Art.              14    - R1 - COMPLESSI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE.

 

 

1       Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti gli insediamenti aventi carattere storico, artistico e/o ambientale ed il tessuto edificato di immediato intorno ai sensi dell’art. 24, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int..

 

2       Le delimitazioni individuate dal P.R.G. hanno efficacia di zona di recupero ai fini e per gli effetti degli artt. 27 e segg. della L. 457/78 ed in tali aree sono obiettivi prioritari la conservazione, il risanamento ed una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente. 

 

3       Le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma confermate, salvo che le attività in essi ospitate siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute pubblica; sono consentiti i mutamenti di destinazione compatibili con gli usi di cui all'art. 13 precedente e con le esigenze di tutela e valorizzazione delle preesistenze.

 

4       Nelle tavole di piano in scala 1:1000 il P.R.G. individua 6 gruppi di edifici :

-          gruppo I:        edifici di pregio storico - artistico;

-          gruppo II:       edifici di pregio architettonico;

-          gruppo III:     edifici di interesse ambientale - documentale;

-          gruppo IV:     edifici privi di particolare pregio;

-          gruppo V:      edifici in gravi condizioni di degrado;

-          gruppo VI:     edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale

 

Per ciascun edificio si individuano le seguenti parti cui il P.R.G. riferisce il tipo di intervento ammesso:

-        fronti degli edifici su spazi pubblici;

-        fronti degli edifici su spazi interni privati;

-        interno dei corpi di fabbrica.

 

I tipi di intervento ammessi con riferimento all’art. 11 precedente sono i seguenti:

RS         Restauro conservativo o restauro scientifico

RC         Risanamento conservativo

VAL      Valorizzazione architettonica edilizia

RP         Ristrutturazione edilizia interna o parziale

RT         Ristrutturazione edilizia totale

DR         Demolizione con ricostruzione

RIQ       Riqualificazione architettonico edilizia

 

GRUPPI DI EDIFICI

fronti degli edifici su

spazi pubblici

fronti degli edifici su

spazi interni privati

Interno dei corpi di

fabbrica

I

edifici di pregio storico artistico

RS

RS

RS

II

edifici di pregio architettonico

RC

RC

RC

III

edifici di interesse ambientale-documentale

VAL

RP

RT

IV

edifici privi di particolare pregio

RT

RT

RT

V

edifici in gravi condizioni di degrado

DR

DR

DR

VI

edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale

RIQ

RIQ

DR

 

 

5       Gli interventi descritti nella precedente tabella sono integrati dalle seguenti specificazioni:

 

5.1    Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di demolizione senza ricostruzione degli elementi deturpanti e di quelli la cui eliminazione migliori la qualità dell’edificio o dell’ambiente.

 

5.2    È sempre consentita, previ i necessari atti di assenso dell’autorità comunale l'esecuzione di interventi contrassegnati - nell'elenco di definizioni di cui all'art. 11 che precede - con le lettere alfabeticamente precedenti a quella che contraddistingue l'intervento indicato dal P.R.G..

 

5.3    L’intervento di valorizzazione (VAL) comprende il restauro e risanamento conservativo per le parti dell’edificio che ancora presenta caratteristiche proprie degli edifici storici locali e la ristrutturazione parziale per le parti compromesse riscontrabili nella documentazione di rilievo.

 

5.4    L’intervento di riqualificazione (RIQ) implica l’obbligo, in sede di interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, di ridurre l’impatto determinato dalla presenza di elementi e materiali dissonanti rispetto al contesto storico mediante appropriati interventi finalizzati al miglioramento formale dell’edificio.

 

5.5    Nei sottotetti è ammessa la realizzazione di locali destinati ad uso residenziale mediante gli interventi previsti nella tabella dei tipi di intervento, riferiti al gruppo di edifici di appartenenza. Il conseguente incremento di SUL è in questi casi sempre ammesso ai sensi della L.R. 6/08/98 n. 21.

 

5.6    Per gli edifici appartenenti ai gruppi III, IV, V e VI è ammessa la sopraelevazione della copertura del tetto in misura non superiore a cm. 60, misurati alla linea di imposta del tetto per esigenze di adeguamento delle altezze interne come definite dalle vigenti leggi.

 

5.7    La pendenza e la forma della copertura vanno mantenute qualora siano uniformi per tipologia e materiali alla tradizione costruttiva locale; esse tuttavia possono essere modificate per adeguamento a modelli e materiali tradizionali locali.

In tal caso la pendenza delle falde non dovrà comunque superare il 40% e non dovrà essere modificata la linea di imposta del tetto (intersezione tra esterno muratura e intradosso della falda), fatta salva la sopraelevazione di 40 cm. quando ammessa.

Sono consentiti nuovi terrazzi al piano delle coperture purché di dimensioni contenute e su affacci interni rispetto alla pubblica viabilità ed esclusivamente per gli edifici compresi nelle classi IV, V e VI del comma 4 precedente.

 

5.8    Gli elementi di interesse architettonico-ambientale individuati in cartografia devono essere oggetto di conservazione e valorizzazione nell’ambito dei tipi di intervento previsti per il singolo edificio.

 

6       Nelle aree di cui al presente articolo è fatto divieto di modificare i caratteri ambientali e la trama viaria. E’ inoltre fatto divieto di frazionare con muri o recinzioni i cortili interni agli edifici.

 

7       Le aree libere non sono edificabili; esse possono peraltro essere utilizzate per usi pubblici secondo le indicazioni del P.R.G., per quanto specificamente previsto nel presente articolo e per autorimesse interrate al servizio dell'edificazione esistente nella zona, purché la loro costruzione non pregiudichi la stabilità dei fabbricati, gli accessi, non contrastino con la realtà ambientale circostante e non siano eliminati giardini, parchi ed aree verdi esistenti.

 

8       È sempre consentita, in tutte le aree di cui al presente articolo, la formazione e la presentazione dei "piani di recupero" disciplinati dalla citata legge 457/1978.

 

9       Attraverso le procedure contemplate dall'art. 17, 7° comma della L.R. 56/77 e s. m. ed i. è consentito effettuare interventi edilizi appartenenti ad una categoria diversa da quella determinata dalle tavole di P.R.G. per i singoli organismi edilizi, escludendosi comunque interventi di ristrutturazione urbanistica.

 

10     La disposizione che precede non si applica agli edifici di cui al 12' comma del presente articolo.

 

11     L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 9 comporta l'enunciazione, nella Delibera Consigliare relativa alla variante parziale, delle ragioni analiticamente espresse e congruamente motivate e documentate per cui si rende necessario ed opportuno l'uso di un tipo di intervento edilizio diverso da quello indicato sulle tavole di P.R.G.

 

12     Per gli edifici di interesse storico od artistico, sottoposti alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 sono ammessi esclusivamente interventi di restauro conservativo.

          Il parere della competente Soprintendenza si intende prevalente rispetto alle prescrizioni delle presenti norme.

 

13     Per gli edifici ricadenti in zona R1, per i quali sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 11 commi 5.2 e 5.3, la possibilità di recuperare porzioni aperte di fabbricati, purchè chiaramente definite all’interno della sagoma degli stessi, è limitata alle porzioni degli stessi definite almeno parzialmente da murature perimetrali ed ubicate al piano di copertura degli edifici stessi.

 

14     Nell’ambito della perimetrazione R1 è fatto divieto di mutare la destinazione d’uso dei locali adibiti a rimesse al fine di trasformarle in vani abitativi o commerciali, artigianali, turistico-ricettivi, direzionali. E’ ammesso il cambio di destinazione previo rilocalizzazione di tali locali in altre strutture, ricadenti in ambito R1 e/o comunque entro una distanza con raggio non superiore a 100 mt. , purché venga garantita almeno pari superficie.