ART.         20 -        P1 - AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI esistenti confermati E DI COMPLETAMENTO.

 

1       Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. che comprendono le aree già occupate da impianti produttivi confermati nella loro ubicazione.

 

2               Nelle aree di cui al presente articolo sono ammessi gli usi di cui alla categoria b), comma 1, art. 8 precedente.

Le destinazioni commerciali di cui alle sottocategorie c1, c2  e c3 sono ammesse esclusivamente nelle seguenti aree: P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, P1.6, P1.7, P1.8, P1.9, P1.10, P1.11 e P1.12 della tavola 2 (capoluogo);  P1.2 della tavola 3 (Valpone). Per l’area P1.10è altresì ammessa la destinazione d1 di cui all’art.8 precedente, con il limite massimo di mq.300 di S.U.L.

Oltre alle destinazioni specificamente attribuite sono sempre ammessi:

-        impianti e servizi accessori connessi all’attività principale;

-        la residenza per il proprietario o per il custode nella misura massima complessiva non superiore a 200 mq. di S.U.L. per ogni attività insediata o insedianda;

-        attrezzature e impianti pubblici.

          Non è ammesso il frazionamento degli impianti esistenti o previsti che consista nello scorporo della eventuale S.U.L. a destinazione residenziale esistente o realizzata a servizio dell’attività principale; la presente norma comporta la sottoscrizione di un atto di impegno registrato e trascritto che preveda la conservazione delle unità immobiliari residenziali a servizio dell’attività principale.

 

3       Nelle aree di cui al presente articolo sono sempre ammessi, mediante intervento diretto, le opere di manutenzione, restauro e risanamento, degli impianti esistenti, finalizzate al miglioramento e all'adeguamento tecnologico e funzionale.

          Gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione sono ammessi nel rispetto delle modalità attuative e dei parametri edilizi ed urbanistici fissati nelle relative tabelle di zona.

 

4        Per gli impianti esistenti già eccedenti il rapporto di copertura previsto nelle singole zone, è ammesso una-tantum un ampliamento della superficie coperta nella misura del 10% dell’esistente, con un massimo comunque pari a mq. 200.

 

5       Per il commercio al dettaglio si richiama l’art. 40 successivo;

 

6       Per l’area P1.12 sono fatte salve le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi vigente che si intendono richiamate ad ogni effetto. Ad integrazione delle norme richiamate è prescritta quale altezza massima degli edifici ad uso produttivo la misura di ml. 9,00.