Art. 14 - R1 -
COMPLESSI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE.
1 Sono
le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti gli insediamenti
aventi carattere storico, artistico e/o ambientale ed il tessuto edificato di immediato
intorno ai sensi dell’art.
2 Le
delimitazioni individuate dal P.R.G. hanno efficacia di zona di recupero ai
fini e per gli effetti degli artt. 27 e segg. della L. 457/78 ed in tali aree
sono obiettivi prioritari la conservazione, il risanamento ed una migliore
utilizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.
3 Le
destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma confermate, salvo che le
attività in essi ospitate siano oggetto di provvedimenti per la tutela
dell'igiene e della salute pubblica; sono consentiti i mutamenti di
destinazione compatibili con gli usi di cui all'art.
13 precedente e con le esigenze di tutela e valorizzazione delle
preesistenze.
4 Nelle
tavole di piano in scala 1:1000 il P.R.G. individua 6 gruppi di edifici :
-
gruppo I: edifici di pregio storico - artistico;
-
gruppo II: edifici di pregio architettonico;
-
gruppo III: edifici di interesse ambientale -
documentale;
-
gruppo IV: edifici privi di particolare pregio;
-
gruppo V: edifici in gravi condizioni di degrado;
-
gruppo VI: edifici oggetto di recente costruzione e/o
intervento in contrasto ambientale
Per
ciascun edificio si individuano le seguenti parti cui il P.R.G. riferisce il
tipo di intervento ammesso:
-
fronti degli edifici su
spazi pubblici;
-
fronti degli edifici su
spazi interni privati;
-
interno dei corpi di
fabbrica.
I tipi
di intervento ammessi con riferimento all’art. 11 precedente sono i seguenti:
RS
Restauro conservativo o restauro
scientifico
RC Risanamento conservativo
VAL Valorizzazione architettonica edilizia
RP Ristrutturazione edilizia interna o
parziale
RT Ristrutturazione edilizia totale
DR Demolizione con ricostruzione
RIQ Riqualificazione architettonico edilizia
GRUPPI
DI EDIFICI |
fronti degli edifici su spazi pubblici |
fronti degli edifici su spazi interni privati |
Interno dei corpi di fabbrica |
|
I |
edifici
di pregio storico artistico |
RS |
RS |
RS |
II |
edifici
di pregio architettonico |
RC |
RC |
RC |
III |
edifici
di interesse ambientale-documentale |
VAL |
RP |
RT |
IV |
edifici
privi di particolare pregio |
RT |
RT |
RT |
V |
edifici
in gravi condizioni di degrado |
DR |
DR |
DR |
VI |
edifici
oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale |
RIQ |
RIQ |
DR |
5 Gli interventi descritti
nella precedente tabella sono integrati dalle seguenti specificazioni:
5.1 Sono sempre consentiti gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di
demolizione senza ricostruzione degli elementi deturpanti e di quelli la cui eliminazione
migliori la qualità dell’edificio o dell’ambiente.
5.2 È sempre consentita, previ i
necessari atti di assenso dell’autorità comunale l'esecuzione di interventi
contrassegnati - nell'elenco di definizioni di cui all'art. 11 che precede - con le lettere alfabeticamente
precedenti a quella che contraddistingue l'intervento indicato dal P.R.G..
5.3 L’intervento di
valorizzazione (VAL) comprende il restauro e risanamento conservativo per le
parti dell’edificio che ancora presenta caratteristiche proprie degli edifici
storici locali e la ristrutturazione parziale per le parti compromesse
riscontrabili nella documentazione di rilievo.
5.4 L’intervento di
riqualificazione (RIQ) implica l’obbligo, in sede di interventi eccedenti la
manutenzione straordinaria, di ridurre l’impatto determinato dalla presenza di elementi
e materiali dissonanti rispetto al contesto storico mediante appropriati interventi
finalizzati al miglioramento formale dell’edificio.
5.5 Nei sottotetti è ammessa la
realizzazione di locali destinati ad uso residenziale mediante gli interventi
previsti nella tabella dei tipi di intervento, riferiti al gruppo di edifici di
appartenenza. Il conseguente incremento di SUL è in questi casi sempre ammesso
ai sensi della L.R.
5.6 Per gli edifici appartenenti
ai gruppi III, IV, V e VI è ammessa la sopraelevazione della copertura del
tetto in misura non superiore a cm. 60, misurati alla linea di imposta del
tetto per esigenze di adeguamento delle altezze interne come definite dalle vigenti
leggi.
5.7 La pendenza e la forma della
copertura vanno mantenute qualora siano uniformi per tipologia e materiali alla
tradizione costruttiva locale; esse tuttavia possono essere modificate per
adeguamento a modelli e materiali tradizionali locali.
In tal caso la
pendenza delle falde non dovrà comunque superare il 40% e non dovrà essere
modificata la linea di imposta del tetto (intersezione tra esterno muratura e intradosso
della falda), fatta salva la sopraelevazione di
Sono
consentiti nuovi terrazzi al piano delle coperture purché di dimensioni
contenute e su affacci interni rispetto alla pubblica viabilità ed esclusivamente
per gli edifici compresi nelle classi IV, V e VI del comma 4 precedente.
5.8 Gli elementi di interesse
architettonico-ambientale individuati in cartografia devono essere oggetto di
conservazione e valorizzazione nell’ambito dei tipi di intervento previsti per
il singolo edificio.
6 Nelle aree di cui al presente articolo è
fatto divieto di modificare i caratteri ambientali e la trama viaria. E’
inoltre fatto divieto di frazionare con muri o recinzioni i cortili interni
agli edifici.
7 Le aree libere non sono edificabili; esse
possono peraltro essere utilizzate per usi pubblici secondo le indicazioni del
P.R.G., per quanto specificamente previsto nel presente articolo e per
autorimesse interrate al servizio dell'edificazione esistente nella zona,
purché la loro costruzione non pregiudichi la stabilità dei fabbricati, gli
accessi, non contrastino con la realtà ambientale circostante e non siano
eliminati giardini, parchi ed aree verdi esistenti.
8 È sempre consentita, in tutte le aree di
cui al presente articolo, la formazione e la presentazione dei "piani di
recupero" disciplinati dalla citata legge 457/1978.
9 Attraverso le procedure contemplate
dall'art. 17, 7° comma della L.R. 56/77 e s. m. ed i. è consentito effettuare interventi
edilizi appartenenti ad una categoria diversa da quella determinata dalle
tavole di P.R.G. per i singoli organismi edilizi, escludendosi comunque interventi
di ristrutturazione urbanistica.
10 La disposizione che precede non si applica
agli edifici di cui al 12' comma del presente articolo.
11 L'esercizio della facoltà di cui al
precedente comma 9 comporta l'enunciazione, nella Delibera Consigliare relativa
alla variante parziale, delle ragioni analiticamente espresse e congruamente
motivate e documentate per cui si rende necessario ed opportuno l'uso di un
tipo di intervento edilizio diverso da quello indicato sulle tavole di P.R.G.
12 Per gli edifici di interesse storico od
artistico, sottoposti alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004
sono ammessi esclusivamente interventi di restauro conservativo.
Il parere della competente
Soprintendenza si intende prevalente rispetto alle prescrizioni delle presenti
norme.
13 Per gli edifici ricadenti in zona R1, per i
quali sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art.
11 commi 5.2 e 5.3, la possibilità di recuperare porzioni aperte di fabbricati,
purchè chiaramente definite all’interno della sagoma
degli stessi, è limitata alle porzioni degli stessi definite almeno parzialmente
da murature perimetrali ed ubicate al piano di copertura degli edifici stessi.
14 Nell’ambito
della perimetrazione R1 è fatto divieto di mutare la destinazione d’uso dei
locali adibiti a rimesse al fine di trasformarle in vani abitativi o commerciali,
artigianali, turistico-ricettivi, direzionali. E’ ammesso il cambio di destinazione
previo rilocalizzazione di tali locali in altre
strutture, ricadenti in ambito R1 e/o comunque entro una distanza con raggio
non superiore a 100 mt. , purché venga garantita
almeno pari superficie.