ART.    22  -  E - AREE AGRICOLE PRODUTTIVE

 

 

1       Nelle aree agricole produttive (E) gli interventi hanno per oggetto il potenziamento e l’ammodernamento delle aziende agricole esistenti, del processo produttivo e delle strutture con esso connesse, la creazione di nuovi centri aziendali in quanto compatibili con una migliore utilizzazione economica del territorio agricolo.

 

2       Gli interventi ammessi sono i seguenti:

          a) in funzione di aziende agricole esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme:

              a1.  interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione degli edifici ad uso residenziale rurale esistenti oltreché la manutenzione ordinaria e straordinaria;

              a2.  interventi di nuova costruzione per abitazione rurali;

              a3. ampliamento e nuova costruzione di attrezzature e infrastrutture per l’agricoltura, quali locali per allevamento e ricovero di animali, silos, locali di deposito, rimessa, cantina etc.

             

              Per gli interventi di cui alla lettera a1. è ammesso ove necessario un incremento della S.U.L. abitabile esistente anche in eccedenza rispetto ai limiti di cui al successivo 3° comma purché contenuto nella misura del 20%; per incrementi maggiori si applicano in ogni caso i parametri per la nuova edificazione.

             

              Gli interventi di nuova costruzione per abitazioni di cui alla lettera a2. sono ammessi:

              -   qualora si documenti un fabbisogno abitativo supplementare in ragione degli addetti all’azienda; in tal caso la verifica dei parametri di cui al successivo 3° comma deve comprendere la situazione di fatto e di progetto;

              -   qualora l’abitazione esistente risulti, per motivi tecnici e funzionali, tale da non poter essere recuperabile e perciò debba essere sostituita; in tal caso i locali esistenti debbono essere demoliti, se non rivestono interesse architettonico, oppure destinati, mediante atto d’impegno, ad usi accessori all’attività agricola.

 

b)  nuova costruzione in funzione di nuovi centri aziendali al servizio di aziende agricole di nuova formazione. Tali interventi sono possibili solo se documentati dal richiedente mediante documentazione che comprenda gli elementi tecnico-descrittivi del Piano Aziendale o Interaziendale a norma delle vigenti leggi di settore.

 

          c) per i fabbricati dismessi dall’uso agricolo e quelli a destinazione extragricola si applicano le norme dell’art. 31seguente cui si rimanda.

 

 

3       Condizioni per l’edificazione.

          Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a1., qualora eccedano i limiti richiamati, a2. e b), gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali o le parti di edifici adibiti a tale destinazione, non possono superare i seguenti:

          - terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc.  0,05 x mq.

          - terreni a colture legnose specializzate: mc.  0,03 x mq.

          - terreni a seminativo ed a prato permanente: mc.  0,02 x mq.

          - terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno: in misura non superiore a 5 ha. per azienda: mc. 0,01 x mq.

          - terreni a pascolo e prato pascolo permanente di aziende silvo-pastorali per abitazioni non superiori a 500 mc. per azienda: mc. 0,001 x mq.  

         

          Gli interventi di cui al comma presente sono ammessi solo per i soggetti di cui al successivo 7° c., lettera a), b), c) e solo in quanto la superficie e l’attività aziendale siano tali da richiedere almeno 104 giornate lavorative (da documentare con i criteri usati per i piani aziendali) e perciò la occupazione convenzionale di un addetto.

          Ad ogni addetto può corrispondere un’abitazione proporzionale alle esigenze ed alla composizione del corrispondente nucleo familiare, con un massimo comunque di 700 mc. ed in ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell’azienda con più nuclei familiari addetti non devono nel complesso superare un volume di 1.500 mc.

Per i fini di cui al presente comma è ammessa l’utilizzazione degli appezzamenti componenti l’azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi entro un raggio massimo dal centro aziendale di km. 10 in provincia di Cuneo e km. 3 in provincia di Asti.

 

4       Nuove costruzioni di locali per allevamento e ricovero di animali sono ammesse a condizione che l’azienda disponga in connessione con l’attività di allevamento stesso almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame ovvero per ogni q.le di peso vivo richiesto dalle norme vigenti in materia più restrittive.

 

4.1    Nuove costruzioni di locali per allevamento e ricovero di animali, ad eccezione di quelli suinicoli, di sanati e avicunicoli, dovranno inoltre  rispettare:

-         distanza minima dalle aree residenziali e terziarie: ml. 200;

-         distanze minime dall’abitazione del proprietario: ml. 15;

-         distanza minima da abitazioni di altra proprietà: ml. 50, salvo riduzione con accordo scritto tra le parti fino ad un minimo di ml. 15.

 

4.2    In caso di allevamenti suinicoli, di sanati, avicunicoli, le distanze dalle aree residenziali, terziarie e da abitazioni di altra proprietà dovranno essere rispettivamente pari a ml. 400 e 100; quest’ultima distanza con accordo scritto tra le parti potrà essere ridotta a ml. 30.

 

In ogni caso non sono ammessi nuovi allevamenti superiori alle seguenti quantità, espresse in peso vivo di bestiame:

-   suini: 1.500 q.li;

-   sanati: 500 q.li;

-   avicoli e cunicoli: 360 q.li.

 

4.3    Ai fini dell’accertamento di cui al comma 4 precedente, per allevamenti di suini, sanati o avicunicoli, almeno il 50% dei terreni deve risultare in proprietà del richiedente o di suoi familiari entro il terzo grado di parentela (compreso). Per i terreni necessari non in proprietà del richiedente, il rilascio dell’atto abilitativo è subordinato all’impegno unilaterale scritto assunto davanti al Sindaco o al Segretario Comunale da parte del richiedente per lo spandimento in aree definite nell’impegno stesso; l’atto di impegno è sottoscritto dal conduttore delle aree di spandimento.

 

4.4    Ampliamenti, anche mediante corpi separati, di allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione a distanze inferiori a quelle prescritte, sono ammessi, alle seguenti condizioni:

           l’ampliamento dovrà essere localizzato sul lato opposto delle stalle esistenti rispetto agli insediamenti che determinano distanza, in modo da non ridurre quelle già esistenti;

           qualora il rispetto della condizione precedente non sia possibile, l’ampliamento dovrà assicurare un distacco minimo da abitazione di altra proprietà pari almeno a quanto previsto nel comma 4.1 precedente e dimostrare la adozione di particolari accorgimenti per la riduzione degli elementi di disturbo (alberature di schermatura, miglioramento sistemi di stoccaggio liquami, miglioramenti modalità di allevamento etc…);

           il carico di bestiame complessivamente allevato, per gli allevamenti suinicoli, di sanati e avicunicoli, non potrà superare le quantità di cui al comma 4.2 precedente; si richiama il rispetto del comma 4.3 precedente.

 

4.5    Le aree utilizzabili per lo spandimento devono risultare ad una distanza massima di Km. 7 dal centro aziendale.

 

5       La percentuale di copertura della superficie del fondo su cui insistono le costruzioni per la residenza rurale ed al servizio dell’attività agricola non può superare il 30%. Le costruzioni per la residenza rurale sono ammesse nel rispetto di: piani fuori terra, nr. 2; h. max. ml. 7,50.

 

6       Ai fini della applicazione delle norme di cui al presente articolo si assumono i seguenti pesi convenzionali, espressi in quintali, per capo di bestiame vivo:

-       Vacche..................................................................................................... 5,00

-       Vitelli scolostrati................................................................................... 0,50

-       Vitelli (fino a 6 mesi)............................................................................ 1,50

-       Vitelli sanati (6 - 12 mesi).................................................................... 2,30

-       Vitelli con più di 1 anno:

- macello.................................................................................................. 3,80

              - allevamento.......................................................................................... 3,00

-       Vitelli con più di 2 anni:

- macello.................................................................................................. 4,80

              - allevamento.......................................................................................... 4,00

-       Tori e torelli da riproduzione............................................................... 5,00

-       Verri......................................................................................................... 2,00

-       Allevamenti suini a ciclo aperto per la produzione

di suinetti svezzati di peso finale fino a 30 kg.:

              per ogni scrofa presente in ciclo......................................................... 2,50

-       Allevamenti suini a ciclo aperto per la produzione

di magroni del peso finale di kg. 50:

              per ogni scrofa presente in ciclo......................................................... 3,50

-       Allevamenti suini a ciclo chiuso per la produzione

di suini del peso finale di kg. 120:

              per ogni scrofa presente in ciclo......................................................... 6,70

-       Allevamento suini a ciclo chiuso per la produzione

di suini del peso finale fino a 150 kg.:

              per ogni scrofa presente in ciclo....................................................... 10,80

-       Allevamenti con sola fase di ingrasso:

per ogni capo presente.......................................................................... 0,80

-       Allevamenti di suinetti di peso variabile

da 10 a 50 kg........................................................................................... 0,30

-       Ovini........................................................................................................ 0,40

-       Caprini..................................................................................................... 0,30

-       Equini...................................................................................................... 4,00

-       Polli da carne.......................................................................................... 1,50. (x 100 capi)

-       Galline ovaiole....................................................................................... 1,80 (x 100 capi)

-       Altri volatili e conigli............................................................................ 1,50 (x 100 capi)

 

6.1    La costruzione di fabbricati di servizio per l'azienda agricola è subordinata alle reali necessità dell’azienda stessa da dimostrarsi a mezzo di un Piano Aziendale da sottoporre al parere vincolante della Commissione per l’Agricoltura.

6.2    La costruzione di stalle per allevamento è ammessa nelle seguenti quantità:

a)    allevamenti suinicoli a ciclo chiuso
Superficie utile lorda di porcilaia: mq. 2,40/q.le

b)    allevamenti suinicoli con scrofe e vendita lattonzoli
Superficie utile lorda di porcilaia: mq. 3,90/q.le

c)    allevamenti suinicoli con solo ingrasso
Superficie utile lorda di porcilaia: mq. 1,60/q.le

d)    stalle bovini a stabulazione fissa
Superficie utile lorda: mq. 2,00/q.le

e)    stalle bovini a stabulazione libera su cuccette
Superficie utile lorda: mq. 2,00/q.le

f)    stalle per vitelli a stabulazione libera a box su lettiera permanente:
Superficie utile lorda: mq. 1,20/q.le

g)    stalle per vacche a stabulazione libera a box su lettiera permanente:
Superficie utile lorda: mq. 1,60/q.le

h)    allevamenti avicunicoli
Superficie utile lorda: mq. 11/q.le

i)         per altri tipi di allevamento si seguono indicazioni manualistiche opportunamente documentate.

 

Sono comunque fatte salve diverse superfici determinate con l’applicazione di normative di settore (benessere animali) qualora vincolanti ai fini autorizzativi.

 

7       I permessi di costruire per l’edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:

          a) agli  imprenditori  agricoli  ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;

          b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l’esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

          c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell’articolo 2 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni e della lettera m) del secondo comma dell’art. 25 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., che hanno residenza e domicilio nell’azienda interessata.

 

          Altri titoli abilitativi previsti dal presente articolo sono rilasciatei ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.

 

8       Nelle aree di cui al presente articolo, ai proprietari dei fondi o agli aventi titolo, a prescindere dalle qualifiche precedentemente richiamate nel presente articolo, può essere rilasciato permesso di costruire per la costruzione di modeste strutture (“ciabot”) ad uso deposito o ricovero attrezzature agricole, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-          è ammessa una sola struttura per appezzamento, intendendosi tali i terreni contigui di unica proprietà. E’ comunque necessaria la disponibilità di un lotto minimo non inferiore a 1500 mq.;

-          la struttura è ammessa solo in quanto necessaria per il servizio di fondi in attualità di coltivazione e senza alcuna funzione abitativa;

-          la S.C. massima ammessa è pari a mq. 15;

-          la struttura deve essere realizzata con tipologia ed impiego di materiali coerenti con la tradizione costruttiva locale, ad un piano fuori terra ed altezza utile interna non superiore a mt. 2,50 con pendenza delle falde non superiore a 40%.

 

9               Nelle zone agricole di cui al presente articolo può inoltre essere autorizzata, sempre per documentate esigenze di coltivazione dei fondi, la realizzazione di ricoveri campestri (“benna”) realizzati con struttura in legno, copertura in coppi, eventualmente chiusi con canicciato, della superficie massima di mq. 10.

 

10     Si richiamano in quanto applicabili le norme di cui all’art. 25 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. o eventuali norme più restrittive sugli allevamenti e sulla fertilizzazione e spandimento dei liquami prescritte dalle leggi e regolamenti regionali e statali di settore.

11     Gli interventi di cui ai punti 8 e 9 non potranno coesistere.