Art. 24 - AR
- ANNUCLEAMENTI RURALI
1 Il P.R.G. individua topograficamente come annucleamenti rurali le borgate od i nuclei di originaria
formazione rurale ove assieme alla permanenza delle attività primarie e delle
connesse residenze si intende promuovere il recupero del patrimonio edilizio anche
per nuovi usi.
In essi oltre a quanto previsto nelle
aree agricole (residenza rurale, impianti e strutture a carattere aziendale con
l’esclusione di nuovi impianti per l’allevamento zootecnico) sono ammesse le
destinazioni di cui al comma 1 dell’art. 13
precedente. Relativamente alle strutture
atte all’attività di allevamento si precisa che è consentita la demolizione
ovvero la cessazione dell’uso quale ricovero per animali, e ricostruzione con
nuova localizzazione, all’interno del perimetro dell’Annucleamento
Rurale, qualora ciò determini vantaggi di carattere sanitario,
paesaggistico-ambientali e di salubrità al nucleo stesso.
2 Per gli edifici esistenti, oltre a quanto
disposto al comma precedente, sono ammessi, mediante intervento diretto, la
manutenzione, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia
parziale e totale, anche con soprelevazioni ed ampliamenti di volume non
superiori al 20%, purché compatibili con le tipologie esistenti e per le
destinazioni precedentemente ammesse e sempreché non producano un’altezza
massima superiore a ml. 7,50; 75 mc. sono comunque
consentiti anche se eccedono la percentuale prescritta.