Art.    36  -  VINCOLI DI CARATTERE GEOLOGICO - TECNICO

 

 

 

1       Per le aree soggette a vincolo idrogeologico si richiamano le norme della L.R. 45/89.

 

2       In relazione alla zonizzazione di carattere geologico-tecnico individuata nelle relative tavole valgono le seguenti prescrizioni:

 

2.1    Classe I

Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici senza limitazione, nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988, n. 47, e della Circolare P.R.G. 11/PRE del 18/05/90.

 

2.2    Classe II

Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici compatibili con le condizioni di moderata pericolosità che contraddistingue questa classe; saranno sempre possibili interventi di nuova edificazione e di ampliamento con verifiche locali di profondità e condizioni del substrato di fondazione. Tutti gli interventi dovranno essere congruenti con la situazione di rischio e dovranno essere indicati in modo dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superare quest’ultima. Tali accorgimenti saranno esplicitati in una relazione geologica e geotecnica, sviluppata in ottemperanza del D.M. del 11/03/1988, n. 47 e “realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio” e dell’intorno circostante significativo. Gli interventi previsti non dovranno incidere in modo negativo sulle aree limitrofe né condizionarne la propensione all’edificabilità.

Si riportano di seguito tipologie di aree ricadenti in classe II con le relative prescrizioni di massima in merito alle indagini geologico - tecniche ed agli accorgimenti tecnici che dovranno essere adottati in sede di stesura dei progetti esecutivi.

 

 

 

 


 

Natura del rischio geologico

Prescrizioni esecutive

Dinamica della rete idrografica Classe II

 

 

Aree pianeggianti attigue a canali o idrografia secondaria, potenzialmente soggette a modesti allagamenti di acque a bassa energia ed altezze di pochi centimetri

Valutazioni specifiche in merito all’opportunità di costruzione di locali interrati e seminterrati con adozione di accorgimenti tecnici adeguati.

Previsione di interventi di regimazione delle acque superficiali e programmazione interventi manutentivi.

Accertamenti puntuali in merito alla soggiacenza della falda libera e alla sua escursione massima.

Le valutazione e le indicazioni operative saranno esplicitate in uno studio geologico e idrogeologico di dettaglio.

Dinamica dei versanti Classe II

 

 

Costruzioni su pendii, presenza di materiali argillosi, limosi, molto compressibili e potenzialmente instabili.

Regimazione delle acque superficiali. Verifiche di stabilità delle scarpate, stabilizzazione delle coltri superficiali a valle e a monte. Esecuzione degli scavi a campioni

Costruzioni alla base di pendii

Eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità derivante potenziali processi legati alla instabilità delle coltri superficiali con interventi sul versante a monte e/o al piede del versante. Esecuzione degli scavi a campione e verifiche di stabilità delle scarpate.

Costruzioni a monte di pendii

Accurata regimazione delle acque evitando infiltrazioni subsuperficiali o profonde. Raccolta ed allontanamento in appositi collettori delle acque. Operare in funzione della stabilizzazione del versante a valle per evitare ogni possibile forma di dissesto.

Presenza di coltri eluvio-colluviali di spessori imprecisati

Esatta valutazione della potenza dei depositi superficiali mediante prove geofisiche indirette e/o sondaggi (pozzetti esplorativi, prove penetrometriche, carotaggi).

 

 

2.2.1 Classe IIa

Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici compatibili con la possibilità di allagamento del settore da parte di acque a bassa energia. Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere ottenuti esclusivamente fuori terra con  verifica del livello idrometrico della portata di riferimento (tempo di ritorno centennale degli studi allegati di PRG) oltre la quale dovrà essere posto il primo solaio calpestabile; dovranno, inoltre, essere verificate la profondità locale e le condizioni del substrato di fondazione a norma del D.M. del 11/03/1988, n. 47. Viene esclusa la possibilità di realizzare locali interrati se non giustificati tecnicamente.

Nei fabbricati esistenti sono consentiti i seguenti interventi:

- a1)    manutenzione ordinaria;

- a2)    manutenzione straordinaria;

- a3)    restauro e risanamento conservativo;

- a4)    ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento ma con l’esclusione di nuovi piani interrati.

 

2.3    Classe III non differenziata

Comprende aree decisamente marginali ai contesti urbanizzati, che presentano caratteri di potenziale vulnerabilità a forme di attività geomorfica legate soprattutto all’assetto morfologico ed alla fragilità dal punto di vista idrogeologico del territorio. Si tratta di aree di norma non edificate e in generale non edificabili nelle quali vengono consentiti i seguenti interventi:

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:

b1)  manutenzione ordinaria;

b2)  manutenzione straordinaria;

b3)  restauro e risanamento conservativo;

b4)  mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali vi sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);

b5)  ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del volume originario per adeguamento igienico sanitario e funzionale-distributivo, realizzazione dei volumi tecnici, ampliamento delle unità abitative esistenti, dotazione di volumi pertinenziali;

b6)  un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti (cambi di destinazione d’uso) e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio.

c) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche.

 

La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6, c, dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

 

Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) purché realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. e all’art. 38 delle N. di A. del P.A.I. che si intendono richiamati.

 

2.4    Classe IIIa

 

2.4.1      Per le aree ricadenti in classe IIIa, ma individuate nelle relative cartografie in condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico si applicano rispettivamente le seguenti norme, fatte salve eventuali maggiori limitazioni contenute nel comma 2.4.2 seguente:

-   aree classificate Fa: art. 9, comma 2, N. di A. del P.A.I.;

-   aree classificate Fq: art. 9, comma 3, N. di A. del P.A.I.;

-   aree classificate Ee: art. 9, comma 5, N. di A. del P.A.I.;

-   aree classificate Eb: art. 9, comma 6, N. di A. del P.A.I..

 

2.4.2      Nelle aree ricadenti in classe IIIa diverse da quelle di cui al comma 2.4.1 precedente, sono ammessi i seguenti interventi:

a)    interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

b)   relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:

b1)  manutenzione ordinaria;

b2)  manutenzione straordinaria;

b3)  restauro e risanamento conservativo;

b4)  mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);

b5)  ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;

b6)  un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; il modesto aumento di carico antropico è ammesso ove si preveda la dismissione di locali a rischio (ad esempio dismissione di piani terra e utilizzazione di piani superiori) e comunque non deve comportare un aumento della S.U.L. residenziale maggiore del 20% di quella esistente; non è ammesso l’aumento delle unità abitative esistenti.

c)    la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche.

 

La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6,  dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) purché realizzate nel pieno rispetto dell’equilibrio idrogeologico locale, operando in modo tale da non innescare processi di dissesto.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.

 

2.5.1 Classe IIIb2

Aree in cui, a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (Classe IIIb s.s.).

Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. Prima di autorizzare interventi edilizi che comportino l’aumento del carico antropico e/o insediativo, ad intervento di riassetto concluso e completo di collaudo e di certificato di regolare esecuzione, l’amministrazione comunale dovrà acquisire dai progettisti una certificazione che garantisca l’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentiti solo i seguenti interventi:

a)    interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

b)   relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:

b1)    manutenzione ordinaria;

b2)    manutenzione straordinaria;

b3)    restauro e risanamento conservativo;

b4)    mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali vi sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);

b5)    ristrutturazione edilizia con o senza aumento di cubatura per adeguamento igienico-sanitario (20%) volumi tecnici e manufatti pertinenziali, escludendo ai piani terra (zone allagate e allagabili visualizzate nella Tav. A2 – Carta geomorfologica e dei dissesti) la chiusura di spazi coperti delimitati da muri e pilastri onde non aumentare il rischio di vulnerabilità;

b6)    un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti (cambi di destinazione d’uso) e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio.

La fattibilità degli interventi ai punti b5 e b6 dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.

L’esistenza di tali aree dovrà essere tenuta in adeguata considerazione nella redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, che dovrà essere coerente con gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico.

 

 

2.5.2      Classe IIIb3

Aree in cui a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico, escludendovi comunque nuove unità abitative ed interventi di completamento.

Non sono consentite nuove costruzioni anche a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto. Prima di autorizzare interventi edilizi che comportino un modesto aumento del carico antropico e/o insediativo, escludendo nuove unità abitative, l’amministrazione comunale, ad intervento di riassetto concluso e completo di collaudo e di certificato di regolare esecuzione, dovrà acquisire dai progettisti una certificazione che garantisca l’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentiti solo i seguenti interventi:

a)    interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

b)   relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:

b1)  manutenzione ordinaria;

b2)  manutenzione straordinaria;

b3)  restauro e risanamento conservativo;

b4)  mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali vi sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);

b5)  gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art.31 della L.5 agosto 1978, n.457, senza aumenti di superficie e volume;

b6)  gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;

b7)  un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti (cambi di destinazione d’uso) e solo a seguito di opere per la riduzione del rischio.

La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6 e b7 dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.

          L’esistenza di tali aree dovrà essere tenuta in adeguata considerazione nella redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, che dovrà essere coerente con gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico.

 

 

2.5.3 Classe IIIb4

Aree in cui, anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

 

L’accertamento delle condizioni liberatorie previste avverrà, ad ultimazione delle verifiche sulle opere esistenti e/o da completare o della realizzazione degli interventi di riassetto, mediante certificazione, che l’Amministrazione richiederà ai progettisti, attestante l’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentiti solo i seguenti interventi:

a)    interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

b)   relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:

b1)  manutenzione ordinaria;

b2)  manutenzione straordinaria;

b3)  restauro e risanamento conservativo;

b4)  mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali vi sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);

b5)  gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo.