Art.      5  -  MODALITA’ ATTUATIVE DIRETTE

 

 

1       Tutti gli interventi che causano trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale, di immobili, aree ed edifici, o che determinano mutamenti della destinazione d'uso degli edifici, o che costituiscono utilizzo delle risorse naturali, o che consistono nella manutenzione straordinaria degli immobili, sono soggetti ad atto abilitativo, secondo le norme legislative vigenti.

 

2       Non sono soggetti ad atto abilitativo:

 

a)    l'esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;

b)   l'impianto e le modificazioni delle colture agricole, ivi comprese le serre stagionali prive di opere fisse;

c)       gli interventi di manutenzione ordinaria;

d)       il mutamento di destinazione d’uso senza opere delle unità immobiliari non superiori a 700 mc. che sia compatibile con le norme di Piano e/o degli strumenti esecutivi.

 

3       Gli atti abilitativi ad edificare devono indicare se il richiedente intende realizzare direttamente, in tutto o in parte, le opere di urbanizzazione ed usufruire dello scomputo di cui all'art. 16, 2° comma del D.P.R. 380/01. In tal caso il richiedente deve allegare idoneo progetto delle opere medesime, nonché proposta di capitolato contenente la descrizione tecnica delle loro caratteristiche, i tempi di realizzazione, i costi previsti e la bozza di convenzione.

 

4       Modalità e criteri per il rilascio degli atti abilitativi sono regolati dal R.E.

 

5       Si richiamano i disposti dell’art. 48, commi 4 e 5, nonché dell'art. 26, commi 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s. m. ed i..

 

1               Eventuali disposizioni legislative di carattere regionale o nazionale che modificassero quanto previsto nel presente articolo si intendono applicabili senza che ciò comporti variante alle presenti norme.