Art. 19 - T1
– t2 - AREE PER INSEDIAMENTI TERZIARI
ESISTENTI
E DI NUOVO IMPIANTO
1 Il P.R.G. individua con la
sigla T1 insediamenti ed aree a prevalente destinazione terziaria già esistenti
da confermare e completare articolandoli in:
T1.COM: (commerciali)
T1.RIC (ricettivi)
T1.ASS (sanitario
assistenziale privato)
T1.SPR (sportivo- ricreativi)
2 Le destinazioni d’uso
ammesse sono rispettivamente le seguenti:
T1.COM: categoria c),
comma1, art. 8 precedente con esclusione
delle sottocategorie c5, c6, c7, c8;
T1.RIC: categoria
c), comma 1, art. 8 precedente
limitatamente alle sottocategorie c1, c2 e c3 ; categoria d), comma 1, art. 8 precedente limitatamente alla sottocategoria
d1;
T1.ASS: categoria
c), comma1, art. 8 precedente
limitatamente alle sottocategorie c6, c7 e d1;
T1.SPR: categoria
c), comma1, art. 8 precedente
limitatamente alle sottocategorie c3 e c8;
In tutte le zone sopra richiamate, oltre alle destinazioni
specificamente attribuite sono sempre ammessi:
-
impianti e servizi
accessori connessi all’attività principale;
-
la residenza del
proprietario o del custode nella
misura massima complessiva non superiore a 150 mq. di
S.U.L. per ogni attività insediata o insedianda;
-
attrezzature e impianti
pubblici
Non è ammesso il
frazionamento degli impianti esistenti o previsti che consista nello scorporo
della eventuale S.U.L. a destinazione residenziale esistente o realizzata a
servizio dell’attività principale; la presente norma comporta la sottoscrizione
di un atto di impegno registrato e trascritto che preveda la
conservazione delle unità immobiliari residenziali a servizio dell’attività
principale.
3 Il P.R.G. individua con la
sigla T2.RIC le aree per insediamenti a prevalente destinazione terziaria di
nuovo impianto a destinazione turistico ricettiva, internamente alle quali sono
ammesse le seguenti destinazioni d’uso :
-
categoria c) comma 1,
art. 8 precedente limitatamente alle sottocategorie c1, c3 c4 , c8, categoria b),
comma 1, art. 8 precedente limitatamente
alla sottocategoria b1, ; e categoria d), comma 1, art. 8 precedente limitatamente alla
sottocategoria d1 con una S.U.L. massima consentita pari a
mq. 1.825,9.
4 Nelle aree di cui al
presente articolo, fatte salve le eventuali prescrizioni speciali, sono
ammessi, mediante intervento diretto, opere di manutenzione, restauro e
risanamento, degli immobili esistenti, finalizzati al loro miglioramento e
adeguamento tecnologico e funzionale.
Sono
altresì ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione nel
rispetto dei parametri urbanistico-edilizi fissati nelle relative tabelle di
zona.
5 Per il commercio al dettaglio si richiama l’art. 40 successivo.