Art. 33 - ACCESSORI
1 E’ ammessa, nelle zone di P.R.G., fatta eccezione delle zone R1, la realizzazione di modeste costruzioni accessorie ad uso deposito, legnaia, ricovero attrezzi, riparo di forni, barbecue e simili, a servizio dei fabbricati esistenti qualora non sussista la possibilità di ricavare gli stessi entro le strutture esistenti principali o accessorie e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- S.C. massima: mq. 10 per ogni area pertinenziale (per area pertinenziale si intende l’intera area annessa all’edificio anche se catastalmente suddivisa in più lotti o se oggetto di frazionamenti catastali successivi all’entrata in vigore della presente norma);
- altezza massima: ml. 2,40 misurati alla linea d’imposta del tetto con pendenza delle falde non superiore al 40%;
- distacchi da confini e fabbricati: a norma codice civile;
- distacchi dalla viabilità a norma del precedente art. 29.
Gli accessori esistenti che risultino per tipologia e materiali non coerenti con i caratteri ambientali esistenti debbono uniformarsi a quanto precedentemente previsto; qualora necessario questo può essere richiesto in occasione di interventi su edifici nelle cui aree di pertinenza siano presenti i manufatti di cui si tratta.