Art.    32  -  AUTORIMESSE

 

 

1       La costruzione di autorimesse se realizzate in corpi di fabbrica autonomi rispetto all’edificio principale è ammessa, con esclusione di quanto prescritto all’art. 14 punto 7 della zona R1, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-       S.C. massima ammessa: mq. 25 ogni unità immobiliare;

-       altezza massima: mt. 3,10 (inteso quale punto massimo fuori terra dell’edificio) nel caso in cui l’autorimessa non presenti solaio orizzontale interno oppure mt. 2,50 all’estradosso del solaio orizzontale interno ovvero al filo di gronda se a quota più elevata rispetto ad esso;

-       rapporto di copertura prescritto nelle singole zone;

-       distacchi da fabbricati, confini e viabilità previsti per la nuova costruzione.

 

2       Nel caso in cui l’autorimessa sia realizzata all’interno dell’edificio principale, ai fini dell’esclusione delle stesse dal calcolo della S.U.L. di cui all’art. 18, 2° comma, lettera e) del R.E., l’altezza massima interna non dovrà essere superiore a mt. 2,50.