ART. 20 - P1 - AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI esistenti
confermati E DI COMPLETAMENTO.
1 Sono le parti del
territorio comunale individuate dal P.R.G. che comprendono le aree già occupate
da impianti produttivi confermati nella loro ubicazione.
2
Nelle aree di cui al presente articolo sono
ammessi gli usi di cui alla categoria b), comma 1, art. 8 precedente.
Le
destinazioni commerciali di cui alle sottocategorie c1, c2 e c3
sono ammesse esclusivamente nelle seguenti aree: P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5,
P1.6, P1.7, P1.8, P1.9, P1.10, P1.11 e P1.12 della tavola 2 (capoluogo); P1.2 della tavola 3 (Valpone). Per l’area P1.10è altresì ammessa la
destinazione d1 di cui all’art.8 precedente, con il limite massimo di mq.300 di
S.U.L.
Oltre
alle destinazioni specificamente attribuite sono sempre ammessi:
-
impianti e servizi
accessori connessi all’attività principale;
-
la residenza per il
proprietario o per il custode nella misura massima complessiva non superiore a 200 mq. di S.U.L. per ogni attività insediata o insedianda;
-
attrezzature e impianti
pubblici.
Non è ammesso il frazionamento degli impianti
esistenti o previsti che consista nello scorporo della eventuale S.U.L. a
destinazione residenziale esistente o realizzata a servizio dell’attività
principale; la presente norma comporta la sottoscrizione di un atto di impegno
registrato e trascritto che preveda la conservazione delle unità immobiliari
residenziali a servizio dell’attività principale.
3 Nelle aree di cui al
presente articolo sono sempre ammessi, mediante intervento diretto, le opere di
manutenzione, restauro e risanamento, degli impianti esistenti, finalizzate al
miglioramento e all'adeguamento tecnologico e funzionale.
Gli interventi di ristrutturazione
edilizia, ampliamento e nuova costruzione sono ammessi nel rispetto delle
modalità attuative e dei parametri edilizi ed urbanistici fissati nelle
relative tabelle di zona.
4 Per gli impianti esistenti già
eccedenti il rapporto di copertura previsto nelle singole zone, è ammesso
una-tantum un ampliamento della superficie coperta nella misura del 10%
dell’esistente, con un massimo comunque pari a mq. 200.
5 Per il commercio al dettaglio si richiama l’art. 40 successivo;
6 Per l’area P1.12
sono fatte salve le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del Piano
per gli Insediamenti Produttivi vigente che si intendono richiamate ad ogni
effetto. Ad integrazione delle norme richiamate è prescritta quale altezza
massima degli edifici ad uso produttivo la misura di ml. 9,00.