ART.      3  -  ATTUAZIONE  DEL  PIANO  REGOLATORE  GENERALE

 

 

1               Il P.R.G. si attua mediante la realizzazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali in esso contemplati e secondo modalità dirette od indirette a tal fine previste.

Costituisce modalità attuativa diretta il rilascio di atto abilitativo mediane permesso di costruire, anche quanto convenzionato ai sensi del 5° c. dell’art. 49 della L.R. 56/77 e s. m. ed i., la denuncia di inizio attività (D.I.A.). Il P.R.G. definisce le aree ove è ammessa la modalità attuativa diretta.

Le aree soggette a permesso di costruire convenzionato, ai fini della attuazione delle aree per servizi, seguono le stesse disposizioni, di cui ai commi seguenti, previste per gli Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.).

Costituisce modalità attuativa indiretta la formazione di uno degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all’art. 32 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. Il P.R.G. definisce le aree ove è prescritta la modalità attuativa indiretta ed indica il tipo di S.U.E. cui far riferimento.

Ove il P.R.G. preveda la formazione generica di S.U.E. si intende di norma uno strumento urbanistico esecutivo di iniziativa privata; le determinazioni volte eventualmente ad assoggettare l’area di cui si tratta ad uno strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica possono essere formalizzate mediante il ricorso al comma 8, lettera d), dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. ed i.

 

2               Qualora l’Amministrazione Comunale ritenga necessario inquadrare l’intervento oggetto di istanza in un progetto a carattere territoriale oppure quando ciò sia necessario in relazione alla carenza di opere urbanizzative, può delimitare ulteriori porzioni di territorio, non definite dal P.R.G., da assoggettare alla preventiva formazione di S.U.E., procedendo in tal caso ai sensi del 2° comma, art. 32 o dell’8° comma, lettera e), art. 17, della L.R. 56/77 e s. m. ed i.

 

3               Il Piano Regolatore Generale assicura la dotazione di aree per servizi, pubbliche o di uso pubblico, richiesta dalle disposizioni di legge in relazione all'entità degli insediamenti esistenti e previsti, attraverso alle modalità ed ai mezzi specificati nei successivi commi, fatta salva, comunque, la possibilità di esproprio ai sensi della legislazione vigente.

 

4.1       Nelle aree di nuovo impianto, di completamento o di sostituzione edilizia soggette a strumento urbanistico esecutivo, ove il P.R.G. individui, nelle tavole di progetto e/o nelle Tabelle di Zona aree per servizi, è fatto obbligo dello loro cessione gratuita, ancorché superiori agli standards di legge.

Nel caso in cui le aree individuate risultino inferiori rispetto allo standard di legge attinente al parcheggio ed al verde, fatta salva la possibilità di ulteriore cessione delle aree per il soddisfacimento degli standards stessi, è fatto obbligo di monetizzare la quota residua.

Si richiama per quanto attiene al commercio al dettaglio l’art. 40 seguente.

 

4.2       Nelle aree di nuovo impianto, di completamento o di sostituzione edilizia soggette a strumento urbanistico esecutivo, ove il P.R.G. non individui nelle tavole di progetto e/o nelle relative Tabelle di Zona, aree per servizi, fatta salva la possibilità di individuare e cedere gratuitamente le aree per servizi  commisurate allo standard di verde e parcheggio, è fatto obbligo della loro monetizzazione fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 per il commercio al dettaglio.

 

4.3       Nelle aree a prevalente destinazione residenziale di cui all’art. 17, per interventi di ristrutturazione urbanistica opera la monetizzazione delle aree per servizi fatti salvi i disposti dell’art. 40 seguente e fatti salvi i casi seguenti:

-           ove il P.R.G. individui nelle tavole di progetto e/o nelle Tabelle di Zona aree per servizi per le quali è fatto obbligo di cessione;

-           per tutte le destinazioni d’uso, ove ricorra l’applicazione di quanto previsto nel comma 4°, dell’art. 17 successivo;

 

5.1       Quando l’intervento ricade in aree residenziali, è soggetto ad intervento diretto, e riguarda nuova costruzione, ampliamento o cambio di destinazione d’uso, si procede alla cessione gratuita solo nel caso di aree per servizi topograficamente individuate dal P.R.G. nel lotto di intervento; diversamente non opera né la dismissione né la monetizzazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 40 successivo per il commercio al dettaglio.

 

5.2       Gli interventi di cui al comma precedente, soggetti a modalità attuativa diretta , ma ricadenti in aree produttive o terziarie, comportano la cessione gratuita delle aree per servizi nel caso in cui siano topograficamente individuate dal P.R.G. nel lotto di intervento, diversamente si procede alla loro monetizzazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 40 successivo per il commercio al dettaglio.

L’Amministrazione Comunale in alternativa alla monetizzazione può comunque richiedere la cessione gratuita delle aree per servizi, nel caso in cui lo ritenga motivatamente indispensabile in relazione alla specifica situazione infrastrutturale che caratterizza la zona di intervento.

Nel caso di edifici con destinazione impropria ricadenti in aree produttive o terziarie, si applica quanto previsto nel comma 5.1 precedente.

 

6              Il calcolo delle aree per servizi in applicazione degli standards di legge cui si fa riferimento nel presente articolo è da riferirsi agli insediamenti o loro porzioni che costituiscono incremento di carico urbanistico.

Ove l’intervento riguardi cambi di destinazione d’uso di immobili esistenti, il calcolo delle aree per servizi va effettuato considerando la quantità delle aree già dismesse o monetizzate in riferimento alla precedente destinazione e le specifiche esigenze indotte localmente dalla nuova destinazione d’uso.

 

7              La dotazione minima di aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico cui si fa riferimento nel presente articolo, è la seguente:

-       destinazioni residenziali (lett. a, comma 1, art. 8 seguente): mq. 12,5 ogni ab. per verde e, mq. 2,5 ogni ab. per  parcheggio;

-       destinazioni produttive (lett. b, comma 1, art. 8 seguente): 20% della S.T. o 10% della S.F. a seconda dei casi previsti all’art. 21, comma 1, punto 2 della l.r. 56/77 e s. m. ed i. (da attribuire al parcheggio in quota pari almeno al 50%);

-       destinazioni commerciali (lett. c1, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, comma 1, art. 8 seguente): 100% della superficie lorda di pavimento (Slp) da attribuire nella misura dell’80% al parcheggio e nella misura del 20% al verde; per il commercio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 400 mq. dovrà essere rispettato il disposto del 2° comma dell’art. 21, L.R. 56/77 e s. m. ed i.;

-       destinazioni commerciali (lett. c2, comma 1, art. 8 seguente): 20% della superficie fondiaria interessata dall’intervento (da attribuire interamente al parcheggio) fatte salve maggiori dotazioni da prevedersi in riferimento alla superficie lorda di pavimento della destinazione d’uso commerciale;

-       destinazioni turistico-ricettive (lett. d1, comma 1, art. 8 seguente): lo standard attribuito interamente al parcheggio è pari a 1 posto auto ogni camera, fatte salve maggiori dotazioni stabilite dalla normativa di settore;

-        destinazioni direzionali (lett. e, comma 1, art. 8 seguente): come destinazione commerciale, lettere c1, c3 …etc.;

 

8       In alternativa alla cessione gratuita, le aree a verde e parcheggio pubblico possono essere assoggettate ad uso pubblico mediante sottoscrizione di una specifica convenzione, nelle quantità ed alle condizioni fissate dalla Civica Amministrazione. Le stesse non sono utilizzabili ai fini del computo della cubatura o delle superfici realizzabili con gli indici di edificabilità fondiaria.

 

9       Ove nelle tavole di progetto sono indicate aree per viabilità queste dovranno essere cedute, per la porzione ricadente nelle singole aree di intervento, in occasione dell’attuazione delle previsioni di Piano.

Ove le previsioni di viabilità ricadano in zone soggette a S.U.E. o a permesso di costruire convenzionato, è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione Comunale di stabilire se la stessa debba essere ceduta o asservita ad uso pubblico.

 

10     Per quanto innanzi stabilito in riferimento alle aree per servizi pubblici da reperire ai sensi dell’art. 21 della LUR si precisa che:

-   il ricorso alla monetizzazione di cui ai precedenti punti è da intendersi subordinato alla possibilità di un effettivo recupero di pari quantità delle superfici monetizzate entro aree per servizi pubblici previste dal P.R.G.C. ed indicate dall’Amministrazione Comunale;

-   per gli interventi urbanisticamente significativi dovrà in ogni caso essere reperita in sito, qualora non esistente o contemporaneamente realizzabile a distanza utile, una idonea dotazione di aree a parcheggio e verde pubblico o di uso pubblico.