Art.    39  -  NORME RELATIVE ALLA TUTELA ED AL DECORO DELL’AMBIENTE

 

 

1       Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione

 

1.1    Si richiamano le disposizioni della L.R. 40/98 in ordine agli  obblighi di sottoporre alla fase di verifica e/o alla fase di valutazione gli interventi contemplati negli allegati alla legge stessa.

          A tal fine il Comune istituisce il proprio organo tecnico previsto dall’art. 7 della legge richiamata.

 

1.2    Il presente P.R.G. è formato secondo quanto disposto dall’art. 20 della L.R. 40/98.

          Agli effetti del 5° comma dell’art. 20 richiamato, il Piano non prevede condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA per alcuna delle proprie previsioni rientranti tra i progetti elencati negli allegati B1, B2, B3 alla legge regionale 40/98.

          Le prescrizioni contenute nelle presenti norme di attuazione costituiscono criteri da utilizzare nella fase di verifica.

 

2               Decoro dell’ambiente

 

2.1        Le prescrizioni attinenti all’obbligo di mantenere gli immobili e le relative aree di pertinenza nelle condizioni di decoro richieste dall’ambiente, nonché quelle relative all’inserimento ambientale di nuovi manufatti edilizi o di opere di trasformazione di quelli esistenti, sono fissate del R.E.

 

2.2        Costituiscono disposizioni integrative del R.E. le norme specifiche contenute nelle singole aree normative nonché quelle contenute nei commi che seguono.

 

2.3    Si assumono come elementi facenti parte rilevante del territorio e del patrimonio paesistico - ambientale ed in quanto tali  meritevoli di considerazione nell'ambito della pianificazione comunale e meritevoli di  tutela:

a)            la rete costituita dai corsi d’acqua naturali, dai canali e dalle bealere irrigue;

b)            la morfologia del territorio costituita dai rilievi collinari;

c)            gli elementi che caratterizzano il paesaggio costituiti dai boschi di alto fusto o di rimboschimento, dalle fasce di vegetazione arbustiva con funzione di difesa dei terreni, dalle macchie e filari di delimitazione interpoderale, dalle singolarità geologiche.

Si richiamano espressamente gli artt. 11 e 12 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale.

 

3.1    L’intera rete dei corsi d’acqua deve essere conservata nella sua integrità e conseguentemente:

-                non è ammessa la copertura dei corsi d’acqua naturali mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione;

-                le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua naturali dovranno essere realizzate mediante ponti in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera;

-                non sono ammesse occlusioni anche parziali dei corsi d’acqua naturali, incluse le zone di testata, tramite riporti o sbancamenti;

-                ogni intervento deve essere finalizzato a rinaturalizzare ed a valorizzare il corso d’acqua e le sue sponde nonché a garantire la conservazione degli habitat significativi, delle biodiversità esistenti e della funzione di “corridoio ecologico”  svolta dal corso d’acqua interessato;

-                le opere di manutenzione, di modellamento o sostegno delle sponde o di rimodellamento della sezione e del fondo devono essere progettate ed attuate seguendo  tecniche di ingegneria naturalistica;

-                devono essere conservati e potenziati tutti gli elementi naturalistici presenti nelle fasce laterali quali residue aree di vegetazione forestale, ambiti coperti da vegetazione arboreo-arbustiva, elementi significativi di vegetazione ripariale o palustre, zone umide ed ambienti simili;

-                nel solo caso di corsi d’acqua artificiali possono essere ammessi interventi di impermeabilizzazione e copertura ove finalizzati alla razionalizzazione della rete e del relativo regime idraulico o ad assicurare condizioni di salubrità in prossimità di abitati.

 

3.2        E' fatto divieto di modificare mediante scavi, riporti o altri movimenti terra lo stato dei luoghi alterando i profili naturali del terreno in modo significativo.

 

3.2.1       Ogni intervento sul suolo, compresa la preparazione di terreni a nuove colture agricole e la loro riconversione colturale deve comportare l’adozione di accorgimenti finalizzati ad evitare situazioni di degrado del suolo agricolo e ad assicurare condizioni di stabilità nel terreno nel suo insieme, quali ad esempio:

-            assicurare le migliori condizioni di smaltimento e scorrimento superficiale delle acque con sistemi di raccolta e convogliamento idonei;

-            dotare la viabilità di adeguate cunette o canalette laterali, anche realizzate con elementi prefabbricati purché non costituenti un sistema rigido;

-            evitare il taglio di terreni a monte in aderenza a viabilità pubbliche o di uso pubblico; altri eventuali gradoni a confine degli appezzamenti limitrofi dovranno assicurare pendenze compatibili con la stabilità del versante e distacchi adeguati e muniti di idonee canalette di scolo.

 

3.2.2       La prescrizione di cui al comma 3.2 non si applica nelle aree destinate dal P.R.G. ad insediamenti residenziali, produttivi o terziari, e quando gli interventi riguardino la realizzazione di opere urbanizzative o la sistemazione di aree di pertinenza di edifici  all’interno di zone agricole.

In tali casi comunque dovranno adottarsi, oltre agli accorgimenti tecnici relativi alla sicurezza del suolo ed alla minimizzazione degli impatti ambientali, le cautele operative di cui al comma 3.2.1 precedente.

 

3.2.3       Nelle zone agricole è fatto divieto di costruzione ex novo (intendendosi per tale una costruzione funzionale ad un nuovo insediamento abitativo, produttivo o tecnico conforme alle destinazioni di zona) sul crinale dei rilievi collinari, con la sola eccezione di costruzioni connesse all’uso agricolo (residenziale e produttivo) di aziende esistenti laddove sia dimostrata l’impossibilità di realizzare altrove gli interventi in progetto.

In caso di ampliamento o completamento di insediamenti già esistenti dovrà essere privilegiata la possibilità di localizzare la costruzione in modo che non emerga rispetto al profilo del crinale.

 

3.2.4       Gli interventi sul suolo in zona agricola, finalizzati alle colture agricole, comportanti modifiche ai profili naturali del terreno, sono ammessi esclusivamente:

-            per necessità di adattamento e raccordo, nei limiti strettamente necessari, a modifiche già apportate su terreni contigui;

-            per migliorare sotto il generale profilo ambientale terreni interessati nel passato da modifiche;

-            per sistemazione a gradoni di terreni particolarmente acclivi ove l’utilizzazione agricola rivesta rilevante interesse per il pregio delle colture previste.

            In tali casi gli interventi dovranno essere comunque adeguatamente motivati.

 

3.2.5       La sistemazione delle scarpate naturali a seguito degli interventi dovrà essere realizzata con pendenze non superiori ai seguenti limiti:

-       per scarpate fino a 1 m. di altezza, pendenza massima del terreno 45° (1 su 1);

-     per scarpate di altezza compresa tra 1 m. e 5 m. pendenza massima del terreno 34° ( 3 m. di base e 2 m. di altezza);

-     per scarpate oltre i 5 m., pendenza massima del terreno 27° (2 m.di base e 1 m. di altezza).

 

3.2.6       Fatti salvi gli interventi sul suolo connessi alle normali pratiche agronomiche che non modificano i profili naturali del terreno e la regimazione delle acque, sempre ammessi senza necessità di alcun assenso, sono soggette a denuncia di inizio attività (D.I.A.) le opere di demolizione, reinterro e scavo che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva. Sono inoltre fatti salvi e disposti di cui alla L.R. 9.8.89 n. 45 per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

Le istanze di cui al presente comma sono sottoposte al parere consultivo della Commissione Comunale per l’Agricoltura.

 

3.3    Gli elementi costituenti caratterizzazione paesistica, di cui alla lettera c) del 2° comma precedente debbono essere individuati negli elaborati relativi alla documentazione dello stato di fatto allegata alla istanza di titolo abilitativo e/o riconosciuti in sede di esame delle istanze medesime.

Di essi deve essere garantito il mantenimento, ammettendosi a tal fine gli interventi di manutenzione, difesa, integrazione e sostituzione con essenze della stessa specie, in caso di vegetazione arborea per la quale si riconosce la necessità di abbattimento.

 

4.      I progetti di nuove attrezzature e di nuovi edifici pubblici e privati, anche di quelli da realizzare in sostituzione di attrezzature ed edifici esistenti, devono comprendere almeno in un elaborato la sistemazione ambientale che dovrà essere completata nei termini previsti per le opere oggetto di istanza.

 

5.      Ai fini dell’assenso agli interventi consentiti dal P.R.G., l’Amministrazione Comunale potrà richiedere le modifiche dei progetti ad essi relative che risulteranno necessarie od opportune per soddisfare le esigenze:

a)            di tutela dei valori ambientali delle varie zone;

b)            di coordinamento delle costruzioni con quelle preesistenti nei casi di interventi di nuova edificazione, sostituzione o ristrutturazione edilizia;

c)            di corretta integrazione dei nuovi edifici e di quelli esistenti ed oggetto di recupero nei contesti urbani e territoriali in cui essi debbono essere realizzati.

          Tra le modifiche che potranno essere richieste rientrano anche quelle ritenute, sulla base del parere della Commissione Edilizia, necessarie od opportune per ragioni estetiche.

          Le richieste delle modifiche di cui ai punti precedenti, dovranno essere motivate, e dovranno contenere indicazioni atte ad essere agevolmente recepite da parte degli operatori interessati.