Art. 5.3 - Aree degli insediamenti rurali di impianto antico

 

1. Le aree dei nuclei rurali di impianto antico sono individuate in cartografia con apposito perimetro ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77.

 

2. In tali aree valgono i tipi di intervento e le destinazioni d’uso precisati in cartografia in scala 1:2.000 - tav. 1 - o meglio specificati nelle presenti normative.

 

3. Nelle aree dei nuclei rurali di impianto antico tutti gli interventi devono concorrere al recupero ambientale e sociale dei siti.

 

4. Nei nuclei rurali di antico impianto sono ammessi gli usi residenziali, agricoli ed extragricoli, e conseguentemente gli usi ad essi compatibili, terziari e di servizio:

a) negli edifici segnalati a residenza in cartografia con gli eventuali annessi colonici sovrapposti, sottoposti o contigui;

b) nei volumi agricoli - quali fienili, stalle tradizionali e seccatoi, con esclusione di fabbricati incongrui quali precari, bassi servizi, stalle specialistiche e garages - che possiedano le dimensioni di superficie minima di pavimento, da destinare ad abitazione, fissate dall’art. 3 del D.M. 5.7.1975 relativo ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, e cioè mq. 28 per alloggio monostanza, per una persona, e mq. 38 se per due persone. I volumi con dimensioni inferiori possono essere destinati a locali accessori alla residenza quali garages, magazzini, legnaie, cantine, ed a locali per usi terziari e di servizio compatibili con la residenza.

Sono inoltre ammessi gli sui produttivi agricoli nei volumi rurali esistenti. Gli edifici esistenti a destinazione d’uso ricettivo-alberghiera individuati in cartografia sono confermati in tale destinazione senza poterla variare se non nel campo delle attività terziarie, pubbliche o private. Nel caso in cui l’attività ricettivo-alberghiera venga a cessare il Consiglio Comunale può consentire il cambio di destinazione d’uso a residenza.

 

5. Il tessuto edilizio dei nuclei rurali di antico impianto si compone di edifici di valore monumentale, di valore architettonico e tipologico, di edilizia minore di interesse tipologico, in cui prevale l’effetto di insieme di ambiente storico più del valore architettonico del singolo edificio, e di volumi incongrui.

 

6. Negli edifici di valore monumentale sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed è previsto l’intervento di restauro scientifico.

 

7. Negli edifici di valore architettonico e di pregio tipologico sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed è previsto l’intervento di risanamento conservativo.

 

8. L’intervento di risanamento conservativo nelle aree dei nuclei rurali di impianto antico ammette:

a)      la sopraelevazione della linea di colmo e di gronda per un max di cm. 30, purchè non comporti la modifica delle quote delle aperture esterne o dell’inclinazione delle falde del tetto, fatto salvo il ripristino di tipologie preesistenti caratteristiche della zona;

b)      il recupero a funzioni residenziali  degli annessi colonici sovrapposti, sottoposti o contigui a edifici residenziali esistenti;

c)      il recupero a funzioni residenziali dei volumi agricoli così come definiti al comma quarto, punto b.

Con i suddetti interventi dovranno essere comunque mantenute le percezioni visive delle origini rurali dell’edificio e delle destinazioni d’uso originarie.

 

9. Negli edifici che compongono il tessuto edilizio minore, in cui prevale l’effetto di insieme di ambiente storico più del valore architettonico del singolo edificio, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed è previsto l’intervento di ristrutturazione edilizia.

 

10. L’intervento di ristrutturazione edilizia nelle aree dei nuclei rurali di impianto antico ammette:

a) l’ampliamento degli edifici residenziali sino ad un max del 20% del volume residenziale esistente, con altezza massima a fine intervento di 8,00 ml o quella esistente se superiore;

b) il recupero a funzioni residenziali degli annessi colonici sovrapposti, sottoposti o contigui a edifici residenziali  esistenti, tale recupero ammette la sopraelevazione variabile fino ad un massimo di cm. 100, con i limiti del comma quindicesimo, per il raggiungimento delle altezze minime interne;

c) il recupero a funzioni residenziali dei volumi agricoli così come definiti al comma quarto punto b). Tale recupero ammette un ampliamento massimo del 20% del volume esistente da effettuarsi:

-         mediante sopraelevazione variabile fino ad un massimo di cm. 100, con i limiti del comma quindicesimo, finalizzata al raggiungimento delle altezze minime interne;

-         mediante ampliamento in pianta, e nei limiti di altezza della sopraelevazione, nel caso di larghezza di manica insufficiente o qualora sia accertata l’impossibilità di inserire in modo funzionale all’interno dell’edificio i vani scala, i vani tecnici, i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici. Quando l’edificio sia inserito in cortine edilizie a schiera l’ampliamento non può superare le facciate degli edifici contigui;

-         l’ampliamento deve essere realizzato nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, elementi decorativi e uso dei materiali fissati nel presente articolo;

-         con i suddetti interventi dovranno essere comunque mantenute le percezioni visive delle origini rurali dell’edificio e delle destinazioni d’uso originarie;

 

d)  il consolidamento, la sostituzione e l’integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E’ ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purchè ne sia mantenuto il posizionamento.

 

11. E’ altresì ammessa la demolizione e ricostruzione anche con diverso assetto planivolumetrico degli edifici in pessime condizioni statiche e igieniche che sono causa di degrado - igienico e funzionale - del nucleo, purchè non si alteri la continuità di cortine edilizie a schiera, che il volume sia ricostruito all’interno o in adiacenza al perimetro del nucleo e che rientri nei limiti volumetrici definiti dal precedente decimo comma, che sia verificato l’inserimento ambientale e che migliori le condizioni igieniche - aerazione, soleggiamento - e funzionali del nucleo.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso ad ambiti  aventi le caratteristiche di cui al 13° comma del precedente Art. 5.2 - Aree del Centro Storico.

 

12. Negli edifici incongrui con il tessuto del nucleo è previsto l’intervento di demolizione senza ricostruzione. I volumi a demolizione senza ricostruzione, ad accezione dei corpi incongrui quali bassi servizi e precari, possono usufruire delle possibilità di cui al comma undicesimo precedente.

 

13. Nei casi non individuati topograficamente di volumi in avanzato stato di ruderizzazione potrà essere ammesso il recupero ad usi residenziali con i criteri del presente articolo ed ai fini della applicazione delle presenti norme, previo accertamento della tipologia originaria e sentito il parere della commissione edilizia. L’intervento è subordinato alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo. Nel caso di edifici individuati topograficamente e sottoposti all’intervento di ristrutturazione edilizia, che presentano condizioni statiche precarie, con manti di copertura crollati e muri perimetrali degradati o parzialmente crollati, è ammesso a permesso di costruire diretto il recupero a destinazione residenziale, e usi con essa compatibili, di tali volumi sullo stesso sedime, con le modalità proprie della ristrutturazione edilizia di cui al comma 10, previa definizione con idonea documentazione della loro altezza originaria. In carenza di tale documentazione per i fabbricati con più di un piano fuori terra dovrà comunque essere rispettata l’altezza massima di ml 8.00, misurata tra la quota media del piano del marciapiede o del terreno sulla fronte più bassa e la quota media all’intradosso della falda del tetto, il quale dovrà avere una pendenza compresa tra il 20% e il 40%.

 

14. Per gli edifici non residenziali, per i quali è ammesso il mantenimento ad usi produttivi (stalle, fienili, depositi), è consentito un incremento sino ad un max del 20% del volume esistente al netto di bassi servizi e precari.

 

15. Gli ampliamenti per sopraelevazione ammessi nel presente articolo sono sottoposti ai seguenti limiti:

-         dimostrazione e verifica dell’impossibilità di ampliamento in pianta o mediante recupero di altre porzioni od altri edifici adiacenti;

-         per gli edifici che in direzione NE-N-NO fronteggiano fabbricati a distanza inferiore a mt. 3,00 è ammessa la sopraelevazione massima di cm. 30 finalizzata alla realizzazione del cordolo di consolidamento dei muri perimetrali;

-         per gli edifici che in direzione NE-N-NO fronteggiano fabbricati a distanza superiore a mt. 3,00, è ammessa la sopraelevazione di cm. 10 per ogni metro di distanza tra i fabbricati, fino ad un massimo di sopraelevazione di cm. 100;

-         nel caso di edifici che presentano manti di copertura crollati o cordoli perimetrali di sostegno  del tetto degradati o parzialmente crollati, la ricostruzione di tali elementi è ammessa solo previa definizione con opportuna documentazione delle loro dimensioni originarie;

-         le eventuali sopraelevazioni non potranno dare origine ad incremento del numero dei piani.

 

16. Gli ampliamenti a terra non possono portare la distanza tra pareti finestrate a valori inferiori a ml. 10,00.

 

17. In tutti i casi di ampliamento dovrà essere garantita la esistenza  di opportuni spazi accessori.

 

18. E’ ammessa la realizzazione dei garages, interrati o seminterrati nel versante, purchè se prospicienti la pubblica via siano dotati di un’area di sosta, con profondità minima di 5,00 ml., posta tra garages o, se prevista, la rampa di accesso e pubblica via, vengano opportunamente realizzate le condizioni di inserimento ambientale dei manufatti dettate dalla commissione edilizia (coperture a falde o inerbite, coperture in piano unicamente per garages totalmente interrati nel versante o se costituenti pertinenze a lastrico solare di fabbricati residenziali, infissi esterni in legno, uso di materiali della tradizione locale). La realizzazione di garages a schiera, interrati o seminterrati nel versante, è ammessa per un max di sei unità per intervento, purchè la eventuale copertura a falde abbia l’inclinazione parallela al prospetto principale. Nel caso in cui i garages non siano interrati o seminterrati nel versante la loro realizzazione non può superare due unità per intervento con una superficie coperta massima di mq. 30, altezza massima di mt. 3,50; devono inoltre essere rispettati i materiali e particolari costruttivi fissati ai commi 20, 21, 22 del presente articolo. Le norme di cui al presente e successivo comma valgono anche nel caso in cui i volumi di cui sopra siano destinati a ricovero di attrezzi e materiali.

 

19. La distanza dei garages dal limite della sede viaria può essere ridotta dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia e l’Ufficio Tecnico Comunale, fino ad un minimo di mt. 1,50 quando le condizioni dei luoghi non consentano la dotazione dell’area di sosta, purchè tale deroga non intralci la sicurezza del traffico, l’effettuazione dello sgombero neve e non preveda l’apertura di porte che interferiscano con la sede viaria, e solo se entro “centri abitati” delimitati ai sensi del Nuovo Codice della Strada, comunque il disposto non è applicabile nei confronti di strade statali e, per quanto riguarda le strade provinciali, il disposto è applicabile solo con l’assenso preventivo dell’Ente proprietario.

 

20. La struttura di copertura degli edifici residenziali e non, deve essere a due falde, piante di copertura a quattro falde sono ammesse solo per edifici storicamente con tale struttura, sono vietate piante di copertura a padiglione, sono ammesse coperture ad una falda per i volumi di servizio contigui al corpo principale con un max di 30 mq. di pianta di copertura. I fabbricati esistenti aventi la struttura di copertura ad una sola falda negli interventi di rifacimento del tetto possono conservare la struttura ad una sola falda; tale possibilità è ammessa anche nel caso di recupero di fabbricati aventi strutture di copertura crollate, per i quali la preesistente copertura fosse ad una sola falda.

 

21. Negli interventi di recupero e trasformazione del patrimonio edilizio dei nuclei rurali di impianto antico è prescritto:

-         le murature esterne in pietra naturale a vista oppure intonacate;

-         il manto di copertura in pietra naturale; per ragioni legate allo scarico della neve dal tetto è consentito l’uso di lamiera grecata preverniciata del tipo e colore deciso dal Comune, limitatamente agli insediamenti rurali in cui tale tipo di copertura è predominante sulle altre;

-         gli infissi a persiana o a scuri pieni in legno con colori naturali;

-         le ringhiere e i ballatoi in ferro battuto o in legno nella tradizione locale. La formazione di ballatoi aggettanti sulla pubblica via potrà essere concessa a discrezione dell’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, purchè siano posti ad un’altezza superiore a mt. 4,00 sulle strade veicolari e a mt. 3,00 sulle strade pedonali, abbiano una profondità massima non superiore al 40% della larghezza della strada e comunque non superiore a mt. 1,00; ed una lunghezza non superiore a quella dei ballatoi esistenti che richiamano la tradizione locale;

-         il mantenimento delle percezioni visive delle origini rurali degli edifici e delle destinazioni d’uso originarie.

 

22. In tutti gli interventi sono vietati rivestimenti con malta di cemento a vista e qualsiasi rivestimento  con tinte sintetiche graffiate a sbalzo, manti di copertura in lamiera diversa per tipo e colore da quella prevista al precedente comma, l’uso di serrande avvolgibili e di infissi esterni in alluminio anodizzato, portoni in lamiera e strutture in prefabbricato.

 

23. Il piano tutela gli elementi decorativi esistenti quali cornicioni, fasce marcapiano, loggiati, architravi, riquadratura delle aperture, davanzali, ballatoi, icone e affreschi di natura sacra e profana. Negli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione non può essere impoverito l’apparato decorativo esistente. Negli interventi di recupero di edifici privi di apparato decorativo o in cui si è presumibilmente perso, o compromesso, è consigliata la realizzazione di elementi decorativi, da scegliere tra quelli tipici della tradizione locale e compatibili con la composizione della facciata.

L’Amministrazione Comunale, in sede di rilascio delle concessioni edilizie e di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, su indicazione della commissione edilizia, può individuare i casi in cui la realizzazione di elementi decorativi è prescritta.

 

24. Negli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione, ampliamento e recupero di annessi colonici devono essere mantenuti e riattati i ballatoi esistenti, non possono essere modificati o soppressi gli androni passanti, pubblici o privati e non possono essere tamponate le aperture più interessanti degli annessi colonici recuperati, aperture che possono essere chiuse con vetrate e infissi in legno, ed eventuali opere murarie devono essere realizzate con un arretramento minimo di ml. 1,00.

 

25. Il Regolamento Edilizio o S.U.E. estesi almeno all’intero nucleo o sue parti significative, possono specificare ed integrare le presenti disposizioni per quanto attiene ai criteri di intervento, fatti salvi i parametri edilizi fissati dalle presenti norme; le modifiche alle disposizioni di carattere tipologico non costituiscono variante al P.R.G.I. solo se supportate  e motivate da approfondimenti di analisi storico-bibliografiche sul patrimonio edilizio storico, da cui emergano nuovi fattori non valutati in sede di formazione del P.R.G.I..

 

26. Nella formazione di strumenti di intervento pubblico a sostegno del recupero dei nuclei rurali di impianto antico l’Amministrazione Comunale assume nella determinazione dei criteri di priorità le condizioni della struttura insediativa annucleata, censite dalle analisi condotte per la formazione del P.R.G.I. e sintetizzate nella cartografia di piano - tav. 5.

 

27. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 40 della L.R. 56/77.

 

28. I bassi fabbricati esistenti e legalmente riconosciuti  che non garantiscono un corretto inserimento ambientale , quali garages, box, tettoie in lamiera o materiali plastici, su ordinanza del Sindaco devono essere adeguati, relativamente ai materiali e particolari costruttivi, a quanto previsto dal presente articolo, in particolare ai commi 20, 21 e 22.

 

29. Prescrizione puntuale: I due edifici posti nella borgata Upega e individuati in cartografia (Tav. 1.2a/V4 “Zonizzazione Settore n° 2 Upega” in scala 1:2.000) con apposita simbologia (ì) sono sottoposti alle seguenti prescrizioni:

1)      Tipi di intervento e destinazioni d’uso:

-         L’edificio residenziale principale (individuato a catasto al Foglio 77 mappale 617) è sottoposto a ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento del 20% del volume esistente ai sensi del comma 10 del presente articolo. Il piano terra dell’edificio è vincolato alla destinazione ristorante - bar senza possibilità di cambio di destinazione d’uso, i rimanenti piani sono destinati a residenza.

-         Sul secondo edificio residenziale esistente (individuato a catasto al foglio 77 mappale 628), attualmente in pessimo stato di conservazione, è consentito l’intervento di demolizione e ricostruzione con permesso di costruire diretto a parità di volumetria esistente, anche con diverso assetto planivolumetrico; l’edificio è destinato a residenza e/o destinazioni compatibili con la residenza.

2)   Modalità di intervento:

-         Altezza massima H = 7,00 m e numero massimo piani f.t. = 2 per la parte ampliata e per quella ricostruita con diverso assetto planivolumetrico; sono fatti salvi la maggiore altezza e il maggior numero di piani del fabbricato esistente sottoposto a ristrutturazione edilizia.

-         Nella ricostruzione del fabbricato da demolire è consentita l’edificazione in aderenza all’edifico esistente in proprietà sottoposto a ristrutturazione.

-         Distanze tra fabbricati e dai confini: come dal  presente articolo; l’edificio a demolizione con ricostruzione potrà essere ricostruito a due piani aventi distanza dal fabbricato ospitante la sede Pro Loco (foglio 77 mappale 631) pari a quella esistente o maggiore.

-         Distanze dalla  strada comunale interna: in aderenza al muro della strada per il piano interrato rispetto alla stessa strada, a m. 5 per gli altri piani, sono fatte salve distanze minori esistenti.                                

-         Distanze dalla strada provinciale (intervento interno al centro abitato): l’ampliamento del fabbricato e la demolizione con ricostruzione del secondo fabbricato devono avvenire in allineamento alla linea congiungente i fabbricati esistenti; le opere complementari e le sistemazioni esterne (recinzioni, muretti, ecc.) dovranno essere realizzate ad almeno m. 1,50 dalla carreggiata bitumata. Sono fatte salve diverse disposizioni emanate dall’Ente proprietario della strada.

-         Gli interventi descritti nel presente comma sono subordinati alla stipula di una convenzione tra il Comune ed il privato richiedente, sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale, nella quale siano disciplinati modalità e tempi di realizzazione degli interventi e sia vincolato il piano terra dell’edificio principale all’effettivo mantenimento della destinazione a ristorante-bar.