ART.  26   - SP -  AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI

PUBBLICI DI LIVELLO COMUNALE

 

1       La previsione di tali aree finalizzata alla erogazione di pubblici servizi ed al raggiungimento di una soddisfacente qualità dell’ambiente nel rispetto degli standards di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., comprende aree per attrezzature e servizi di interesse comunale al servizio di insediamenti residenziali, terziari e produttivi.

 

2       Le specifiche destinazioni sono topograficamente individuate mediante simbolo nelle tavole di P.R.G.; in sede attuativa tuttavia le specifiche destinazioni possono essere scambiate senza che ciò costituisca variante al P.R.G. stesso, a norma del comma 8, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i..

 

3       Le aree destinate a servizi pubblici sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni secondo i fabbisogni e le norme stabilite dalle leggi di settore.

 

4       Le opere di urbanizzazione primaria ed indotta di cui all’art. 51 L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., lettere b), c), d), e), f), g), s), t), u), v) possono essere realizzate anche su aree non specificatamente destinate, senza che ciò costituisca variante al P.R.G., semprechè tali aree siano già disponibili all’ente attuatore e la previsione non comporti vincoli preordinati all’esproprio o ricadute di carattere urbanistico tali da rendere opportuno il ricorso alle procedure di Variante.

 

5       Gli impianti tecnologici di pubblico servizio quali cabine di distribuzione dell’energia elettrica, centrali telefoniche, e simili, per la loro caratteristica di opere di urbanizzazione possono essere autorizzati anche senza l’osservanza dei parametri edilizi e urbanistici fissati per le aree in cui devono essere realizzati, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali della zona salvo il rispetto degli arretramenti prescritti dalle norme di settore ed, in ogni caso dei seguenti limiti di distanza:

a)       10 metri di distanza da pareti finestrate di edifici residenziali esistenti;

b)       5 metri di distanza dai confini dell’area di proprietà dell’Ente o a questo concessa in assegnazione;

c)       distanza dalla strada come fissata per l’area in cui l’impianto deve essere realizzato.

6       A titolo precario, mediante apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo e semprechè non in contrasto con normative vigenti, è ammessa la realizzazione di chioschi od edicole nei limiti di 20 mq. di superficie coperta.

 

1               La progettazione delle aree a servizi con destinazione a verde attrezzato conseguente all’attuazione di SUE dovrà essere integrata e corredata da uno specifico studio agronomico per individuare criteri e modalità esecutivi, finalizzati a conferire la massima naturalità alle aree interessate coerentemente ai caratteri ambientali locali.

2               La previsione per impianti sportivi C2.4 / d34dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli derivanti dalle limitazioni d’uso segnalate nella Relazione geologico-tecnica nonché con tipologie e materiali finalizzati ad un corretto inserimento ambientale