Art.    10  -  PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI E LORO DEFINIZIONI

 

 

1       I parametri e gli indici edilizi ed urbanistici utilizzati dal P.R.G. nel testo delle presenti Norme di Attuazione e nelle Tabelle di Zona sono definiti dal R.E. cui si fa rimando.

 

2       Per quanto non contemplato dal R.E. valgono le seguenti ulteriori definizioni.

 

3       Per la determinazione degli abitanti insediabili o degli altri parametri previsti dalle presenti norme ai fini del calcolo delle aree per servizi e dei parcheggi privati, si assume quanto segue:

-       abitanti insediabili per interventi a destinazione residenziale:

nr. ab. =  volume / 100 mc.  per abitante;

-       posto auto:

mq. 26

-       superficie lorda di pavimento (S.L.P.) per destinazioni commerciale (categoria c, comma 1, art.8), direzionale (categoria e, comma 1, art.8):

superficie lorda attinente alla intera struttura compresi accessori e pertinenze (servizi, magazzini, vani tecnici, gallerie, piazze interne e simili)

-       superficie di vendita esercizi commerciali al dettaglio:

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998, la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, etc..

 

Per quanto riguarda i parcheggi privati si richiamano le eventuali maggiori dotazioni prescritte dalla L. 122/89 e s.m.i.

 

4       Parete finestrata:

          si intende il lato dell'edificio in cui prospettano locali di abitazione, con aperture finestrate, da cui è possibile l'affaccio.

 

5       Adeguamenti igienico - funzionali:

          ove nel testo delle presenti norme si fa riferimento ad interventi connessi ad adeguamenti igienico - funzionali, si intendono tutti gli interventi edilizi atti a migliorare le condizioni abitative non solo strettamente connesse ai requisiti di igienicità e salubrità ma anche a quelli di fruibilità in senso lato delle unità immobiliari.

 

6       Destinazione d’uso di immobile esistente:

La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobilare è quella stabilita dall’atto abilitativo e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.