Art. 35 - AREE A VERDE PRIVATO INEDIFICABILE
1 Il P.R.G. individua come aree a verde privato le aree libere allinterno del tessuto edilizio esistente che devono essere conservate inedificate per ragioni di inidoneitā geotecnica, per tutela dei corpi idrici e/o per ragioni di carattere ambientale.
Dette aree non sono edificabili e non possono essere considerate ai fini del calcolo planivolumetrico dei volumi insediabili nč del relativo rapporto di copertura; Su di esse sono consentite le colture orticole agricole e la sistemazione a giardino e parco privato.
Gli alberi ad alto fusto esistenti devono essere conservati e fatti oggetto di idonei interventi colturali e manutentivi; possono essere eliminati, con obbligo di reintegrazione, solo in caso di comprovata necessitā.