Art.
4.4 - Aree destinate alla mobilità
1. Esse riguardano:
1) Aree
destinate alla viabilità.
Tali aree sono destinate alla conservazione, all'ampliamento
e alla creazione di spazi per il traffico; esse indicano nelle aree urbanizzate
ed urbanizzande e nei nuclei rurali l'intera zona nella quale sarà ricavata la
viabilità; nelle aree esterne alle aree urbanizzate ed urbanizzande e dei nuclei
rurali di impianto antico il tracciato viario riportato sulle tavole di
P.R.G.I. potrà essere oggetto, in sede di progetto esecutivo, di modeste
modifiche per fini migliorativi nell'ambito della zona di rispetto senza che
ciò comporti variante al P.R.G.I.
Il progetto di allargamento e sistemazione
della strada comunale di accesso al cimitero della Frazione Carnino, compresa
nella perimetrazione del Parco Naturale “Alta Valle Pesio e Tanaro”, dovrà
essere sottoposto al parere preventivo dell’Ente Parco e degli Enti regionali
preposti, ai sensi della legge regionale istitutiva del Parco.
2) Aree
destinate alle ferrovie.
Nell'ambito delle aree destinate alla
ferrovia e delle relative fasce di rispetto (cfr. art. 8.5) sono consentiti gli interventi delle Ferrovie
dello Stato relativi alla conservazione e all'allestimento dei servizi
ferroviari compresi tutti gli accessori funzionali alla rete, al trasporto e al
personale.
3)..Aree destinate ad interscambio e
parcheggi (IP)
Tali aree possono essere destinate alla
realizzazione di stazioni per autolinee ed attrezzature tecnico-funzionali connesse al servizio,
nonchè di strutture di servizio per l’autotrasporto; possono altresì essere destinate
alla sosta, anche attrezzate lungo gli itinerari commerciali e turistici.