Art.    43  -  ENTRATA IN VIGORE DEL P.R.G.

 

 

1       Il P.R.G. entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell’atto di approvazione della Giunta Regionale, e da tale data rimangono abrogate tutte le norme locali che risultassero in contrasto con esso.

 

2       A decorrere dalla data della deliberazione di adozione del presente P.R.G. e fino all’emanazione dell’atto di cui al comma precedente si applicano le misure di salvaguardia previste all’art. 58 L.R. 05.12.77 n. 56 e succ. mod. ed int.