Art.    27  -  G  - AREE PER IMPIANTI E SERVIZI SPECIALI DI INTERESSE URBANO E/O TERRITORIALE

 

 

1       Sono le aree individuate dal P.R.G. per impianti esistenti o previsti di pubblici servizi di carattere tecnologico e funzionale riferiti all'intero aggregato urbano o a bacini sovracomunali.

 

2               Le aree sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni previste, secondo le norme stabilite da leggi di settore o in base al fabbisogno proprio del servizio da erogare.

In particolare per l’area contraddistinta con la sigla “G15” sono prescritte le modalità costruttive vigenti per l’area P1.12 attigua, subordinando gli interventi a permesso di costruire convenzionato.

 

3               Per gli impianti di teleradiocomunicazioni si richiamano le disposizioni di Legge vigenti in materia ed  in particolare la Legge n. 36/2001  “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici” e la Legge Regionale n. 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” ed i relativi regolamenti di attuazione con le successive modificazioni ed integrazioni.