ART. 39 BIS -NORME PER LE ZONE DI
ECCELLENZA (CORE ZONE) DEL PROGETTO DI CANDIDATURA UNESCO “PAESAGGI
VITIVINICOLI DI LANGHE, ROERO E MOINFERRATO”
Il P.R.G. individua nella Tav.1 in scala
1:5.000 e Tav. 2 in scala
1:2.000 le aree di eccellenza (core zone) del progetto di
candidatura Unesco dei “Paesaggi
vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato” ricadenti nel territorio del Comune
di Canale.
1.
1. Tutela delle componenti naturali e paesaggistiche
2.
1.1 Tutela del sistema idrografico
Il
sistema idrografico è sottoposto alle prescrizioni del Piano di Assetto
Idrogeologico
e del Piano di Tutela delle Acque.
In ogni caso occorre garantire che:
-
qualsiasi intervento che si renda necessario sul sistema idrografico deve
essere effettuato attraverso l’utilizzo di tecniche di ingegneria
naturalistica;
- qualsiasi
intervento che interferisca con le specie vegetali autoctone che si trovano
lungo i corsi d’acqua - quali rii, scarpate, sorgenti, torrenti e zone umide
deve perseguirne il mantenimento e la tutela.
1.2
Tutela dei sistemi geomorfologico e naturalistico e localizzazione di nuovi
impianti.
E’ vietato aprire o ampliare impianti di smaltimento/trattamento
dei rifiuti e di attività estrattive non compatibili, localizzare depositi di
sostanze pericolose o di impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. E’ vietata la
localizzazione di impianti per la produzione di energie alternative ad uso
produttivo quali campi fotovoltaici e centrali a biomasse. Nelle more
dell’approvazione del Regolamento comunale che disciplina l’installazione degli
impianti di energia alternativa per autoconsumo, gli stessi sono da assoggettare
alla redazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12-12- 2005. Le
nuove reti energetiche e di comunicazione devono essere interrate.
1.3 Tutela degli
elementi di valore estetico, percettivo e della visibilità (belvedere, bellezze
panoramiche, siti di valore scenico ed estetico, strade panoramiche)
Nelle more della redazione dello studio paesaggistico e della
definizione delle fasce di rispetto non sono consentiti interventi che alterino
la morfologia e gli elementi visivi dell’edificato e della vegetazione che
compongono il paesaggio agrario. Per le strade di costa e di crinale e dei
tratti di fondovalle dai quali si può avere una panoramica sui profili
collinari che sono considerate elementi di elevato interesse paesaggistico
caratterizzanti l’area della candidatura UNESCO, occorre approfondire le azioni
di tutela. Pertanto nelle more dell’individuazione delle strade di crinale e di
fondovalle e delle relative fasce di rispetto sono vietate nelle aree agricole
la realizza-zione di nuovi edifici, la posa di costruzioni mobili e temporanee,
la realizzazione di depositi, l’installazione di antenne, per una fascia di
idonea profondità da entrambi i lati della strada. Il comune, caso per caso,
potrà determinare un’ampiezza maggiore quando l’intervento possa, per
dimensione, elevazione, colore, forma, materiali e collocazione incidere
negativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità del circostante
paesaggio. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai disciplinari di produzione
delle denominazioni di origine, gli interventi di lotta obbligatoria alle
fitopatie e gli interventi espressamente motivati da peculiari esigenze
aziendali per l’esercizio dell’attività agricola.
1.3.1
Ripristino delle alterazioni
Il Comune intende incentivare il ripristino degli aspetti alterati
da interventi pregressi, favorendo la rilocalizzazione
o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la
mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti
produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche.
1.3.2
Modifiche alla trama del paesaggio agrario
Gli interventi che modificano la trama del paesaggio agrario,
quali la sistemazione e/o l’ampliamento della viabilità esistente, la realizzazione
di nuova viabilità o di parcheggi, che comportino sbancamenti e/o muri contro
terra, possono essere realizzati, solo se necessari, facendo ricorso alle
tecniche di ingegneria naturalistica.
1.3.3
Viabilità a uso agricolo
E’ ammessa la realizzazione di nuove strade eventualmente
necessarie per gli usi agricoli per una larghezza massima di mt 3; sono
ammesse deroghe fino a mt. 5 solo nei casi in cui sia documentata la necessità
per motivi di conduzione dei terreni agricoli utilizzare tali strade per il
passaggio di mezzi agricoli di maggiori dimensioni.
1.3.4
Edifici ed aree a forte impatto visivo.
Gli interventi su tali edifici ed aree devono essere assoggettati
a progettazione unitaria che ponga particolare attenzione a dimensione, colore
e forma, regolamentazione delle insegne pubblicitarie e il controllo
dell’inquinamento luminoso, anche mediante interventi di ristrutturazione
urbanistica.
2. Interventi nelle aree rurali
L’amministrazione comunale persegue la conservazione della trama
agricola costituita dal sistema viticolo storicamente consolidato e
dell’assetto del paesaggio agrario e dei sistemi edificati storici.
2.1
Interventi sullo stato fertile del suolo.
Sono vietate alterazioni significative dello strato fertile del
suolo, in particolare movimenti di terra (se non preordinati all’impianto
delle colture e ad opere ad esso collega-te se realizzate secondo le vigenti
normative), attività estrattive ed estese impermeabilizzazioni.
2.2
Mantenimento della trama agricola.
L’amministrazione comunale persegue la conservazione e il
mantenimento del reticolo idrografico superficiale, necessario alla corretta
regimazione delle acque superficiali, il sistema dei pozzi, le sorgenti, la
viabilità minore e le trame agricole. Sono comunque fatti salvi gli interventi
espressamente motivati da peculiari esigenze aziendali per l’esercizio
dell’attività agricola.
2.3
Mantenimento della morfologia del terreno.
L’amministrazione comunale persegue la conservazione e il
mantenimento della morfologia del terreno naturale e di quello conseguente
alla costruzione del paesaggio agrario mediante il ricorso alle tradizionali
forme di sistemazioni del terreno (terrazzamenti, ciglionamenti, etc.)
2.4
Conservazione dell’assetto agrario.
L’amministrazione comunale persegue la conservazione dell’assetto
agrario costruito, delle recinzioni proprie del sistema insediativo storico,
delle alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia).
2.5
Interventi sui vigneti.
Nel rispetto della legislazione vigente in ambito agricolo e dei
disciplinari di produzio-
ne delle denominazioni di origine, sono ammessi nuovi
impianti viticoli privilegiando i
vitigni autoctoni.
Allo scopo di mantenere la varietà colturale storicamente consolidata, sono
ammesse,
oltre ai vigneti, le colture agricole tradizionali.
La palificazione dei vigneti deve avvenire preferendo l’utilizzo di materiali
cromati-
camente simili a quelli naturali tradizionali.
2.6 Interventi negli insediamenti rurali
2.6.1
Interventi ammessi
Sono consentiti, laddove previsti dal Piano nelle singole zone,
gli interventi edilizi o infrastrutturali di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di ristrutturazione o di ampliamento strettamente necessari per
adeguamenti funzionali alle esigenze dell’azienda agricola. E’ altresì ammesso
l’insediamento di nuove strutture agricole solo qualora sia motivata
l’impossibilità di scelte alternative, che privilegino il riuso di strutture
esistenti. Gli interventi edilizi ed infrastrutturali che eccedono il restauro
conservativo devono essere sottoposti a progetti unitari di intervento estesi
ad un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della
compatibilità paesaggistica ed ambientale. Tale verifica deve trovare puntuale
ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che de-vono
riportare i contenuti già previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM
12-12-2005.
2.6.2
Modalità costruttive
L’Amministrazione Comunale intende prevedere norme regolamentari
che garantiscano la qualità architettonico-edilizia sia delle nuove
costruzioni rurali che delle ristrutturazioni dei fabbricati esistenti. Nelle more dell’adeguamento del regolamento
edilizio alle presenti disposizioni, gli edifici agricoli dovranno attenersi
ai modelli dei rustici tradizionali esistenti, in particolare per quanto
riguarda le partiture architettoniche, la pendenza delle falde delle coperture
e i materiali di finitura.
1.
3. Interventi nelle aree insediative.
2.
3.1 Interventi consentiti
All’interno
delle aree insediative esistenti, laddove ammesse dal P.R.G. nelle singole
zone, alla data di adozione della DGR 87-13582 del 16/3/2010 sono
consentiti,
- gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo
e ristrutturazione edilizia,
- gli
ampliamenti dei fabbricati esistenti,
- i
completamenti realizzabili esclusivamente nelle aree già parzialmente edificate
o in aree interstiziali tra lotti edificati su almeno due lati.
- i nuovi
interventi edilizi nelle aree in continuità e a ridosso delle zone già
edificate e urbanizzate. Questi ultimi interventi edilizi sono soggetti alle
prescrizioni di cui al successivo punto 3.3.
Ogni ampliamento o nuova costruzione che per collocazione,
dimensione possa significativamente incidere sulla visibilità, leggibilità e
riconoscibilità delle bellezze d’insieme e di dettaglio, è subordinato alla
redazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM12-12-2005
3.2
Modalità costruttive.
L’Amministrazione Comunale intende prevedere norme regolamentari
che garantiscano la qualità architettonico-edilizia sia delle nuove
costruzioni che delle ristrutturazioni dei fabbricati esistenti. Nelle more dell’adeguamento del regolamento
edilizio alle presenti disposizioni, gli edifici agricoli dovranno attenersi
ai modelli dei rustici tradizionali esistenti, in particolare per quanto
riguarda le partiture architettoniche, la pendenza delle falde delle coperture
e i materiali di finitura.
3.3
Prescrizioni per i nuovi interventi
I
nuovi interventi edilizi devono essere sottoposti ad analisi di verifica della
compatibilità paesaggistica ed ambientale. Tale verifica deve trovare puntuale
ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare i
contenuti già previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12-12-2005.
3.4
Riutilizzo delle strutture esistenti
Nel caso di recupero ed eventuale ampliamento degli stessi, o ampliamen-to/completamento di strutture, ove ammessi dagli
strumenti urbanistici vigenti, gli interventi dovranno garantire il corretto
inserimento dell’edificato nel profilo collinare; in particolare, qualsiasi
intervento dovrà disporsi secondo l’andamento delle curve di livello, senza
modificazioni della morfologia. L’insieme delle opere, pertinenze edificate e
non, dovrà integrarsi nel paesaggio evitando in particolare fratture e linee di
separazione con il contesto. Eventuali infrastrutture e impianti tecnologici
dovranno essere minimizzati utilizzando schermature e bordi vegetati.
3.5
Spazi aperti
L’Amministrazione Comunale intende incentivare la ricostituzione degli spazi aperti anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno, con corpi edilizi coerenti con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali.