Art.    23  -  E1-E2- E3 -        AREE AGRICOLE DI RISPETTO DEGLI ABITATI, DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DI INTERESSE AMBIENTALE

 

 

1               Le aree agricole di rispetto degli abitati, individuate come aree E1, sono volte alla conservazione di zone prossime ai tessuti edificati preservandole da nuovi interventi agricoli episodici che potrebbero compromettere una eventuale futura ordinata espansione urbana e la realizzazione di connessi interventi infrastrutturali.

 

2               Le aree agricole di rispetto degli abitati, individuate come aree E2, sono finalizzate alla conservazione di zone marginali al tessuto edilizio esistente inutilizzabili per ragioni ambientali e geotecniche.

 

3       Le aree agricole di salvaguardia ambientale, topograficamente individuate come aree E3, sono finalizzate alla conservazione di particolari ambiti significativi sotto il profilo ambientale-paesistico.

 

4       Le aree, di cui ai commi 1, 2 e 3 precedenti, sono equiparate alle aree E, tuttavia su di esse sono consentiti solo gli interventi di cui al punto 2 lettera a) del precedente art. 22, in funzione di aziende agricole già insediate, con un limite massimo per ampliamento o completamento del 30% della superficie coperta esistente, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

Per gli edifici per i quali viene meno, per cessazione, l’attività agricola e per gli edifici a destinazione extra-agricola, si ammettono gli interventi previsti nell’art. 31  seguente.

 

5          Nelle aree di salvaguardia ambientale del parco di Mombirone e delle Rocche cartograficamente individuate con la sigla E3.1 valgono le seguenti prescrizioni specifiche:

 

5.1      Sono vietati i seguenti interventi:

-     la nuova edificazione a carattere stabile fatta eccezione per i “ciabot” e le “benne” di cui ai commi 8 e 9 del precedente art. 22 e per quanto ammesso al comma 5.2 seguente;

-     modificare il percorso dei rii ed i naturali sedimi di deflusso delle acque nonché intubare e/o canalizzare rii, ruscelli e canali di scolo;

-     modificare il percorso ed il tipo di pavimentazione della viabilità esistente;

-     accumulare e depositare materiali di qualsiasi natura;

-     effettuare la coltivazione di cave e comunque prelevare materiali inerti;

-     tagliare indiscriminatamente la vegetazione spontanea cresciuta sui terreni incolti, salvo il caso di reimpianto di specie autoctone consentite o nel caso di reimpianto di culture agrarie tradizionali;

-     effettuare disboscamenti negli appezzamenti destinati a bosco ceduo o il solo taglio di piante delle specie arboree di cui al punto 4.3 successivo;

-     installare ogni tipo di traliccio o linea aerea;

 

5.2         Nelle suddette aree E3.1 sono ammessi i seguenti interventi:

-     la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità esistente con possibilità di adeguamento della stessa alle mutate esigenze funzionali;

-     la realizzazione di percorsi naturalistici e di aree attrezzate per giochi e pic-nic;

-     l’installazione pubblica di capanni per osservazione naturalistiche;

-     l’ampliamento della superficie destinata a colture e la modifica del tipo di colture in atto;

-     i drenaggi sotterranei e superficiali;

-     gli interventi di cui ai commi d) ed e) dell’art. 31 seguente.

-     il vincolo dei terreni con gli indici di spettanza relativi alla coltura in atto per l’edificazione rurale nelle zone agricole in cui è consentita;

-     il taglio di eventuali boschi cedui;

-     la variazione morfologica della superficie del suolo per effettuare modifiche fondiarie secondo le procedure di cui al successivo art. 39

5.3         Nel caso di sostituzioni arboree sono ammesse le seguenti specie: 

                        Pino silvestre, castagno, quercia (farnia, roverella), acero campestre, carpino bianco, bagolaro, ontano, olmo, ciliegio selvatico, pioppo selvatico, ginepro, salicone, salice selvatico, noce, nocciolo e maggiociondolo.

6                 La realizzazione di “ciabot e benne” di cui ai commi 8 e 9 del precedente articolo 22 è vietata nelle zone E1 ed E2 con l’esclusione della zona E2 ubicata a monte di Corso Alba sul versante sud-est della Collina di Mombirone, ed è ammessa nelle zone E3. Per le zone E3.1 valgono le prescrizioni del comma 5 precedente.