Art.      4  -  STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI (S.U.E.)

 

 

1       A norma del 3° comma dell’art. 32 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:

1)   i piani particolareggiati di cui agli artt. 38, 39 e 40 della L.R. citata (P.P.);

2)   i piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18.04.62 n. 167 e succ. mod. (P.E.E.P.);

3)   i piani per insediamenti produttivi di cui all’art. 42 della L.R. citata (P.I.P.);

4)   i piani di recupero di cui alla Legge 05.08.78 n. 457 (P. di R.);

5)   i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata di cui agli artt. 43, 44 e 45 della L.R. citata (P.E.C.);

6)   i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all’art. 47 della L.R. citata (P.T.).

 

2       Il disegno di dettaglio all’interno di aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo, ha titolo indicativo, salvo diversa specifica indicazione, dei requisiti dell’impianto urbanistico, e potrà essere modificato, nel rispetto dei  parametri urbanistici ed edilizi indicati nelle Tabelle di Zona, per le esigenze di organizzazione dell’area che saranno documentate negli elaborati degli strumenti urbanistici esecutivi stessi salvo quanto diversamente stabilito all’art. 41 per alcune specifiche aree.

 

3       Il perimetro delle aree soggette a S.U.E. individuato dal P.R.G. può subire modeste variazioni in sede attuativa esclusivamente al fine di adeguarlo allo stato di fatto e di compromissione fondiaria esistente applicandosi in tal caso le procedure previste alla lettera c), comma 8, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. Le aree eventualmente escluse assumono la normativa dell’area immediatamente attigua.

 

1               Con le stesse procedure del comma 3 precedente, l’Amministrazione può inoltre suddividere aree soggette a S.U.E. in ambiti da sottoporre a singoli S.U.E.; in tal caso dovrà comunque garantirsi un disegno coerente rispetto all’intera area ed al suo intorno, nonché una corretta distribuzione di aree per servizi e capacità edificatoria.

 

2               Possono presentare, a norma del 4° comma dell’art. 5 della L.R. 18/96, S.U.E. i proprietari degli immobili che in base al reddito catastale rappresentino almeno i due terzi del valore degli immobili interessati.Per i Piani di Recupero si richiama il disposto di cui all’art. 30 della L. 457/78.

Anche in tal caso dovrà comunque garantirsi un disegno unitario dell’area intera e un’equa distribuzione di spazi pubblici e capacità edificatoria.

 

6       Per le aree già sottoposte ad un S.U.E. ancora vigente si intendono espressamente richiamati i relativi strumenti urbanistici esecutivi. In tal caso il rilascio dei titoli abilitativi sarà soggetto a quanto normato nel S.U.E. stesso.