ART.    40  -  DISCIPLINA PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI DI CUI ALLA L.R. 12.11.99 NR. 28 E D.C.R. 20.11.2012 NR. 191-43016

 

1       L’esercizio di attività commerciale è consentito sul territorio comunale nel rispetto del decreto legislativo 114/98, della L.R. 28/99, della D.C.R. 20.11.2012 nr.191-43016, nonché in base alle presenti norme di attuazione.

 

2       Il P.R.G. individua nell’apposita tavola di P.R.G. le seguenti zone di insediamento commerciale:

a)    addensamenti commerciali:

 

                 A.1. - zona urbanistica del centro storico estesa ad alcune modeste porzioni di aree confinanti con la zona R1.

                

b)   localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane:

 

-      L1.1 - ambito compreso tra Viale del Pesco, Via Milano, Via Roma, Corso Alba e Corso Asti;

-         L1.2 - ambito a lato di Via Mombirone;

-         L1.3 - ambito in fregio a Corso Rodilhan;

 

E’ inoltre previsto il riconoscimento di localizzazioni commerciali urbane L1 in sede di procedimento autorizzativo per le medie e grandi strutture di vendita. Tale riconoscimento avviene mediante l’applicazione di tutti i parametri di cui agli Indirizzi Regionali.

 

La compatibilità territoriale delle differenti “tipologie delle strutture distributive” è fissata inderogabilmente nella tabella allegata al fascicolo dei Criteri per il rilascio delle medie strutture di vendita

 

3       Esternamente agli addensamenti ed alle localizzazioni commerciali di cui al comma 2 precedente è ammesso l’esercizio di vicinato nelle aree in cui il P.R.G. prevede la destinazione commerciale.

 

4       La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia, e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente è attribuita a magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d’obbligo tra comune e operatore che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998.

La superficie espositiva è la parte dell’unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili. Si richiama quanto previsto dall’art. 5, c. 6 degli Indirizzi Regionali.

 

5       Per le attività di cui al presente articolo, lo standard urbanistico delle aree per servizi di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/77 e s. m. ed i. è stabilito nella misura del 100% della S.L.P. ed è attribuito, di norma,  per una quota dell’80% al parcheggio e per il 20% al verde.

Per le attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a 400 mq. si applica il 2° c. dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s. m. ed i.

L’attuazione di quanto disposto nel presente comma segue le prescrizioni dell’art. 3 precedente, con le seguenti ulteriori specificazioni.

Le aree per servizi di cui al presente comma possono essere oggetto di monetizzazione nei seguenti casi:

-  in A1: per esercizi con superficie di vendita fino a 250 mq.;

-  in L1 : per i casi contemplati nei commi 5 bis e 5 ter  dell’art. 25 degli Indirizzi Regionali;

-  in altre zone di P.R.G., non classificate A1 ed L1, ove è ammesso il commercio, per superficie di vendita fino a mq. 50.

 

          Oltre i casi ed i limiti soprarichiamati è sempre prescritta la dismissione o l’asservimento delle aree per il parcheggio pubblico, da riferirsi all’intera struttura di vendita, ammettendosi la monetizzazione per la quota attinente al verde pubblico.

 

6       I proventi della monetizzazione dovranno essere finalizzati alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento della realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica.

 

7       Si richiamano i commi 6 e 9 seguentidell’art. 26 della L.R. 56/77 e s. m. ed i.

 

8       Si richiamano gli artt. 23, 24,25,26,27 e 28 degli Indirizzi regionali.