Art.    29  -  AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ, IL TRASPORTO PUBBLICO E INFRASTRUTTURE RELATIVE.

 

 

1       Il P.R.G. indica nelle tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità esistente e in progetto.

 

2       Il tracciato viario in progetto può subire limitate variazioni all'interno delle rispettive fasce di rispetto senza che queste comportino variante di P.R.G., in sede di progettazione esecutiva.

 

          Le porzioni di area destinate alla viabilità e non utilizzate in conseguenza di quanto previsto nel precedente capoverso, assumono la destinazione e le caratteristiche di intervento proprie delle aree contigue non destinate alla viabilità; le fasce di rispetto seguono il nastro viario in esecuzione, secondo la profondità stabilita per il nastro viario indicato nel P.R.G..

 

          Nella realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G., i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti ivi comprese banchine pedonali, aree di arredo e alberate ove stabilite.

 

          Le strade pubbliche o di uso pubblico, ai sensi del 1 comma dell’art. 13 del D. Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada) e del successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 5/11/2001 dovranno essere conformi alle seguenti caratteristiche dimensionali:

          Ambito Urbano: sezione minima della carreggiata per nuove strade a due sensi di marcia: m. 9,50 comprensivi di corsia da m. 2.75, banchina in destra da m. 0,50 e marciapiede da m. 1,50 per ogni senso di marcia. Nel caso di strada a senso unico con una sola corsia la larghezza complessiva della corsia più le banchine non deve essere inferiore a m. 5,50 incrementando la corsia sino ad un massimo di m. 3,75 e riportando la differenza sulla banchina in destra.

Ambito Extraurbano: sezione minima della carreggiata per nuove strade a due sensi di marcia: m. 8,50 comprensivi di corsia da m. 3,25, banchina in destra da m. 1,00, per ogni senso di marcia. Nel caso di strada percorsa da categorie di traffico di cui ai numeri 7,8,9,10 e 11 della tabella 3.2.c del Decreto 5/11/2001 (autobus, autocarri, autotreni, macchine operatrici e veicoli su rotaia) la larghezza minima della carreggiata dovrà essere pari a m. 9,00 comprensivi di corsia da m. 3,50 e banchina in destra da m. 1,00 per ogni senso di marcia.

Eventuali riduzioni rispetto alle dimensioni precedenti possono essere autorizzate nel caso di completamenti di strade esistenti o qualora lo stato di fatto imponga la salvaguardia di edifici od opere preesistenti.

 

3       Nelle aree destinate all'attività agricola E gli interventi di nuova edificazione devono rispettare le seguenti distanze minime dal ciglio stradale:

-         mt. 30 per la S.R. n. 29;

-         mt. 30 per le strade provinciali e comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a mt. 10,50;

-         mt. 20 per le strade provinciali e comunali aventi larghezza della sede inferiore a mt. 10,50;

-         mt. 10 per le strade vicinali di uso pubblico.

 

In corrispondenza di incroci e biforcazioni si richiama l’art. 5 del D.M. 1404/68.

 

3.1        L'esecuzione di recinzioni è ammessa con arretramento, dal confine delle strade pubbliche o di uso pubblico, pari a:

-         strada regionale n. 29: mt. 5;

-         altre strade: mt. 3

 

Le recinzioni realizzate con siepi vive o morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm., di altezza complessiva non superiore a 1 mt., possono essere realizzate ad una distanza di mt. 1 dal confine stradale.

 

3.2    Le recinzioni dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto nell’art. 52 del R.E.; quando non riguardino aree asservite ad un fabbricato, ma fondi agricoli liberi, potranno essere realizzate secondo la tipologia prevista alle lettere c) e d) del 3° comma dell’art. 52 richiamato.

 

4       In tutte le altre parti del territorio comunale diverse dalle zone agricole, l’arretramento dei fabbricati dal ciglio stradale è definito in sede di rilascio del permesso di costruire, nel rispetto di quanto segue:

-         aree prospicienti la strada regionale n. 29: mt. 10;

-         aree con prescrizione individuata nelle tavole di progetto: misura indicata graficamente;

-         per tutte le altre aree, fatto salvo il rispetto di allineamenti già esistenti ove l’Amministrazione ritenga opportuno conservarli per ragioni di omogeneità e continuità del tessuto edificato: mt. 5.

 

Per le aree di nuovo impianto si richiama quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 3, art. 9, D.M. 02/04/68 nr. 1444 (essendo zone "C"), nonché all’Art. 27, comma 2, della L.R. 56/77.

 

4.1        Nelle aree di cui al precedente comma 4, l’esecuzione di recinzioni, fatte salve diverse disposizioni impartite dall’Amministrazione quando sia opportuno conservare allineamenti esistenti, dovrà rispettare un distacco minimo dal confine stradale pari a mt. 1,50 con un minimo di distanza dall’asse stradale pari a mt. 4,75.

 

4.2    Le recinzioni dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto nell’art. 52 del R.E.

 

5               Nelle aree pertinenti alla viabilità e nelle relative fasce di rispetto sono anche ammessi percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, opere accessorie alla strada, impianti per la distribuzione di carburanti e relativi accessori, impianti e infrastrutture per la trasformazione di energia elettrica, attrezzature e reti per l'erogazione di servizi pubblici.

 

6       Le aree di demanio e degli enti gestori di pubblici servizi possono essere utilizzate unicamente per infrastrutture connesse al servizio erogato.

         

7       Si richiamano le disposizioni del nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione e del D.M. 1404/68 che si intendono prevalenti ed integrative rispetto alle presenti norme.