Art.
7.12 - Aree agricole dei domini sciabili
1. Il P.R.G. individua domini sciabili
esistenti e potenziali su aree ai fini della ammissibilità degli interventi
edificatori e infrastrutturali prevedibili.
2. Entro le aree dei domini sciabili potranno
essere allestiti impianti di risalita per l’esercizio dello sci e le relative
piste di discesa.
3. Sarà inoltre ammessa l’installazione di
strutture tecniche necessarie alla completa funzionalità del sistema impianti
piste.
4. Nelle aree di valore ambientale
l’eventuale inserimento dei volumi tecnici di cui sopra dovrà essere effettuato
quando possibile in soluzione interrata.
5. I domini sciabili
individuati risultano:
A - D.S. degli Aimoni
B - D.S. di Piaggia-Monesi
C - D.S. delle Navette
D - D.S. di Upega.
6. Il dominio sciabile C è sottoposto alle
verifiche di cui all’art. 6.4, la sua attuazione è subordinata a quanto
previsto al 13° comma del medesimo articolo.
7. Nei domini sciabili A, B e D è consentita,
verificandone le condizioni di inserimento ambientale, l’edificazione di
modesti volumi in legno e pietra con tetto a due falde, altezza max 4,00 ml,
nella misura di 100 mq per i domini A e D e di 150 mq per il dominio B per le
funzioni ricreative e di ristoro.
8. Le aree occupate da piste e impianti sono
inedificabili.
9. Il progetto di allestimento di nuove piste
e impianti deve essere corredato da adeguate analisi ambientali in specie
relative alla gestione del manto erboso e alla manutenzione della copertura
forestale, con adeguate fidejussioni previste convenzionalmente.
10. Nel dominio
sciabile B di Piaggia-Monesi è ammesso l’ampliamento della stazione di partenza
dell’impianto di risalita esistente nella misura di mq. 250 di superficie
utile, da realizzarsi con altezza massima di mt. 6, con destinazione per
strutture tecniche al servizio dell’ impianto e delle piste e funzioni
ricreative e di ristoro.