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Qualsiasi
attività che comporta trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
comunale, mutamento di destinazione d’uso degli immobili e la utilizzazione di
risorse naturali è soggetta a permesso di costruire od a dichiarazione di
inizio di attività secondo quanto indicato agli art. 10 e 22 del Testo Unico in
materia edilizia (DPR 6/6/2001 n°380), nel rispetto delle disposizioni delle
presenti Norme. Non sono soggette a rilascio di titolo abilitativo quelle
indicate all’art 6 dello steso DPR.
Sono
soggetti a denuncia di inizio attività, salvo diverse disposizioni di legge, i seguenti interventi :
a) la manutenzione straordinaria degli edifici e
delle singole unità immobiliari;
b) le opere di restauro e risanamento
conservativo di edifici residenziali senza mutamento di destinazione d'uso;
c) l'occupazione solo temporanea di suolo
pubblico o privato con depositi, serre, accumulo di rifiuti, relitti e rottami,
attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere,
coperture presso statiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie
temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione;
d) la sosta prolungata (più di tre giorni) di
veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento e di attendamenti, fatta
eccezione per quelli che avvengono in apposite aree attrezzate;
e) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento
di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali.
2 Sono altresì soggetti a denuncia di
inizio attività, purché non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli
previsti dalle leggi 1/06/1939, n. 1089 e 29/06/1939, n. 1497, i seguenti
interventi :
f) gli impianti tecnici di servizio di edifici
esistenti;
g) le opere costituenti pertinenze intendendosi
per tali quelle costituenti a catasto servizio complementare e che siano funzionalmente
connesse e di servizio esclusivo nell'uso, all'edificio principale e alle unità
immobiliari di cui é costituito, e che comunque non comportino aggravio sulle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate all'art. 51 della L.R.
56/77;
h) le opere di demolizione, i rinterri e gli
scavi che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva.
3 Non sono necessarie, salvo
diverse disposizioni di legge, né il Permesso di costruire né la denuncia
di inizio attività:
a) per i mutamenti di destinazione d'uso, senza
opere edilizie,
che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti
esecutivi; essi devono comunque essere segnalati tempestivamente al Comune in
forma scritta;
b) per l'esecuzione delle attività estrattive,
fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;
c) per l'impianto, la scelta o la modificazione
delle colture agricole;
d) per gli interventi di manutenzione ordinaria
che devono comunque essere segnalati preventivamente al Comune in forma
scritta.
4 Tutti gli altri interventi non precisati ai
precedenti punti, salvo diverse
disposizioni di legge, sono subordinati al rilascio di apposito Permesso di
costruire.
5 Per i Permessi di costruire
subordinati a parere preventivi di autorità extracomunali si richiamano le
disposizioni della L.R. 56/77 e più precisamente :
art. 26 - ultimo comma (nuovi impianti industriali e
commerciali)
art. 30 - comma IV (vincolo idrogeologico)
art. 48 - comma IV (attività industriali compresi negli
elenchi di cui al T.U. delle leggi sanitarie del 1934)
art. 49 - ultimo comma (immobili di interesse storico
artistico).
6 La
domanda di Permesso di costruire deve
indicare se il richiedente intende realizzare direttamente, in tutto o in parte,
le opere di urbanizzazione ed usufruire dello scomputo di cui al DPR 380. In tal caso alla domanda di Permesso di
costruire deve essere allegato idoneo progetto delle
opere medesime, nonché proposta di capitolato contenente la specifica
indicazione dei caratteri e delle modalità delle stesse, anche relativamente
alla loro realizzazione ed ai tempi della medesima, nonché ai costi delle opere
in oggetto.
7 Al momento della presentazione della domanda di Permesso di costruire é data applicazione
all'art. 4 comma 2 della Legge 4/12/1993 n° 493.
8 Entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda o da
quella di presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti per iscritto
dall'Amministrazione Comunale ad integrazione dell'istanza, il Responsabile del procedimento
comunica l'eventuale diniego o precisa al richiedente l'ammontare dei
contributi di cui all'art. 3 della
legge 28/01/77 n. 10, se dovuti; ove il concessionario abbia dichiarato - ai
sensi del comma che precede - di volersi obbligare a realizzare direttamente le
opere di urbanizzazione, il Responsabile del procedimento notifica
con lo stesso atto le valutazioni del Comune in ordine al progetto ed al
capitolato delle opere stesse proposti dal richiedente; precisa la misura in cui
tali opere sono accettate dal Comune a scomputo del contributo per oneri di
urbanizzazione; comunica l'entità della quota di contributo eventualmente
ancora dovuta dopo effettuato lo scomputo; prescrive le garanzie di cui al DPR
380 per l'esatta esecuzione delle opere urbanizzative; indica i tempi
di realizzazione delle opere medesime.
9 Sempre con lo stesso atto, il
Responsabile del procedimento invita il richiedente il
Permesso di costruire a produrre :
a) la prova dell'avvenuto versamento alla Tesoreria comunale dei
contributi di cui all'art. 3 della legge 28/01/77 n. 10 nella misura dovuta
all'atto del rilascio del Permesso di
costruire;
b) atto d'obbligo a provvedere - nei tempi dovuti - al versamento
delle quote del contributo predetto di cui fosse previsto il pagamento
dilazionato o rateizzato;
c) le garanzie per l'adempimento.
10 Il Responsabile
del procedimento fissa altresì e notifica al richiedente - con
la medesima comunicazione - il termine, non superiore a sessanta giorni, entro
il quale il richiedente il Permesso
di costruire deve provvedere agli adempimenti indicati al
comma che precede. All'atto stesso dell'adempimento,
il
Permesso di costruire é rilasciato e notificato al richiedente.
11 Decorso inutilmente il termine comunicato dal Responsabile del procedimento ai
sensi del precedente comma, la domanda di
Permesso di costruire ad edificare si intende revocata e priva di
effetti, senza necessità di ulteriori atti o pronunzie; perdono altresì
efficacia i successivi atti comunali.
12 Il rilascio del titolo abilitativo edilizio, comunque
denominato, relativo all’insediamento di attività commerciali al dettaglio,
deve essere contestuale al rilascio dell’autorizzazione commerciale ai sensi
del D.Lgs 114/98 secondo i criteri definiti da apposito regolamento comunale e
nel rispetto della normativa regionale di settore.