Art.    25  -  AP - AREE DEL PARCO DI MOMBIRONE E DELLE ROCCHE

 

1               Sono le aree finalizzate alla tutela di ambienti connotati sotto il profilo naturalistico e paesistico con l’obiettivo di assicurarne una più diffusa fruizione sociale.

 

2               L’area a parco del Mombirone individuata cartograficamente con la sigla AP1è finalizzata alla creazione di un’area verde nelle immediate vicinanze del centro urbano.

 

2.1 In detta area è di norma vietata:

-     la realizzazione di ogni nuova costruzione;

-     la realizzazione di nuove strutture viarie;

-     intubare o canalizzare ruscelli e canali di scolo o modificare il percorso del naturale deflusso delle acque;

-     accumulare o depositare anche solo temporaneamente materiali di qualsiasi natura;

-     modificare morfologicamente la superficie del suolo, neppure per bonifica ambientale;

-     effettuare la coltivazione di cave e comunque prelevare materiali inerti;

-     ampliare la superficie destinata a colture e modificare il tipo di colture agricole in atto, salvo le normali rotazioni e/o sostituzioni colturali come praticate alla data di adozione del Piano;

-     tagliare indiscriminatamente la vegetazione spontanea cresciuta sui terreni incolti, con l’esclusione del reimpianto di specie autoctone ammesse;

-     installare ogni tipo di traliccio o linea aerea;

 

2.2    Nella suddetta area sono ammessi i seguenti interventi:

-     la  manutenzione ordinaria della viabilità esistente;

-     interventi di ampliamento della strada comunale di Via Boschetto;

-     la realizzazione di percorsi naturalistici e di aree attrezzate per giochi e pic-nic;

-     l’installazione pubblica di capanni per osservazione naturalistiche;

-     gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti.

-     il vincolio dei terreni con gli indici di spettanza relativi alla coltura in atto per l’edificazione rurale nelle zone agricole in cui è consentita;

2.3    Nel caso di sostituzioni arboree sono ammesse le seguenti specie: 

                   Pino silvestre, castagno, quercia (farnia, roverella), acero campestre, carpino bianco, bagolaro, ontano, olmo, ciliegio selvatico, pioppo selvatico, ginepro, salicone, salice selvatico, noce, nocciolo e maggiociondolo.

3               L’area del parco delle Rocche – Oasi di San Nicolao individuata cartograficamente con la sigla AP2 è finalizzata alla creazione di un’area verde di interesse sovracomunale.

 

3.1 In detta area sono di norma vietati i seguenti interventi:

-     la realizzazione di ogni nuova costruzione con la sola eccezione delle “benne” di cui al comma 9 dell’art. 22 precedente;

-     la realizzazione di nuove strutture viarie nonché la modifica del percorso e del tipo di pavimentazione della viabilità esistente;

-     intubare o canalizzare rii, ruscelli e canali di scolo o modificare il percorso del naturale deflusso delle acque fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli invasi costituenti i biotopi “Canale” e “Sersheim”;

-     accumulare o depositare anche solo temporaneamente materiali di qualsiasi natura;

-     modificare morfologicamente la superficie del suolo, neppure per bonifica ambientale;

-     effettuare la coltivazione di cave e comunque prelevare materiali inerti;

-     ampliare la superficie destinata a colture e modificare il tipo di colture agricole in atto, salvo le normali rotazioni e/o sostituzioni colturali come praticate alla data di adozione del Piano;

-     tagliare indiscriminatamente la vegetazione spontanea cresciuta sui terreni incolti, con l’esclusione del reimpianto di specie autoctone ammesse;

-     installare ogni tipo di traliccio o linea aerea;

-     il vincolio dei terreni con gli indici di spettanza relativi alla coltura in atto per l’edificazione rurale nelle zone agricole.

 

3.2         Nella suddetta area sono ammessi i seguenti interventi:

-     la manutenzione ordinaria della viabilità esistente;

-     la realizzazione di percorsi naturalistici;

-     l’installazione pubblica di capanni per osservazione naturalistiche;

-     gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti.

3.3    Nel caso di sostituzioni arboree sono ammesse le seguenti specie: 

                   Pino silvestre, castagno, quercia (farnia, roverella), acero campestre, carpino bianco, bagolaro, ontano, olmo, ciliegio selvatico, pioppo selvatico, ginepro, salicone, salice selvatico, noce, nocciolo e maggiociondolo.

 

3.4    Nell’area dell’ex tiro a volo in Loc. Lame, cartograficamente individuata, è ammesso il recupero dei fabbricati esistenti e la realizzazione di una nuova struttura con una superficie coperta massima di mq. 100 e altezza m. 4,00, per la realizzazione di attività di carattere naturalistico – didattico, centro servizi e pernottamento. La nuova struttura dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme costruttive e dei materiali che caratterizzano gli edifici agricoli esistenti in zona.

 

4       Nelle suddette aree trovano applicazione le vigenti disposizione di legge in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici.