Art.      2  -  ARTICOLAZIONE NORMATIVA DEL P.R.G.

 

 

1.             Il P.R.G. per favorire un ordinato assetto e sviluppo degli insediamenti sul territorio comunale, individua gli interventi strutturali ed infrastrutturali necessari o ammissibili, stabilendo vincoli e modalità cui debbono adeguarsi i soggetti pubblici o privati, mediante le rappresentazioni cartografiche e le Norme Tecniche di Attuazione (N. T. A.).

 

2.             Le N.T.A. contengono le disposizioni attuative delle previsioni cartografiche del P.R.G. e, più in generale, le disposizioni che, unitamente alle vigenti norme di legge, regolano l’uso del territorio comunale.

 

3.             Delle N. T. A. fanno parte integrante le “Tabelle di Zona” allegate; le Tabelle riassumono ed integrano le previsioni delle N. T. A. relativamente alle singole zone in cui è suddiviso il territorio comunale, nonché a porzioni di dette zone o a singoli edifici in esse comprese.

          Le note alle Tabelle di zona precisano quali parametri ed indici rivestono valore prescrittivo e quali semplice valore descrittivo della zona normativa.

Eventuali prescrizioni particolari contenute nelle Tabelle prevalgono e costituiscono deroga rispetto alle disposizioni generali contenute nelle N. T. A.

 

4.             In caso di controversa interpretazione fra tavole in scala diversa, fa testo la tavola a scala più dettagliata, unicamente per le aree in essa comprese ed in riferimento agli stessi immobili; in caso di controversa interpretazione fra tavole e norme, prevale il dettato normativo e/o il contenuto della Tabella.

 

5.             Gli elaborati geologico - tecnici hanno funzioni normative a tutti gli effetti.

 

6.             Le limitazioni d’uso e di intervento derivanti dalle classificazioni operate dalle indagini sulle caratteristiche geomorfologiche del territorio e geologico-tecniche sulle aree di intervento sono da intendersi in ogni caso prevalenti su tutte le previsioni cartografiche e normative di P.R.G.