ART. 40 - DISCIPLINA PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI DI CUI ALLA L.R.
1 L’esercizio
di attività commerciale è consentito sul territorio comunale nel rispetto del decreto
legislativo 114/98, della L.R. 28/99, della D.C.R. 20.11.2012 nr.191-43016,
nonché in base alle presenti norme di attuazione.
2 Il
P.R.G. individua nell’apposita tavola di P.R.G. le seguenti zone di
insediamento commerciale:
a) addensamenti
commerciali:
A.1. - zona urbanistica del centro storico estesa ad
alcune modeste porzioni di aree confinanti con la zona R1.
b) localizzazioni
commerciali urbane ed extraurbane:
- L1.1 - ambito compreso tra Viale del
Pesco, Via Milano, Via Roma, Corso Alba e Corso Asti;
-
L1.2 -
ambito a lato di Via Mombirone;
-
L1.3 -
ambito in fregio a Corso Rodilhan;
E’
inoltre previsto il riconoscimento di localizzazioni commerciali urbane L1 in
sede di procedimento autorizzativo per le medie e grandi strutture di vendita.
Tale riconoscimento avviene mediante l’applicazione di tutti i parametri di cui
agli Indirizzi Regionali.
La compatibilità territoriale delle differenti
“tipologie delle strutture distributive” è fissata inderogabilmente nella
tabella allegata al fascicolo dei Criteri per il rilascio delle medie strutture
di vendita
3 Esternamente agli addensamenti ed alle localizzazioni commerciali di cui al comma 2 precedente è ammesso l’esercizio di vicinato nelle aree in cui il P.R.G. prevede la destinazione commerciale.
4 La
superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci
ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna
immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia,
e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di
vicinato; la parte rimanente è attribuita a magazzino, deposito o superficie
espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione di un
atto di impegno d’obbligo tra comune e operatore che costituisce integrazione
alla comunicazione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998.
La superficie espositiva è la parte dell’unità immobiliare, a
destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di
sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere
visione di prodotti non immediatamente asportabili. Si richiama quanto
previsto dall’art. 5, c. 6 degli Indirizzi Regionali.
5 Per le attività di cui al presente articolo, lo standard
urbanistico delle aree per servizi di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.
m. ed i. è stabilito nella misura del 100% della S.L.P. ed è attribuito, di
norma, per una quota dell’80% al
parcheggio e per il 20% al verde.
Per le attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita
superiore a 400 mq. si applica il 2° c. dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s. m.
ed i.
L’attuazione di quanto disposto nel presente comma segue le prescrizioni dell’art. 3 precedente, con le seguenti
ulteriori specificazioni.
Le aree per servizi di cui al presente comma possono essere oggetto di
monetizzazione nei seguenti casi:
- in A1: per esercizi con superficie di vendita
fino a 250 mq.;
- in
L1 : per i casi contemplati nei commi 5 bis e 5 ter dell’art. 25 degli Indirizzi Regionali;
- in altre zone di P.R.G., non classificate A1
ed L1, ove è ammesso il commercio, per superficie di vendita fino a mq. 50.
Oltre
i casi ed i limiti soprarichiamati è sempre prescritta la dismissione o
l’asservimento delle aree per il parcheggio pubblico, da riferirsi all’intera
struttura di vendita, ammettendosi la monetizzazione per la quota attinente al
verde pubblico.
6 I proventi della monetizzazione dovranno essere finalizzati
alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento della realizzazione di
parcheggi di iniziativa pubblica.
7 Si
richiamano i commi 6 e 9
seguentidell’art. 26 della L.R. 56/77 e s. m.
ed i.
8 Si
richiamano gli artt. 23, 24,25,26,27 e 28 degli Indirizzi regionali.