Art.    30  -  FASCE DI RISPETTO

 

 

1               Il P.R.G. prevede le aree e fasce di salvaguardia come appresso elencate e normate.

 

2       Le fasce di rispetto da torrenti e rii nelle zone agricole ai sensi dell’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., fatte salve maggiori distanze connesse alle prescrizioni geologico-tecniche, sono fissate in mt. 100 o in mt. 50 secondo indicazione cartografica.

 

All’interno degli abitati esistenti o delle perimetrazioni di P.R.G., ove il distacco dai corsi d’acqua pubblica non sia individuato mediante specifica prescrizione topografica o normativa, la fascia di rispetto è pari a mt. 10 dal filo di sponda o dell’opera di protezione.

 

Le recinzioni realizzate con siepi vive o morte, in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi nel terreno dovranno distare comunque a ml. 3 dal corso d’acqua.

 

Nelle fasce di cui al presente comma è vietata ogni trasformazione del suolo ed ogni  nuova edificazione, comprese le recinzioni su basamento in calcestruzzo, e sono per contro consentite le utilizzazioni previste al 3° comma, art. 29, L.R. 56/77 e succ. m. ed i.

 

Per gli edifici esistenti ricadenti nelle presenti fasce di rispetto sono consentiti interventi manutentivi, di restauro e risanamento e di ristrutturazione edilizia, secondo quanto ammesso nelle singole zone normative, nonché gli interventi specificamente individuati nelle singole tabelle di zona, subordinatamente a verifica di compatibilità idraulica finalizzata ad individuare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza delle abitazioni.

 

Ai sensi del R.D. 523/04, art. 96, lett. f, si impone una fascia di inedificabilità assoluta per tutti i corsi d’acqua e canali ricompresi nell’elenco delle acque pubbliche e quelli a sedime demaniale per un’estensione di 10 metri in tutto il territorio comunale.

 

Oltre ai vincoli derivanti dalla classificazione della pericolosità geomorfologica di cui all’art. 36 delle N.d.A. si precisa che dovranno essere effettuati opportuni approfondimenti idraulici, in fase esecutiva, nei casi in cui le previsioni urbanistiche contenute nella Variante siano localizzate al confine delle aree a pericolosità Ee (individuate sulla base di indagini geomorfologiche lungo i corsi d’acqua pubblici di IV, V categoria e non classificati a sedime demaniale) al fine di individuare i possibili accorgimenti tecnici atti a garantire comunque la sicurezza degli interventi.

 

3       La fascia di rispetto del Cimitero è pari a quanto topograficamente individuato.

          Si richiama il comma 5, art. 27, della L.R. 56/77 e succ. m. ed i.

          All’interno della zona di rispetto, non sono ammesse nuove costruzioni.

          Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento della S.U.L. esistente ed i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457.

 

4       Per l’edificazione in prossimità degli elettrodotti si richiamano le prescrizioni di cui al D.I. 16/01/1991, al D.P.C.M. 23/04/1992.

 

5       Impianto di depurazione

La fascia di rispetto dell’impianto di depurazione è pari a mt. 100.