ART.      21 - P2 - AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI NUOVO IMPIANTO.

 

 

1       Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. nelle quali è previsto l’insediamento di nuovi impianti produttivi.

 

2               Nelle aree di cui al presente articolo sono ammessi gli usi di cui alla categoria b), comma 1 dell’art. 8 precedente.

 

Le destinazioni commerciali di cui alle sottocategorie c1, c2 e c3 sono ammesse esclusivamente nelle aree P2.1 della tavola 2 (capoluogo) e P2.1, P2.2, P2.3 della tavola 3 (Valpone).

 

Oltre alle destinazioni specificamente attribuite sono sempre ammessi:

-          impianti e servizi accessori connessi all’attività principale;

-          la residenza per il proprietario o custode nella misura massima complessiva non superiore a 250 mq. di S.U.L. per ogni attività insediata o insedianda;

-          attrezzature e impianti pubblici.

 

          Non è ammesso il frazionamento degli impianti esistenti o previsti che consista nello scorporo della eventuale S.U.L. a destinazione residenziale esistente o realizzata a servizio dell’attività principale; la presente norma comporta la sottoscrizione di un atto di impegno registrato e trascritto che preveda la conservazione delle unità immobiliari residenziali a servizio dell’attività principale.

 

3       Nelle aree di cui al presente articolo sono sempre ammessi, mediante intervento diretto, le opere di manutenzione, restauro e risanamento, degli impianti esistenti, finalizzate al miglioramento e all'adeguamento tecnologico e funzionale.

          Gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione sono ammessi nel rispetto delle modalità attuative e dei parametri edilizi ed urbanistici fissati nelle relative tabelle di zona.

 

4       Per il commercio al dettaglio si richiama l’art. 40 successivo.

 

5        Il P.I.P. dell’area P2.1 dovrà prevedere un’idonea viabilità di penetrazione interna ed un numero limitato di accessi diretti lungo la nuova viabilità pubblica esterna all’area.