratteri tipologici, architettonici ed ornamentali mediante il ripristino e la sostituzione delle finiture e di parte degli elementi strutturali con l'impiego di tecniche e materiali originari.

 

V -   RISANAMENTO CONSERVATIVO 

       cioè gli interventi finalizzati principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico, con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie purché congruenti con i caratteri degli edifici.

       Pertanto si definiscono di risanamento conservativo tutte quelle operazioni di carattere edilizio rivolte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali del fabbricato da risanare, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili anche parzialmente o totalmente nuove. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi ed architettonici del fabbricato, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso.

       Nell'ambito del risanamento conservativo sono quindi consentite le seguenti opere :

- ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture esterne, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non é comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.

- Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate.

  Per necessità statiche o mutate esigenze d'uso sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa comunque la realizzazione di nuovi orizzontamenti qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma ad eccezione di quelle relative alla installazione di impianti tecnologici. Non sono ammesse modificazioni delle pendenze delle scale, delle quote di imposta e di colmo delle coperture, delle quote degli orizzontamenti.

- Ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate purché ne sia mantenuto il posizionamento.

- Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali : volte, soffitti, pavimenti, affreschi.

  Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti per migliorare la distribuzione interna o i collegamenti fra spazi interni ed esterni, sempreché non risulti alterato l'impianto distributivo dell'edificio.

- Ripristino delle finiture interne. Qualora ciò non sia possibile é ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non é ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.

- Realizzazione ed integrazione degli impianti e servizi igienico sanitari e degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi ed architettonici degli edifici.

  I nuovi volumi tecnici necessari devono essere realizzati all'interno dell'edificio avendo riguardo per i percorsi verticali ed orizzontali e per le parti comuni.

  Per quanto concerne gli edifici a destinazione industriale, artigianale, agricola e commerciale, é ammessa l'installazione di impianti tecnologici nonché la realizzazione di tutte quelle opere necessarie per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza antincendio, sulla tutela dagli inquinamenti, sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili.

I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività, non alterino l'estetica delle facciate prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico e risultino in sintonia con le linee architettoniche e le caratteristiche costruttive dell'edificio.

 

VI -  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

       cioè gli interventi rivolti a trasformare i fabbricati mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del fabbricato (essenziali ed accessori); la eliminazione, la modifica e l'inserimento di impianti e servizi. Perciò l'intervento di ristrutturazione edilizia non é vincolato a conservare in toto il fabbricato esistente ma deve rispettarne gli elementi tipologici formali e strutturali in atto, anche usando tecniche e materiali aggiornati.

La ristrutturazione edilizia é volta al riutilizzo di fabbricati esistenti anche con cambiamento delle destinazioni d'uso in atto, purché compatibili con le caratteristiche del fabbricato e con le prescrizioni di P.R.G..

Si distinguono due tipi di ristrutturazione edilizia :

di tipo A: quanto si riferisce ad interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzione di elementi anche strutturali del fabbricato, non configurano aumento di superficie utile e di volume lordo;

di tipo B: quanto sono previste anche variazioni di superficie utile con o senza modifiche di volume lordo.

 

Nell'ambito della ristrutturazione edilizia di tipo A sono ammesse le seguenti opere :

- rifacimento e nuova formazione delle finiture esterne ed interne, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio;

- consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. Non é ammessa la realizzazione di nuovi orizzontamenti qualora comporti aumento della superficie utile, né la modificazione delle quote di imposta e di colmo delle coperture.

  Sono ammessi innalzamento dei soffitti o ribassamento dei pavimenti per garantire i minimi di legge relativi alla luce netta dei locali (D.M. 5/07/1975 Ministero Sanità) compresi nella sagoma esistente.

- Conservazione e valorizzazione dei prospetti; rifacimento di parti di muri perimetrali e di tamponamenti esterni, compresa la realizzazione e l'eliminazione di aperture esterne.

- Modificazioni dell'assetto planimetrico nonché l'aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari.

- Realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni purché il vano da soppalcare abbia luce netta superiore a m. 3,50 e la superficie soppalcabile non ecceda 1/3 di quella complessiva del vano cui il soppalco si riferisce. In presenza di attività industriali, artigianali e commerciali, il suddetto rapporto é elevato ad 1/2.

- Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

- Installazione di impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente all'interno del fabbricato : qualora sia necessario realizzarli all'esterno non devono comportare aumento delle superfici utili e non devono alterare l'estetica delle facciate.

  In particolare le torrette degli ascensori emergenti dal tetto non potranno superare la linea di colmo.

Per quanto concerne i fabbricati a destinazione industriale, artigianale, commerciale, agricola é ammessa l'installazione di impianti tecnologici nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla sicurezza antincendio, sulla tutela dagli inquinamenti, sull'igienicità dei fabbricati e la sicurezza delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superficie utili.

I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno del fabbricato purché non configurino aumento della superficie utile destinata all'attività, non alterino i caratteri compositivi delle facciate prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico e risultino in sintonia con le linee architettoniche e le caratteristiche costruttive del fabbricato.

 

Nell'ambito della ristrutturazione edilizia di tipo B sono ammesse tutte le opere previste dalla ristrutturazione di tipo A ed inoltre :

a)  é consentito modificare le quote degli orizzontamenti e delle scale e le quote di imposta e di colmo delle coperture senza variarne la pendenza, al fine di raggiungere altezze interne dei locali conformi ai minimi di legge. In tal caso la linea di imposta della copertura a falde potrà elevarsi fino ad un massimo di m. 1,00, fatte salve le norme del Codice Civile e gli eventuali accordi fra i privati.

     Nel Centro Storico le modificazioni di cui sopra sono consentite oltre che per ragioni igieniche anche per motivi estetici (migliore composizione dei volumi preesistenti).

b)  E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione del fabbricato o sua parte.

L'incremento di superficie utile, che può derivare dalle opere di cui alle precedenti lettere a) b), é consentito nella misura massima del 20% della superficie utile esistente destinata ad una unica attività (residenziale, industriale, artigianale, commerciale).

La superficie derivante dall'incremento potrà essere destinata anche ad una attività diversa da quella originaria, sempre ché ammessa tra le destinazioni di zona.

Tale incremento :

- può essere consentito sullo stesso fabbricato una volta sola dalla data di approvazione del P.R.G.;

- non dà luogo ad aumento della capacità abitativa e non viene conteggiato nel computo del volume edificabile;

- é comunque soggetto al contributo di cui all'art. 16 del Testo Unico in materia edilizia (DPR 6/6/2001 n°380).

- non deve prospettare verso spazi pubblici, se si tratta di ampliamento in senso orizzontale.

c) E’ ammessa, solo previa formazione obbligatoria di Piano di Recupero ed a parità di volume, la demolizione e ricostruzione dei fabbricati preesistenti; in tal caso non si applica alcun tipo di ampliamento tranne che nell’interrato per cantine, garages o magazzini.

 

VII - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

cioè gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia devono interpretare i caratteri morfologici dell'ambiente interessato anche attraverso i modelli e i tipi dell'architettura contemporanea.

Essi potranno avvenire soltanto in presenza di S.U.E..

 

VIII - AMMODERNAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

       vale a dire tutte quelle operazioni che hanno lo scopo di migliorare le condizioni abitative e di lavoro degli agricoltori.

L'ammodernamento riguarda i fabbricati rurali la cui volumetria per la residenza non superi 1500 mc., le attrezzature agricole e le aree inedificate strettamente pertinenti agli stessi. Esso può attuarsi mediante interventi di risanamento conservativo con possibilità di incrementare fino ad un massimo del 20% la superficie utile destinata a residenza.

Tale incremento può realizzarsi sia con il riuso di locali esistenti già destinati ad altri usi sia con la costruzione di nuove strutture.

Questa seconda soluzione potrà essere utilizzata solo se non é possibile il recupero di volumetrie già esistenti ed ancora destinate ad altri usi.

E' consentito l'ampliamento delle attrezzature connesse all'esercizio dell'attività agricola fino ad un massimo del 20% della superficie coperta esistente come definita al successivo art. 14 punto 3, a condizione che il richiedente, all'atto del rilascio del Permesso di costruire, produca atto di vincolo da trascriversi a spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare, che sancisca l'asservimento ai fabbricati di una porzione di area non inferiore a 3 volte la superficie coperta da tutti i fabbricati esistenti (e incrementati) sull'area stessa.

L'ammodernamento inteso come bonifica igienica può comportare anche la sostituzione delle strutture edilizie esistenti (coperture, solai, murature, pavimenti, ecc.) che all'indagine dell'Ufficio Tecnico Comunale, risultino precarie dal punto di vista statico e malsane dal punto  di vista igienico, sostituendole con altre di nuova fattura purché sostanzialmente uguali a quelle precedenti.

Le aree inedificate relative ai centri aziendali dovranno essere interessate da opportune opere di drenaggio per lo scolo delle acque superficiali cercando di evitare in ogni modo le condizioni favorevoli ai ristagni d'acqua.

All'interno dei nuclei abitati (frazioni, borgate) e delle aree di insediamento (residenziali, industriali) in cui l'intervento é consentito, il potenziamento delle attrezzature agricole riguarda soltanto i fienili e i magazzini.

Sempre all'interno dei nuclei abitati le fosse dei liquami provenienti da stabulazione di animali dovranno essere provviste di apposito coperchio di chiusura. E' consentito il deposito di letame (escluso quello proveniente da allevamenti di suini) in concimaie, a condizione che siano del tipo a platea, idoneamente impermeabilizzate; le concimaie e le fosse dei liquami debbono rispettare la distanza minima di m. 20 dai locali di abitazione.

Fatte salve le norme di cui al successivo art. 24 le concimaie, le fosse dei liquami, gli immondezzai dovranno distare non meno di m. 12,50 dai locali di abitazione del proprietario; tale minimo é elevato a m. 25,00 nei confronti delle abitazioni altrui.

Gli ampliamenti delle stalle, scuderie, porcilaie, ecc. esistenti potranno avvenire mantenendo inalterate le distanze in atto.

Le parti di fabbricato non destinate ad abitazione dovranno avere aspetto decoroso, pertanto nell'ambito delle operazioni di ammodernamento dovranno essere ripristinati gli intonaci sbrecciati, sostituiti i canali di gronda deteriorati e le discese pluviali dovranno scaricare in pozzetti di raccolta.

Nel condurre le operazioni di ammodernamento di fabbricati rurali dovranno essere osservati i minimi di confrontanza stabiliti dall'art. 9 del D.M. 2/04/1968, n. 1444 per le zone di tipo A e mantenere l'altezza in atto al momento dell'intervento con possibilità di modificare la quota di colmo del tetto e conseguentemente la quota di imposta per non variarne la pendenza, nei limiti necessari per adeguare l'altezza interna dei locali alle prescrizioni di legge.

Le operazioni di ammodernamento potranno essere consentite, sugli stessi fabbricati, una sola volta dalla data di approvazione del P.R.G..

 

IX  - AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DI FABBRICATI

       Gli interventi di nuova edificazione in ampliamento sono volti ad aumentare la volumetria esistente mediante l'estensione in senso orizzontale del fabbricato, ovvero la chiusura di spazi aperti esistenti all'interno della sagoma o la realizzazione di volumi interrati.

       Gli interventi di nuova edificazione in sopraelevazione sono volti ad aumentare la volumetria esistente mediante l'estensione in senso verticale del fabbricato.

       Gli interventi di ampliamento e di sopraelevazione devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni specifiche fissate dalle presenti N.d.A. per le varie aree di P.R.G.