Art. 9 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E PERMESSO DI COSTRUIRE

1                    Qualsiasi attività che comporta trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, mutamento di destinazione d’uso degli immobili e la utilizzazione di risorse naturali è soggetta a permesso di costruire od a dichiarazione di inizio di attività secondo quanto indicato agli art. 10 e 22 del Testo Unico in materia edilizia (DPR 6/6/2001 n°380), nel rispetto delle disposizioni delle presenti Norme. Non sono soggette a rilascio di titolo abilitativo quelle indicate all’art 6 dello steso DPR.

 

Sono soggetti a denuncia di inizio attività, salvo diverse disposizioni di legge, i seguenti interventi :

a)  la manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari;

b)  le opere di restauro e risanamento conservativo di edifici residenziali senza mutamento di destinazione d'uso;

c)  l'occupazione solo temporanea di suolo pubblico o privato con depositi, serre, accumulo di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, coperture presso statiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione;

d)  la sosta prolungata (più di tre giorni) di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento e di attendamenti, fatta eccezione per quelli che avvengono in apposite aree attrezzate;

e)  la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali.

2     Sono altresì soggetti a denuncia di inizio attività, purché non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli previsti dalle leggi 1/06/1939, n. 1089 e 29/06/1939, n. 1497, i seguenti interventi :

f)   gli impianti tecnici di servizio di edifici esistenti;

g)  le opere costituenti pertinenze intendendosi per tali quelle costituenti a catasto servizio complementare e che siano funzionalmente connesse e di servizio esclusivo nell'uso, all'edificio principale e alle unità immobiliari di cui é costituito, e che comunque non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate all'art. 51 della L.R. 56/77;

h)  le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva.

3     Non sono necessarie, salvo diverse disposizioni di legge, né il Permesso di costruire né la denuncia di inizio attività:

a)  per i mutamenti di destinazione d'uso, senza opere edilizie, che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi; essi devono comunque essere segnalati tempestivamente al Comune in forma scritta;

b)  per l'esecuzione delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;

c)  per l'impianto, la scelta o la modificazione delle colture agricole;

d)  per gli interventi di manutenzione ordinaria che devono comunque essere segnalati preventivamente al Comune in forma scritta.

4     Tutti gli altri interventi non precisati ai precedenti punti, salvo diverse disposizioni di legge, sono subordinati al rilascio di apposito Permesso di costruire.

5     Per i Permessi di costruire subordinati a parere preventivi di autorità extracomunali si richiamano le disposizioni della L.R. 56/77 e più precisamente :

art. 26 - ultimo comma (nuovi impianti industriali e commerciali)

art. 30 - comma IV (vincolo idrogeologico)

art. 48 - comma IV (attività industriali compresi negli elenchi di cui al T.U. delle leggi sanitarie del 1934)

art. 49 - ultimo comma (immobili di interesse storico artistico).

6     La domanda di Permesso di costruire deve indicare se il richiedente intende realizzare direttamente, in tutto o in parte, le opere di urbanizzazione ed usufruire dello scomputo di cui al DPR 380. In tal caso alla domanda di Permesso di costruire deve essere allegato idoneo progetto delle opere medesime, nonché proposta di capitolato contenente la specifica indicazione dei caratteri e delle modalità delle stesse, anche relativamente alla loro realizzazione ed ai tempi della medesima, nonché ai costi delle opere in oggetto.

7     Al momento della presentazione della domanda di Permesso di costruire é data applicazione all'art. 4 comma 2 della Legge 4/12/1993 n° 493.

8     Entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda o da quella di presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti per iscritto dall'Amministrazione Comunale ad integrazione dell'istanza, il Responsabile del procedimento comunica l'eventuale diniego o precisa al richiedente l'ammontare dei contributi di cui  all'art. 3 della legge 28/01/77 n. 10, se dovuti; ove il concessionario abbia dichiarato - ai sensi del comma che precede - di volersi obbligare a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, il Responsabile del procedimento notifica con lo stesso atto le valutazioni del Comune in ordine al progetto ed al capitolato delle opere stesse proposti dal richiedente; precisa la misura in cui tali opere sono accettate dal Comune a scomputo del contributo per oneri di urbanizzazione; comunica l'entità della quota di contributo eventualmente ancora dovuta dopo effettuato lo scomputo; prescrive le garanzie di cui al DPR 380 per l'esatta esecuzione delle opere urbanizzative; indica i tempi di realizzazione delle opere medesime.

9     Sempre con lo stesso atto, il Responsabile del procedimento invita il richiedente il Permesso di costruire a produrre :

a)  la prova dell'avvenuto versamento alla Tesoreria comunale dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28/01/77 n. 10 nella misura dovuta all'atto del rilascio del Permesso di costruire;

b)  atto d'obbligo a provvedere - nei tempi dovuti - al versamento delle quote del contributo predetto di cui fosse previsto il pagamento dilazionato o rateizzato;

c)  le garanzie per l'adempimento.

10   Il Responsabile del procedimento fissa altresì e notifica al richiedente - con la medesima comunicazione - il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il richiedente il Permesso di costruire deve provvedere agli adempimenti indicati al comma che precede. All'atto stesso dell'adempimento, il Permesso di costruire é rilasciato e notificato al richiedente.

11   Decorso inutilmente il termine comunicato dal Responsabile del procedimento ai sensi del precedente comma, la domanda di Permesso di costruire ad edificare si intende revocata e priva di effetti, senza necessità di ulteriori atti o pronunzie; perdono altresì efficacia i successivi atti comunali.

12      Il rilascio del titolo abilitativo edilizio, comunque denominato, relativo all’insediamento di attività commerciali al dettaglio, deve essere contestuale al rilascio dell’autorizzazione commerciale ai sensi del D.Lgs 114/98 secondo i criteri definiti da apposito regolamento comunale e nel rispetto della normativa regionale di settore.