Art.    38  -  BENI CULTURALI AMBIENTALI INDIVIDUATI DAL p.r.g.

 

 

1       Il P.R.G. individua quali beni culturali ambientali di cui all’art. 24 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. gli edifici sottoelencati;

          Per gli immobili in questione si applicano le norme previste nelle singole aree normative per quanto attiene alle destinazioni d’uso, alle modalità di intervento ed ai vari parametri urbanistico-edilizi, fatto salvo il tipo di intervento ammesso limitato al risanamento conservativo.

 

-          edifici vincolati di cui all’art. 37 precedente, commi 1 e 2.

-          altri edifici non compresi nel gruppo precedente, individuati nella tavola di P.R.G. n. 4 in scala 1:1000 quali “edifici di pregio storico-artistico”;

-          edifici individuati nella tavola di P.R.G. n. 4 in scala 1:1000 quali  “edifici  di pregio architettonico”;

-          edifici individuati nelle tavole di P.R.G. n. 1 e 2 in scala 1:5000 e 1:2000 quali “edifici di pregio architettonico-ambientale sparsi”;

-          i piloni votivi, le chiese e cappelle di impianto pre-unitario con le relative aree di pertinenza.

-        le aree AP ed i beni ambientali individuati ai sensi del D.Lgs. 42/04.

 

2       Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli immobili precedentemente elencati è subordinato al parere vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali ambientali di cui all'art. 91 bis, L.R. 56/77 e s. m. ed i. a norma del comma 15, art. 49 della stessa legge regionale e della L.R. 20/89 e s.m.i., fatti salvi gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04  che sono sottoposti esclusivamente all'autorizzazione della competente Soprintendenza.

Al parere della Commissione Regionale di cui al citato art. 91 bis sono altresì subordinati Strumenti Urbanistici Esecutivi da realizzare all'interno delle aree classificate R1 dal P.R.G., richiamandosi quanto previsto al comma 8, art. 40 e comma 6, art. 41 bis della L.R. 56/77 e s. m. ed i.