Art. 6.3 - Aree di riordino e di completamento

 

1. Le aree produttive di riordino e completamento sono individuate in cartografìa in scala l:2.000 - tav. 1 - con apposita grafia.

 

2. Il P.R.G.I. individua le aree, edificate e libere, nelle quali operare interventi di nuova edificazione e di ampliamento dell'esistente di norma per concessione diretta, fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi previsti nel presente P.R.G. o in sede di P.P.A.

 

3. Si applicano i seguenti parametri:

a)       per destinazioni industriali (I):

-      Sm = 5.000 mq o la superficie minima di intervento come da P.P.A.

-      R.C. = 0,50

-      U.F.= 1,00 mq x mq di Sf

-      Parcheggi privati 15% Sf

-      Vl = indice di visuale libera 0,5

-      Distanza minima dai confini 5 ml

-      Distanza minima dalle strade pubbliche e da altri edifici l0 ml

-      Aree di cessione per opere di urbanizzazione o convenzionate ad uso pubblico = 10% di Sf

-      Sup. per uffici = 30% max della S.U. totale

-      Sup. ad abitazione = 30% max della S.U. totale con un max di 200 mq

b)      per destinazioni artigianali (A), terziarie commerciali (TC), terziarie direzionali (TD), e depositi (D):

-      Sm = 1.000 mq o la superficie minima di intervento come da P.P.A.

-      R.C. = 0,50

-      U.F. = 1,00 mq x mq di Sf

-      H = 10 m

-      Parcheggi privati 15% di Sf

-      Vl = indice di visuale libera 0,5

-      Distanza minima dalle strade pubbliche e dagli altri edifici ml 10

-      Distanza minima dai confini ml 5

-      Sup. max ad abitaz. = 50% della S.U. totale con un massimo di 200 mq

-      Aree di cessione per opere di urbanizzazione:

       10% di Sf per A e D e TA;

       100% di S.U. per il terziario commerciale (TC) e direzionale (TD)

c)       per attrezzature ricettive alberghiere (T.T.A):

-      Sm = 2.400 mq

-      R.C. = 0,4

-      I.F. max = 1,5 mc/mq

-      H = 10 m

-      Parcheggi privati 15% di Sf con un minimo di un posto auto ogni 4 utenti

-     Aree di cessione per opere di urbanizzazione = 20% di Sf.

c.1)  per attrezzature ricettive alberghiere (“T.T.A.”) in borgata Upega all’interno della superficie fondiaria visualizzata in cartografia di Piano (Tav. 1.2a/V3 “Zonizzazione Settore n° 2 Upega” in scala 1:2 000) è ammessa la costruzione di un nuovo edificio, il quale dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni:

- R.C. = 0,7

- H = 8,00 m

- Numero max piani f.t. = 2 + sottotetto

- Destinazioni d’uso:

§         destinazione ricettiva-ristorativa a piano terra (Volume max = mc 540) 

§         destinazione residenziale a piano primo e sottotetto (Volume max = 20% del volume residenziale esistente inteso come ampliamento del fabbricato adiacente individuato a catasto al Foglio 77 Mappale 617, ai sensi dell’art. 5.3, comma 10, lettera a) delle presenti N.T.A.)

§         sull’edificio residenziale esistente individuato a catasto al Foglio 77 Mappale 628, ubicato all’interno dell’area “T.T.A.”, attualmente in pessimo stato di conservazione, è consentito l’intervento di demolizione e ricostruzione con permesso di costruire diretto a parità di volumetria esistente, anche con diverso assetto planivolumetrico;  una porzione dello stesso (pari a circa mq 45) potrà essere destinata ad autorimessa, mentre la restante parte rimane confermata a residenza e/o destinazione compatibile

- E’ consentita l’edificazione in aderenza ai fabbricati esistenti in proprietà classificati residenziali nel P.R.G. vigente ubicati all’interno e in aderenza alla presente area “T.T.A.”

- Parcheggi privati = 1 mq/10 mc di costruzione

- Aree di cessione per opere di urbanizzazione = 20% di S.f.

- Distanze:

tra fabbricati e dai confini = come da art. 5.3 delle presenti N.T.A.

dalle strade = in allineamento ai fabbricati esistenti.                                

 

            4. Le aree di cessione in caso di concessione diretta possono essere reperite tra le aree in proprietà contigue al lotto di pertinenza a specifica destinazione d'uso a servizi nel P.R.G. oppure tutto o in parte monetizzate.

 

            5. Per destinazioni alberghiere sono previsti al di fuori del concentrico lotti alberghieri per tipologie di albergo-rifugio con volumetrie variabili da min. 800 mc a max 1.450 mc per unità di intervento e inoltre:

-         I.F. max = 2,4 mc/mq

-         R.C. = 50%

-         Vl = 0,5

-         H max = 8 ml.

 

            6. Negli interventi edilizi nelle aree di riordino e completamento per attrezzature alberghiere dei nuclei rurali devono essere rispettate le disposizioni in materia di tipologia edilizia, elementi costruttivi, materiali, apparato decorativo e infissi di cui all'art. 5.3, è richiesta una specifica relazione, corredata da foto, disegni e schemi, sull'inserimento ambientale del manufatto.

 

            7. Gli alberghi-rifugio sono inoltre previsti, con localizzazione affidata ad appositi S.U.E. di iniziativa pubblica entro le Unità di Popolamento Elementare - individuate in cartografia in scala l:10.000, tav. 5 - sotto elencate:

                                                            PREVISTI TOPOGR.         PREVISTI NORMATIV.

       U.P.E. n.          1 Carnino                                si                                             -

       U.P.E. n.          2 Upega                                  si                                             -

       U.P.E. n.          3 Piaggia                                  si                                             -

       U.P.E. n.          4 Viozene                                si                                             -

       U.P.E. n.          5 Caccino                                -                                              si

       U.P.E. n.          6 Quarzina                               -                                              si

       U.P.E. n.          7 Ponte di Nava                       si                                             -

       U.P.E. n.          8 Prale                                     -                                              si

       U.P.E. n.          9 Aimoni                                  si                                             -

       U.P.E. n.          10 Bossieta                              -                                              si

       U.P.E. n.          11 Chioraira                            -                                              si

       U.P.E. n.          12 Chionea                              -                                              si

       U.P.E.    n.       13 Valdarmella         -                                       si

       U.P.E.    n.       14 Villaro                                -                                              si

       U.P.E.    n.       15 Albra                                  -                                              si

       U.P.E. n.          16 Eca                                     -                                              si 

       U.P.E.    n.       17 Barchi                                 -                                              si

 

       8. Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà:

a-      elaborare un inquadramento geo-ambientale, infrastrutturale e storico-culturale dell'U.P.E. in scala l:5.000, sviluppando le analisi prodotte per la formazione del P.R.G.I., per individuare le aree idonee all'intervento;

b-     localizzare l'intervento in aree prive di rischi;

c-      localizzare l'intervento in aree già servite da viabilità veicolare pubblica o ad una distanza max di 100 ml;

d-     approfondire, in scala 1:1.000, le analisi geo-ambientali prodotte per la formazione del P.R.G.I., per un intorno di almeno 200 ml dell'area di intervento;

e-      determinare le caratteristiche dell'edificio, in adeguamento a quanto disposto in materia di tipologie, elementi costruttivi, materiali, apparato decorativo ed infissi, all'art. 5.3;

f-presentare una specifica relazione, corredata da foto, schemi e disegni, sull'inserimento ambientale del manufatto;

g-      prevedere la organizzazione a verde dell'area di pertinenza, dei parcheggi e della strada di collegamento con la viabilità pubblica;

h-      prevedere la organizzazione della fruizione ambientale leggera (sentieristica, segnaletica, percorsi ciclabili, ecc.).

 

9. Gli alberghi-rifugio devono avere almeno un quarto della superficie utile prevista destinata teologicamente e funzionalmente a rifugio. In sede progettuale dovrà essere data priorità al riutilizzo di volumi preesistenti ripristinando, ove possibile, tipologie ed elementi costruttivi tradizionali presenti negli insediamenti rurali alpini della zona.

 

            10. Per le attrezzature ricettive all'aperto valgono le disposizioni seguenti che individuano nel territorio i seguenti interventi di completamento e riordino:

T.T.C.1 = Camping Loc. Carnino

T.T.C.2 = Camping loc. Baraccone

T.T.C.3 = Camping Rio Chiappino

T.T.C.4 = Camping Ormea

T.T.C.5 = Camping Valdarmella

 

            11. Tali interventi possono essere realizzati esclusivamente attraverso uno strumento urbanistico esecutivo, di iniziativa pubblica o privata.

 

            12. Nelle aree a rischio potenziale non sono ammesse strutture edilizie, sono ammesse strutture in precario in legno per le attrezzature ed i servizi in comune, non sono ammesse strutture fisse o in precario nelle singole piazzole.

 

            13. Gli impegni del concessionario, in ordine al ripristino della situazione preesistente, al numero massimo dei posti tende o roulotte ammissibili, alla dimensione delle attrezzature di servizio, alla depurazione degli scarichi, alla qualità ambientale dell'offerta, sono sanciti da apposita convenzione con il Comune, approvata e registrata a termini di legge e sancita da idonee garanzie fidejussorie.

 

14. Gli indici e le prescrizioni sono le seguenti:

-        Sm = 5.000 mq o il comparto individuato in cartografia

-        Sf max = superficie fondiaria massima destinata alle tende e alle roulottes = 60% della St

-        Superficie per servizi interni al campeggio = max 1.000 mq

-        H max = 4 ml.

 

            15. Le  altre caratteristiche tecniche e funzionali, nonchè le procedure per l'autorizzazione all'esercizio dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalla L.R. 31 agosto 1979 n. 54 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto".

 

            16. Per destinazioni terziarie ricreative valgono le disposizioni seguenti che individuano nel territorio i seguenti interventi di riordino e completamento:

T.R.1 = centro sportivo S.Carlo

T.R.2 = centro agroturistico Chiappino

T.R.3 = centro ricreativo Ceresè

T.R.4 = centro sportivo Cantarana.

 

            17. E' prescritta l'attuazione tramite S.U.E.; nelle more del S.U.E. le strutture esistenti potranno subire interventi di manutenzione e di ampliamento fino al 10% della S.U. e potranno essere previsti i servizi necessari per l'igiene della persona (spogliatoi, servizi igienici) e per la sosta delle autovetture (piazzali non impermeabilizzati).

 

            18. I S.U.E. non potranno attuare interventi edilizi superiori ai 1.200 mc al netto dell'esistente, strettamente funzionali alla organizzazione del servizio ricreativo, potendo in parte anche prevedere funzioni ricettive.