Art.    33  -  ACCESSORI

 

 

1       E’ ammessa, nelle zone di P.R.G., fatta eccezione delle zone R1, la realizzazione di modeste costruzioni accessorie ad uso deposito, legnaia, ricovero attrezzi, riparo di forni, barbecue e simili, a servizio dei fabbricati esistenti qualora non sussista la possibilità di ricavare gli stessi entro le strutture esistenti principali o accessorie  e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-       S.C. massima: mq. 10 per ogni area pertinenziale (per area pertinenziale si intende l’intera area annessa all’edificio anche se catastalmente suddivisa in più lotti o se oggetto di frazionamenti catastali successivi all’entrata in vigore della presente norma);

-       altezza massima: ml. 2,40 misurati alla linea d’imposta del tetto con pendenza delle falde non superiore al 40%;

-       distacchi da confini e fabbricati: a norma codice civile;

-       distacchi dalla viabilità a norma del precedente art. 29.

 

          Gli accessori esistenti che risultino per tipologia e materiali non coerenti con i caratteri ambientali esistenti debbono uniformarsi a quanto precedentemente previsto; qualora necessario questo può essere richiesto in occasione di interventi su edifici nelle cui aree di pertinenza siano presenti i manufatti di cui si tratta.