ART. 39 BIS -NORME PER LE ZONE DI ECCELLENZA (CORE ZONE) DEL PROGETTO DI CANDIDATURA UNESCO “PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE, ROERO E MOINFERRATO”

 

Il P.R.G. individua nella Tav.1 in scala 1:5.000 e Tav. 2 in scala  1:2.000 le aree di eccellenza (core zone) del progetto di candidatura Unesco dei  “Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato” ricadenti nel territorio del Comune di Canale.

1.                  1. Tutela delle componenti naturali e paesaggistiche

2.                  1.1 Tutela del sistema idrografico

 

Il sistema idrografico è sottoposto alle prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico
e del Piano di Tutela delle Acque. 
In ogni caso occorre garantire che:
- qualsiasi intervento che si renda necessario sul sistema idrografico deve essere effet­tuato attraverso l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;

- qualsiasi intervento che interferisca con le specie vegetali autoctone che si trovano lungo i corsi d’acqua - quali rii, scarpate, sorgenti, torrenti e zone umide deve perse­guirne il mantenimento e la tutela.

 

1.2 Tutela dei sistemi geomorfologico e naturalistico e localizzazione di nuovi impianti.

E’ vietato aprire o ampliare impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti e di attivi­tà estrattive non compatibili, localizzare depositi di sostanze pericolose o di impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. E’ vietata la localizzazione di impianti per la produzione di energie alternative ad uso produttivo quali campi fotovoltaici e centrali a biomasse. Nelle more dell’approvazione del Regolamento comunale che disciplina l’installazione degli im­pianti di energia alternativa per autoconsumo, gli stessi sono da assoggettare alla re­dazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12-12- 2005. Le nuove reti energetiche e di comunicazione devono essere interrate.

1.3 Tutela degli elementi di valore estetico, percettivo e della visibilità (belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico, strade panoramiche)

Nelle more della redazione dello studio paesaggistico e della definizione delle fasce di rispetto non sono consentiti interventi che alterino la morfologia e gli elementi visivi dell’edificato e della vegetazione che compongono il paesaggio agrario. Per le strade di costa e di crinale e dei tratti di fondovalle dai quali si può avere una panoramica sui profili collinari che sono considerate elementi di elevato interesse pae­saggistico caratterizzanti l’area della candidatura UNESCO, occorre approfondire le azioni di tutela. Pertanto nelle more dell’individuazione delle strade di crinale e di fondovalle e delle relative fasce di rispetto sono vietate nelle aree agricole la realizza-zione di nuovi edifici, la posa di costruzioni mobili e temporanee, la realizzazione di depositi, l’installazione di antenne, per una fascia di idonea profondità da entrambi i lati della strada. Il comune, caso per caso, potrà determinare un’ampiezza maggiore quando l’intervento possa, per dimensione, elevazione, colore, forma, materiali e col­locazione incidere negativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità del circo­stante paesaggio. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai disciplinari di produzione delle denomina­zioni di origine, gli interventi di lotta obbligatoria alle fitopatie e gli interventi espres­samente motivati da peculiari esigenze aziendali per l’esercizio dell’attività agricola.

1.3.1 Ripristino delle alterazioni

Il Comune intende incentivare il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregres­si, favorendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompati­bili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche. 

1.3.2 Modifiche alla trama del paesaggio agrario

Gli interventi che modificano la trama del paesaggio agrario, quali la sistemazione e/o l’ampliamento della viabilità esistente, la realizzazione di nuova viabilità o di par­cheggi, che comportino sbancamenti e/o muri contro terra, possono essere realizzati, solo se necessari, facendo ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica. 

1.3.3 Viabilità a uso agricolo

E’ ammessa la realizzazione di nuove strade eventualmente necessarie per gli usi agri­coli per una larghezza massima di mt 3; sono ammesse deroghe fino a mt. 5 solo nei casi in cui sia documentata la necessità per motivi di conduzione dei terreni agricoli utilizzare tali strade per il passaggio di mezzi agricoli di maggiori dimensioni.

1.3.4 Edifici ed aree a forte impatto visivo.

Gli interventi su tali edifici ed aree devono essere assoggettati a progettazione unitaria che ponga particolare attenzione a dimensione, colore e forma, regolamentazione delle insegne pubblicitarie e il controllo dell’inquinamento luminoso, anche mediante inter­venti di ristrutturazione urbanistica.

2. Interventi nelle aree rurali

L’amministrazione comunale persegue la conservazione della trama agricola costitui­ta dal sistema viticolo storicamente consolidato e dell’assetto del paesaggio agrario e dei sistemi edificati storici.

2.1 Interventi sullo stato fertile del suolo.

Sono vietate alterazioni significative dello strato fertile del suolo, in particolare movi­menti di terra (se non preordinati all’impianto delle colture e ad opere ad esso collega-te se realizzate secondo le vigenti normative), attività estrattive ed estese impermeabi­lizzazioni.

2.2 Mantenimento della trama agricola.

L’amministrazione comunale persegue la conservazione e il mantenimento del reticolo idrografico superficiale, necessario alla corretta regimazione delle acque superficiali, il sistema dei pozzi, le sorgenti, la viabilità minore e le trame agricole. Sono comunque fatti salvi gli interventi espressamente motivati da peculiari esigenze aziendali per l’esercizio dell’attività agricola.

2.3 Mantenimento della morfologia del terreno.

L’amministrazione comunale persegue la conservazione e il mantenimento della mor­fologia del terreno naturale e di quello conseguente alla costruzione del paesaggio a­grario mediante il ricorso alle tradizionali forme di sistemazioni del terreno (terraz­zamenti, ciglionamenti, etc.)

2.4 Conservazione dell’assetto agrario.

L’amministrazione comunale persegue la conservazione dell’assetto agrario costruito, delle recinzioni proprie del sistema insediativo storico, delle alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia).

2.5 Interventi sui vigneti.

Nel rispetto della legislazione vigente in ambito agricolo e dei disciplinari di produzio-
ne delle denominazioni di origine, sono ammessi nuovi impianti viticoli privilegiando i
vitigni autoctoni.
Allo scopo di mantenere la varietà colturale storicamente consolidata, sono ammesse,
oltre ai vigneti, le colture agricole tradizionali.
La palificazione dei vigneti deve avvenire preferendo l’utilizzo di materiali cromati-
camente simili a quelli naturali tradizionali.

2.6 Interventi negli insediamenti rurali

2.6.1 Interventi ammessi

Sono consentiti, laddove previsti dal Piano nelle singole zone, gli interventi edilizi o in­frastrutturali di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione o di am­pliamento strettamente necessari per adeguamenti funzionali alle esigenze dell’azienda agricola. E’ altresì ammesso l’insediamento di nuove strutture agricole solo qualora sia motiva­ta l’impossibilità di scelte alternative, che privilegino il riuso di strutture esistenti. Gli interventi edilizi ed infrastrutturali che eccedono il restauro conservativo devono essere sottoposti a progetti unitari di intervento estesi ad un contesto paesaggistico a­deguato, ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale. Tale ve­rifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che de-vono riportare i contenuti già previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12-12-2005.

2.6.2 Modalità costruttive

L’Amministrazione Comunale intende prevedere norme regolamentari che garanti­scano la qualità architettonico-edilizia sia delle nuove costruzioni rurali che delle ri­strutturazioni dei fabbricati esistenti.  Nelle more dell’adeguamento del regolamento edilizio alle presenti disposizioni, gli e­difici agricoli dovranno attenersi ai modelli dei rustici tradizionali esistenti, in partico­lare per quanto riguarda le partiture architettoniche, la pendenza delle falde delle co­perture e i materiali di finitura.

1.                  3. Interventi nelle aree insediative.

2.                  3.1 Interventi consentiti

 

All’interno delle aree insediative esistenti, laddove ammesse dal P.R.G. nelle singole zone, alla data di adozione della DGR 87-13582 del 16/3/2010 sono consentiti, 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia,

- gli ampliamenti dei fabbricati esistenti,

- i completamenti realizzabili esclusivamente nelle aree già parzialmente edificate o in aree interstiziali tra lotti edificati su almeno due lati.

- i nuovi interventi edilizi nelle aree in continuità e a ridosso delle zone già edificate e urbanizzate. Questi ultimi interventi edilizi sono soggetti alle prescrizioni di cui al successivo punto 3.3.

 

Ogni ampliamento o nuova costruzione che per collocazione, dimensione possa signifi­cativamente incidere sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d’insieme e di dettaglio, è subordinato alla redazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM12-12-2005

3.2 Modalità costruttive.

L’Amministrazione Comunale intende prevedere norme regolamentari che garanti­scano la qualità architettonico-edilizia sia delle nuove costruzioni che delle ristruttu­razioni dei fabbricati esistenti.  Nelle more dell’adeguamento del regolamento edilizio alle presenti disposizioni, gli e­difici agricoli dovranno attenersi ai modelli dei rustici tradizionali esistenti, in partico­lare per quanto riguarda le partiture architettoniche, la pendenza delle falde delle co­perture e i materiali di finitura.

3.3 Prescrizioni per i nuovi interventi

I nuovi interventi edilizi devono essere sottoposti ad analisi di verifica della compatibi­lità paesaggistica ed ambientale. Tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito ri­scontro negli elaborati progettuali che devono riportare i contenuti già previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12-12-2005.

3.4 Riutilizzo delle strutture esistenti

Nel caso di recupero ed eventuale ampliamento degli stessi, o ampliamen-to/completamento di strutture, ove ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti, gli in­terventi dovranno garantire il corretto inserimento dell’edificato nel profilo collinare; in particolare, qualsiasi intervento dovrà disporsi secondo l’andamento delle curve di livello, senza modificazioni della morfologia. L’insieme delle opere, pertinenze edifica­te e non, dovrà integrarsi nel paesaggio evitando in particolare fratture e linee di se­parazione con il contesto. Eventuali infrastrutture e impianti tecnologici dovranno essere minimizzati utilizzan­do schermature e bordi vegetati.

3.5 Spazi aperti

L’Amministrazione Comunale intende incentivare la ricostituzione degli spazi aperti anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno, con corpi edilizi coerenti con i caratteri di im­pianto e tipologici tradizionali.