Art.             24       -       AR - ANNUCLEAMENTI RURALI

 

 

1       Il P.R.G. individua topograficamente come annucleamenti rurali le borgate od i nuclei di originaria formazione rurale ove assieme alla permanenza delle attività primarie e delle connesse residenze si intende promuovere il recupero del patrimonio edilizio anche per nuovi usi.

          In essi oltre a quanto previsto nelle aree agricole (residenza rurale, impianti e strutture a carattere aziendale con l’esclusione di nuovi impianti per l’allevamento zootecnico) sono ammesse le destinazioni di cui al comma 1 dell’art. 13 precedente. Relativamente alle strutture atte all’attività di allevamento si precisa che è consentita la demolizione ovvero la cessazione dell’uso quale ricovero per animali, e ricostruzione con nuova localizzazione, all’interno del perimetro dell’Annucleamento Rurale, qualora ciò determini vantaggi di carattere sanitario, paesaggistico-ambientali e di salubrità al nucleo stesso.

 

2       Per gli edifici esistenti, oltre a quanto disposto al comma precedente, sono ammessi, mediante intervento diretto, la manutenzione, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia parziale e totale, anche con soprelevazioni ed ampliamenti di volume non superiori al 20%, purché compatibili con le tipologie esistenti e per le destinazioni precedentemente ammesse e sempreché non producano un’altezza massima superiore a ml. 7,50; 75 mc. sono comunque consentiti anche se eccedono la percentuale prescritta.