Art.    17  -    R4 - AREE DI RECENTE EDIFICAZIONE A CAPACITA’ INSEDIATIVA ESAURITA O RESIDUA

 

 

1       Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti aree di recente edificazione, con assetto insediativo prevalentemente definito ma che conservano parziali e limitate possibilità di saturazione.

 

2       Le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma confermate, salvo che le attività in essi ospitate siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute pubblica; sono consentiti i mutamenti di destinazione compatibili con gli usi di cui all'art. 13 precedente.

 

3       Sui singoli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite sono ammessi i seguenti interventi:

a)            manutenzione straordinaria;

b)            restauro e risanamento conservativo;

c)            ristrutturazione edilizia interna e totale, come definiti nelle presenti N. di A.

Nell'ambito degli interventi precedenti sono consentiti senza verifica di indici di edificabilità:

-          gli incrementi volumetrici una-tantum di edifici residenziali esistenti uni e bifamiliari che non comportino aumenti del volume esistente superiori al 20%; 75 mc. sono consentiti anche se eccedono tale percentuale.

-          gli incrementi volumetrici  suddetti devono essere realizzati prioritariamente all’interno di volumi esistenti a destinazione non residenziale.

Gli incrementi volumetrici precedentemente descritti sono alternativi e non cumulabili con quanto ammesso alla lettera e) seguente, essi inoltre, nel caso in cui determinano una sopraelevazione non dovranno comportare un’altezza dell’edificio superiore a ml. 7,50.

d)            demolizione con ricostruzione di singoli edifici sempreché il volume dell'edificio previsto nella ricostruzione non sia superiore al volume soggetto a demolizione aumentato rispettivamente delle percentuali predette nei casi di edifici esistenti uni- bifamiliari o plurifamiliari;

e)            incremento volumetrico e nuova costruzione fino al raggiungimento della densità fondiaria indicata sulle singole tabelle di zona.

Per gli interventi di incremento volumetrico e nuova costruzione é comunque prescritto il rispetto del rapporto di copertura massimo pari al 40% e dell'altezza massima pari a ml. 7,50.

 

4       Oltre ai precedenti, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica nel rispetto del dimensionamento massimo stabilito dalle Tabelle di Zona e delle seguenti condizioni:

a)            che sia previamente formato ed approvato uno strumento urbanistico esecutivo esteso all'intera superficie di area determinata caso per caso procedendo ai sensi del c. 2, art. 3 precedente;

b)            che non intervengano aumenti del volume edilizio esistente, non si superi il rapporto di copertura sull'area del 40%, e, l'altezza massima di m. 7,50.

L’Amministrazione Comunale, valutata la localizzazione e l’estensione dell’area assoggettata a strumento urbanistico esecutivo, ovvero per qualsiasi altra motivazione che concorra ad ottimizzare il conseguimento del pubblico interesse, può imporre in sede di SUE in alternativa alla monetizzazione, la cessione/asservimento gratuito di aree per il soddisfacimento di spazi pubblici nelle quantità ed alle condizioni stabilite dall’Amministrazione stessa con riferimento tuttavia ai valori fissati nell’art. 3 precedente.

 

5       Per impianti ed attrezzature a destinazione produttiva e terziario-commerciale esistenti alla data di adozione del P.R.G. (13/05/2002), legittimamente in atto, purché svolgano attività non nocive né moleste, sono consentiti interventi di ampliamento che non eccedano il 50% della S.U.L. esistente e che non implichino il superamento del rapporto di copertura sul lotto del 40%.

          Gli ampliamenti in questione, qualora superiori al 20% della S.U.L. esistente, sono subordinati al mantenimento della destinazione d'uso mediante atto unilaterale d'obbligo secondo apposito schema predisposto all'uopo dall'Amministrazione Comunale. Qualora detti ampliamenti siano realizzati mediante soprelevazione dei fabbricati esistenti si richiamano i limiti di altezza fissati al comma 3 precedente.

 

6       Per gli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica ricadenti nelle aree a corona del Centro Storico lo Strumento Urbanistico dovrà prevedere il ricorso ad idonee tipologie costruttive che ne favoriscano il corretto inserimento ambientale.