Art.    13  -  AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE: DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

 

 

1       Gli usi ammessi nelle aree a prevalente destinazione residenziale sono i seguenti:

 

-        categoria a), comma 1, art. 8 precedente;

-        categoria b1), comma 1, art. 8 precedente;

con esclusione delle attività artigianali di produzione ritenute nocive o moleste;

-        categoria c), comma 1, art. 8 precedente con esclusione della sottocategoria C6;

-        categoria d1), comma 1, art. 8 precedente;

-        categoria e), comma 1, art. 8 precedente;

-        attrezzature ed impianti pubblici.

 

2)            I progetti e le domande relative agli strumenti urbanistici esecutivi nonché ai permessi di costruire e dichiarazioni di inizio attività devono indicare la destinazione d'uso degli immobili e delle singole parti di essi; non è consentito modificare - ancorché senza opere edilizie - la destinazione d'uso senza apposito atto di assenso del Comune, se non nei casi previsti dalle presenti norme e dalla legislazione vigente.

 

3)            L’Amministrazione Comunale potrà vietare l’inserimento di attività pur riconducibili alle categorie di cui al punto 1 che per dimensionamento o specifiche caratteristiche risultino incompatibili con la prevalente destinazione residenziale, con il sistema infrastrutturale locale o con le prescrizioni di programmazione commerciale.