Art.             19       -       T1 – t2 - AREE PER INSEDIAMENTI TERZIARI

                                       ESISTENTI E DI NUOVO IMPIANTO

 

 

1       Il P.R.G. individua con la sigla T1 insediamenti ed aree a prevalente destinazione terziaria già esistenti da confermare e completare articolandoli in:

 

T1.COM:         (commerciali)

T1.RIC             (ricettivi)

T1.ASS             (sanitario assistenziale privato)

          T1.SPR             (sportivo- ricreativi)

 

2       Le destinazioni d’uso ammesse sono rispettivamente le seguenti:

 

T1.COM:  categoria c), comma1, art. 8 precedente con esclusione delle sottocategorie c5, c6, c7, c8;

T1.RIC:     categoria c), comma 1, art. 8 precedente limitatamente alle sottocategorie c1, c2 e c3  ; categoria d), comma 1, art. 8 precedente limitatamente alla sottocategoria d1;

T1.ASS:    categoria c), comma1, art. 8 precedente limitatamente alle sottocategorie c6,  c7  e  d1;

T1.SPR:     categoria c), comma1, art. 8 precedente limitatamente alle sottocategorie c3 e c8;

 

In tutte le zone sopra richiamate, oltre alle destinazioni specificamente attribuite sono sempre ammessi:

-          impianti e servizi accessori connessi all’attività principale;

-          la residenza del proprietario o del custode nella misura massima complessiva non superiore a 150 mq. di S.U.L. per ogni attività insediata o insedianda;

-          attrezzature e impianti pubblici

 

          Non è ammesso il frazionamento degli impianti esistenti o previsti che consista nello scorporo della eventuale S.U.L. a destinazione residenziale esistente o realizzata a servizio dell’attività principale; la presente norma comporta la sottoscrizione di un atto di impegno registrato  e trascritto che preveda la conservazione delle unità immobiliari residenziali a servizio dell’attività principale.


 

3       Il P.R.G. individua con la sigla T2.RIC le aree per insediamenti a prevalente destinazione terziaria di nuovo impianto a destinazione turistico ricettiva, internamente alle quali sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso :

-           categoria c) comma 1, art. 8 precedente limitatamente alle sottocategorie c1, c3  c4 , c8, categoria b), comma 1, art. 8 precedente limitatamente alla sottocategoria b1, ;  e categoria d), comma 1, art. 8 precedente limitatamente alla sottocategoria d1  con una S.U.L. massima consentita pari a mq. 1.825,9.

 

4       Nelle aree di cui al presente articolo, fatte salve le eventuali prescrizioni speciali, sono ammessi, mediante intervento diretto, opere di manutenzione, restauro e risanamento, degli immobili esistenti, finalizzati al loro miglioramento e adeguamento tecnologico e funzionale.

Sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione,  ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi fissati nelle relative tabelle di zona.

 

5       Per il commercio al dettaglio si richiama l’art. 40 successivo.