Art. 25 - AP - AREE DEL PARCO DI MOMBIRONE E DELLE ROCCHE
1 Sono le aree finalizzate alla tutela di ambienti connotati sotto il profilo naturalistico e paesistico con l’obiettivo di assicurarne una più diffusa fruizione sociale.
2 L’area a parco del Mombirone individuata cartograficamente con la sigla AP1è finalizzata alla creazione di un’area verde nelle immediate vicinanze del centro urbano.
2.1 In detta area è di norma vietata:
- la realizzazione di ogni nuova costruzione;
- la realizzazione di nuove strutture viarie;
- intubare o canalizzare ruscelli e canali di scolo o modificare il percorso del naturale deflusso delle acque;
- accumulare o depositare anche solo temporaneamente materiali di qualsiasi natura;
- modificare morfologicamente la superficie del suolo, neppure per bonifica ambientale;
- effettuare la coltivazione di cave e comunque prelevare materiali inerti;
- ampliare la superficie destinata a colture e modificare il tipo di colture agricole in atto, salvo le normali rotazioni e/o sostituzioni colturali come praticate alla data di adozione del Piano;
- tagliare indiscriminatamente la vegetazione spontanea cresciuta sui terreni incolti, con l’esclusione del reimpianto di specie autoctone ammesse;
- installare ogni tipo di traliccio o linea aerea;
2.2 Nella suddetta area sono ammessi i seguenti interventi:
- la manutenzione ordinaria della viabilità esistente;
- interventi di ampliamento della strada comunale di Via Boschetto;
- la realizzazione di percorsi naturalistici e di aree attrezzate per giochi e pic-nic;
- l’installazione pubblica di capanni per osservazione naturalistiche;
- gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti.
- il vincolio dei terreni con gli indici di spettanza relativi alla coltura in atto per l’edificazione rurale nelle zone agricole in cui è consentita;
2.3 Nel caso di sostituzioni arboree sono ammesse le seguenti specie:
Pino silvestre, castagno, quercia (farnia, roverella), acero campestre, carpino bianco, bagolaro, ontano, olmo, ciliegio selvatico, pioppo selvatico, ginepro, salicone, salice selvatico, noce, nocciolo e maggiociondolo.
3 L’area del parco delle Rocche – Oasi di San Nicolao individuata cartograficamente con la sigla AP2 è finalizzata alla creazione di un’area verde di interesse sovracomunale.
3.1 In detta area sono di norma vietati i seguenti interventi:
- la realizzazione di ogni nuova costruzione con la sola eccezione delle “benne” di cui al comma 9 dell’art. 22 precedente;
- la realizzazione di nuove strutture viarie nonché la modifica del percorso e del tipo di pavimentazione della viabilità esistente;
- intubare o canalizzare rii, ruscelli e canali di scolo o modificare il percorso del naturale deflusso delle acque fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli invasi costituenti i biotopi “Canale” e “Sersheim”;
- accumulare o depositare anche solo temporaneamente materiali di qualsiasi natura;
- modificare morfologicamente la superficie del suolo, neppure per bonifica ambientale;
- effettuare la coltivazione di cave e comunque prelevare materiali inerti;
- ampliare la superficie destinata a colture e modificare il tipo di colture agricole in atto, salvo le normali rotazioni e/o sostituzioni colturali come praticate alla data di adozione del Piano;
- tagliare indiscriminatamente la vegetazione spontanea cresciuta sui terreni incolti, con l’esclusione del reimpianto di specie autoctone ammesse;
- installare ogni tipo di traliccio o linea aerea;
- il vincolio dei terreni con gli indici di spettanza relativi alla coltura in atto per l’edificazione rurale nelle zone agricole.
3.2 Nella suddetta area sono ammessi i seguenti interventi:
- la manutenzione ordinaria della viabilità esistente;
- la realizzazione di percorsi naturalistici;
- l’installazione pubblica di capanni per osservazione naturalistiche;
- gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti.
3.3 Nel caso di sostituzioni arboree sono ammesse le seguenti specie:
Pino silvestre, castagno, quercia (farnia, roverella), acero campestre, carpino bianco, bagolaro, ontano, olmo, ciliegio selvatico, pioppo selvatico, ginepro, salicone, salice selvatico, noce, nocciolo e maggiociondolo.
3.4 Nell’area dell’ex tiro a volo in Loc. Lame, cartograficamente individuata, è ammesso il recupero dei fabbricati esistenti e la realizzazione di una nuova struttura con una superficie coperta massima di mq. 100 e altezza m. 4,00, per la realizzazione di attività di carattere naturalistico – didattico, centro servizi e pernottamento. La nuova struttura dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme costruttive e dei materiali che caratterizzano gli edifici agricoli esistenti in zona.
4 Nelle suddette aree trovano applicazione le vigenti disposizione di legge in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici.