Art.    28  - IDC - AREE PER IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.

 

 

1.             Nuovi insediamenti di impianti per la distribuzione di carburanti - se ammessi dalle disposizioni della Legge Regionale 23.04.1999 n. 8 - potranno essere localizzati oltre che nelle aree contraddistinte con la sigla IDC anche nelle fasce di rispetto della viabilità nelle aree agricole E ed E1; potranno eventualmente anche estendersi oltre la fascia di rispetto suddetta nei limiti strettamente indispensabili per ragioni di funzionalità e sicurezza dell'impianto, prescritti da specifiche leggi e/o norme in materia ovvero imposti e/o autorizzati dall'Ente proprietario della strada.

 

2.             Oltre alle attrezzature ed ai manufatti funzionali all’attività principale di distribuzione dei carburanti (colonne erogatrice, ufficio del gestore, piccoli ripostigli, serbatoi, pensiline di copertura ….), sono ammesse - fermo restando il dimensionamento e le specifiche esclusione previste da leggi di settore e previo conseguimento delle autorizzazione del caso - le seguenti destinazioni:

a)      piccole officine di riparazione veicoli

b)      lavaggi auto

c)      servizi igienici

d)      posto telefonico pubblico

e)      vendita accessori auto

f)       giornali e tabacchi

g)            mini ristorazione

 

3.             La distanza dei nuovi impianti (sia da quelli esistenti che da quelli di nuovo insediamento) e la superficie minima dell’area di pertinenza dell’impianto non dovrà essere inferiore a quella stabilita dalle norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione di cui alla Legge Regionale 23.04.1999 n. 8.

 

4.             Sono consentiti interventi di nuova costruzione e di ampliamento nel rispetto del rapporto di copertura complessivo massimo pari al 40%. La somma delle superfici utili lorde per le destinazioni di cui alle lettere a), d), e), f), e g) precedenti non potrà essere maggiore di mq. 150, oltre alle superfici necessarie per servizi igienici (realizzati conformi alle disposizioni della legge 13/89 e proporzionati in base alle prescrizioni dell’ASL).

 

5.             Costituiscono specifico elemento di valutazione da parte della Commissione Edilizia Comunale, le modalità di impianto, tipologiche e costruttive dei nuovi insediamenti con l’obiettivo di conseguire un corretto inserimento nel contesto ambientale.

6.             Sono fatte salve:

·       le vigenti norme in materia di prevenzione incendi, inquinamento acustico, atmosferico, ambientale, idrico, etc…, nonché quelle poste a tutela della salute delle persone;

·       le norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione e le prescrizioni specifiche della Legge Regionale 23.04.1999 n. 8, poiché da ritenere prevalente rispetto alle presenti norme, qualora in contrasto.

·       le disposizioni di cui alla D.G.R. 31.1.2000 n. 48-29266 e 1.3.200 n. 46-29536.

 

7.         Nuovi impianti potranno insediarsi esclusivamente lungo la Strada Provinciale n. 29 dalla confluenza della Strada Regionale n. 29 in direzione di S. Damiano d’Asti.