Art.    31  -  EDIFICI RICADENTI IN ZONA IMPROPRIA

 

 

1       Negli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. aventi destinazione d'uso non corrispondente alla destinazione di zona, sono ammessi i seguenti interventi, ferme restando altre più specifiche prescrizioni recate dal presente Piano:

a)    edifici a destinazione residenziale ricadenti in zona agricola E, E1, E2, E3 ed in aree per insediamenti produttivi P1 e P2: sono ammessi gli interventi previsti nella zona R4, limitatamente alle lettere a), b), c), comma 3, dell’art. 17 precedente con la prescrizione che gli ampliamenti massimi del 20% della volumetria residenziale esistente sono ammessi solo per adeguamenti igienici e funzionali;

b)       edifici a destinazione produttiva, commerciale, terziaria, ricadenti in zona E, E1, E2, E3: sono ammessi gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento non superiore al 50% della S.U.L. e comunque non superiore a 200 mq. con il rispetto del rapporto di copertura non superiore al 50% dell’area in proprietà alla data di adozione della variante 2002; l'ampliamento ammesso è subordinato ad atto unilaterale di impegno che garantisca il mantenimento della unitarietà dell'intera struttura ed escluda possibilità di scorpori e conseguenti alienazioni frazionate;

c)       fabbricati ad uso agricolo ricadenti in aree residenziali e produttive: sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione; per i fabbricati o loro porzioni destinati a residenza rurale sono inoltre ammessi gli interventi previsti nelle singole aree normative;

d)       gli edifici che vengono dismessi per la cessazione dell’attività agricola previa verifica della Commissione Agricola Comunale, ricadenti in zona agricola E, E1, E2 ed E3 possono essere recuperati per destinazione residenziale mediante interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzando un massimo di due unità abitative ed ammettendosi per i restanti fabbricati esclusivamente destinazioni accessorie. In presenza di più di due unità abitative è ammesso esclusivamente il recupero del numero delle unità abitative esistenti, ammettendosi per i restanti fabbricati esclusivamente destinazioni accessorie. In assenza di volumetrie recuperabili è ammesso un aumento del volume contenuto nella misura del 20% del volume esistente; 75 mc. sono comunque consentiti. Non è ammessa la destinazione residenziale nel recupero di capannoni, stalle, porcilaie, di recente edificazione.

e)       con le stesse modalità di intervento di cui al punto d) precedente, per i casi ivi contemplati, sono altresì ammesse, previa verifica da parte della Commissione Agricola Comunale, destinazioni turistico-ricettivo e destinazioni per servizio sociale e sanitario in caso di gestione di Enti o associazioni istituzionalmente o statutariamente operanti nel settore. Non saranno in ogni caso ammesse destinazioni d’uso che risultino incompatibili con la collocazione in ambito agricolo o con il sistema infrastrutturale locale.

 

2       Le quantità di ampliamento di cui al presente articolo sono concesse una-tantum.