Art. 4.4 - Aree destinate alla mobilità

 

1. Esse riguardano:

1)  Aree destinate alla viabilità.

Tali aree sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico; esse indicano nelle aree urbanizzate ed urbanizzande e nei nuclei rurali l'intera zona nella quale sarà ricavata la viabilità; nelle aree esterne alle aree urbanizzate ed urbanizzande e dei nuclei rurali di impianto antico il tracciato viario riportato sulle tavole di P.R.G.I. potrà essere oggetto, in sede di progetto esecutivo, di modeste modifiche per fini migliorativi nell'ambito della zona di rispetto senza che ciò comporti variante al P.R.G.I.

Il progetto di allargamento e sistemazione della strada comunale di accesso al cimitero della Frazione Carnino, compresa nella perimetrazione del Parco Naturale “Alta Valle Pesio e Tanaro”, dovrà essere sottoposto al parere preventivo dell’Ente Parco e degli Enti regionali preposti, ai sensi della legge regionale istitutiva del Parco.

 

2)  Aree destinate alle ferrovie.

Nell'ambito delle aree destinate alla ferrovia e delle relative fasce di rispetto (cfr. art. 8.5) sono  consentiti gli interventi delle Ferrovie dello Stato relativi alla conservazione e all'allestimento dei servizi ferroviari compresi tutti gli accessori funzionali alla rete, al trasporto e al personale.

 

3)..Aree destinate ad interscambio e parcheggi (IP)

Tali aree possono essere destinate alla realizzazione di stazioni per autolinee ed attrezzature   tecnico-funzionali connesse al servizio, nonchè di strutture di servizio per l’autotrasporto; possono altresì essere destinate alla sosta, anche attrezzate lungo gli itinerari commerciali e turistici.