Art. 13 - AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE: DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
1 Gli usi ammessi nelle aree a prevalente destinazione residenziale sono i seguenti:
- categoria a), comma 1, art. 8 precedente;
- categoria b1), comma 1, art. 8 precedente;
con esclusione delle attività artigianali di produzione ritenute nocive o moleste;
- categoria c), comma 1, art. 8 precedente con esclusione della sottocategoria C6;
- categoria d1), comma 1, art. 8 precedente;
- categoria e), comma 1, art. 8 precedente;
- attrezzature ed impianti pubblici.
2) I progetti e le domande relative agli strumenti urbanistici esecutivi nonché ai permessi di costruire e dichiarazioni di inizio attività devono indicare la destinazione d'uso degli immobili e delle singole parti di essi; non è consentito modificare - ancorché senza opere edilizie - la destinazione d'uso senza apposito atto di assenso del Comune, se non nei casi previsti dalle presenti norme e dalla legislazione vigente.
3) L’Amministrazione Comunale potrà vietare l’inserimento di attività pur riconducibili alle categorie di cui al punto 1 che per dimensionamento o specifiche caratteristiche risultino incompatibili con la prevalente destinazione residenziale, con il sistema infrastrutturale locale o con le prescrizioni di programmazione commerciale.