Art. 7.12 - Aree agricole dei domini sciabili

 

1. Il P.R.G. individua domini sciabili esistenti e potenziali su aree ai fini della ammissibilità degli interventi edificatori e infrastrutturali prevedibili.

 

2. Entro le aree dei domini sciabili potranno essere allestiti impianti di risalita per l’esercizio dello sci e le relative piste di discesa.

 

3. Sarà inoltre ammessa l’installazione di strutture tecniche necessarie alla completa funzionalità del sistema impianti piste.

 

4. Nelle aree di valore ambientale l’eventuale inserimento dei volumi tecnici di cui sopra dovrà essere effettuato quando possibile in soluzione interrata.

 

5. I domini sciabili individuati risultano:

A - D.S. degli Aimoni

B - D.S. di Piaggia-Monesi

C - D.S. delle Navette

D - D.S. di Upega.

 

6. Il dominio sciabile C è sottoposto alle verifiche di cui all’art. 6.4, la sua attuazione è subordinata a quanto previsto al 13° comma del medesimo articolo.

 

7. Nei domini sciabili A, B e D è consentita, verificandone le condizioni di inserimento ambientale, l’edificazione di modesti volumi in legno e pietra con tetto a due falde, altezza max 4,00 ml, nella misura di 100 mq per i domini A e D e di 150 mq per il dominio B per le funzioni ricreative e di ristoro.

 

8. Le aree occupate da piste e impianti sono inedificabili.

 

9. Il progetto di allestimento di nuove piste e impianti deve essere corredato da adeguate analisi ambientali in specie relative alla gestione del manto erboso e alla manutenzione della copertura forestale, con adeguate fidejussioni previste convenzionalmente.

 

10. Nel dominio sciabile B di Piaggia-Monesi è ammesso l’ampliamento della stazione di partenza dell’impianto di risalita esistente nella misura di mq. 250 di superficie utile, da realizzarsi con altezza massima di mt. 6, con destinazione per strutture tecniche al servizio dell’ impianto e delle piste e funzioni ricreative e di ristoro.