Art.    35  -  AREE A VERDE PRIVATO INEDIFICABILE

 

 

1       Il P.R.G. individua come aree a verde privato le aree libere all’interno del tessuto edilizio esistente che devono essere conservate inedificate per ragioni di inidoneitā geotecnica, per tutela dei corpi idrici e/o per ragioni di carattere ambientale.

 

Dette aree non sono edificabili e non possono essere considerate ai fini del calcolo planivolumetrico dei volumi insediabili nč del relativo rapporto di copertura; Su di esse sono consentite le colture orticole agricole e la sistemazione a giardino e parco privato.

 

Gli alberi ad alto fusto esistenti devono essere conservati e fatti oggetto di idonei interventi colturali e manutentivi; possono essere eliminati, con obbligo di reintegrazione, solo in caso di comprovata necessitā.